E' un ottima notizia Federico, grazie. Come ho già detto, continuerei a proseguire il discorso, magari stilando da qualche parte (solito sito da fare) un elenco dei motivi/pareri/documenti per cui pensiamo di avere ragione (fra cui quelli che hai appena elencato).
Aubrey
Il giorno 23 gennaio 2012 15:56, Federico Morando < federico.morando@gmail.com> ha scritto:
Cari tutti,
salto saluti et similia e mi presento in due link ( http://nexa.polito.it/staff#morando e http://www.linkedin.com/in/federicomorando), per entrare subito nel vivo di uno dei punti della discussione, citando questo articolo di Giorgio Resta (*Chi è proprietario delle piramidi? L'immagine dei beni tra property e commons*, Politica del Diritto / a. XL, n. 4, dicembre 2009), che conclude le sue (assai dotte, a mio parere) discussioni giuridiche (anche comparate) così:
"*Tutti i beni esposti alla pubblica vista – siano essi beni privati o ad appartenenza pubblica – sono ascrivibili alla categoria dei commons e ne seguono la relativa disciplina. Essi pertanto possono essere liberamente riprodotti non soltanto a scopo informativo, artistico, culturale, ma anche a scopo commerciale.* Tale principio è soggetto ad un’importante deroga qualora sul bene insista un diritto di proprietà intellettuale. In tal caso, la riproduzione a scopo commerciale deve ritenersi subordinata all’autorizzazione del titolare del diritto esclusivo, mentre per altre forme di riproduzione dovrà farsi capo al disposto dell’art. 70 della l. 633/1941. Al di fuori di tale ipotesi, il diritto di proprietà di cui all’art. 832 c.c. non potrà essere utilmente invocato per fondare un’esclusiva sullo sfruttamento dell’immagine del bene. Meccanismi residuali di protezione possono essere individuati nel diritto della concorrenza sleale e nei diritti della personalità."
Questa conclusione è ben argomentata nel paper, che sarebbe un ottimo punto di partenza per discutere il background giuridico di WLM in Italia, a mio parere. [Purtroppo, non ho trovato una copia liberamente disponibile dell'articolo online, per cui mi sa che tocca rimandare chi sia interessato alla biblioteca universitaria di giurisprudenza più vicina... comunque, è una cosa da segnalare ad eventuali legali che dovessero studiare il tema: http://www.mulino.it/rivisteweb/scheda_articolo.php?id_articolo=31408]
Nei prossimi giorni, spero di poter inviare un link ad un altro contributo in questo campo, che sta per essere reso disponibile online sotto CC BY 3.0 Italia,
ciao,
Federico
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