Cari tutti,
salto saluti et similia e mi presento in due link (http://nexa.polito.it/staff#morando e http://www.linkedin.com/in/federicomorando), per entrare subito nel vivo di uno dei punti della discussione, citando questo articolo di Giorgio Resta (/Chi è proprietario delle piramidi? L'immagine dei beni tra property e commons/, Politica del Diritto / a. XL, n. 4, dicembre 2009), che conclude le sue (assai dotte, a mio parere) discussioni giuridiche (anche comparate) così:
"*Tutti i beni esposti alla pubblica vista -- siano essi beni privati o ad appartenenza pubblica -- sono ascrivibili alla categoria dei commons e ne seguono la relativa disciplina. Essi pertanto possono essere liberamente riprodotti non soltanto a scopo informativo, artistico, culturale, ma anche a scopo commerciale.* Tale principio è soggetto ad un'importante deroga qualora sul bene insista un diritto di proprietà intellettuale. In tal caso, la riproduzione a scopo commerciale deve ritenersi subordinata all'autorizzazione del titolare del diritto esclusivo, mentre per altre forme di riproduzione dovrà farsi capo al disposto dell'art. 70 della l. 633/1941. Al di fuori di tale ipotesi, il diritto di proprietà di cui all'art. 832 c.c. non potrà essere utilmente invocato per fondare un'esclusiva sullo sfruttamento dell'immagine del bene. Meccanismi residuali di protezione possono essere individuati nel diritto della concorrenza sleale e nei diritti della personalità."
Questa conclusione è ben argomentata nel paper, che sarebbe un ottimo punto di partenza per discutere il background giuridico di WLM in Italia, a mio parere. [Purtroppo, non ho trovato una copia liberamente disponibile dell'articolo online, per cui mi sa che tocca rimandare chi sia interessato alla biblioteca universitaria di giurisprudenza più vicina... comunque, è una cosa da segnalare ad eventuali legali che dovessero studiare il tema: http://www.mulino.it/rivisteweb/scheda_articolo.php?id_articolo=31408]
Nei prossimi giorni, spero di poter inviare un link ad un altro contributo in questo campo, che sta per essere reso disponibile online sotto CC BY 3.0 Italia,
ciao,
Federico
Ciao Federico,
On Monday, January 23, 2012, Federico Morando federico.morando@gmail.com wrote:
"Tutti i beni esposti alla pubblica vista – siano essi beni privati o ad
appartenenza pubblica – sono ascrivibili alla categoria dei commons e ne seguono la relativa disciplina. Essi pertanto possono essere liberamente riprodotti non soltanto a scopo informativo, artistico, culturale, ma anche a scopo commerciale.
Tale principio è soggetto ad un’importante deroga qualora sul bene
insista un diritto di proprietà intellettuale. In tal caso, la riproduzione a scopo commerciale deve ritenersi subordinata all’autorizzazione del titolare del diritto esclusivo, mentre per altre forme di riproduzione dovrà farsi capo al disposto dell’art. 70 della l. 633/1941. Al di fuori di tale ipotesi, il diritto di proprietà di cui all’art. 832 c.c. non potrà essere utilmente invocato per fondare un’esclusiva sullo sfruttamento dell’immagine del bene. Meccanismi residuali di protezione possono essere individuati nel diritto della concorrenza sleale e nei diritti della personalità."
Ho due domande: 1. Se questo è vero (corretto, non opinabile e sinonimi del caso) perché il codice urbani non è stato abrogato? 2. Una minima cosa che ho imparato negli anni è che nelle questioni giuridiche una cosa è la teoria un'altra è la pratica. Esiste qualche sentenza che sposa questa interpretazione.
Grazie, Frieda
On 01/24/2012 05:07 PM, Frieda Brioschi wrote:
- Se questo è vero (corretto, non opinabile e sinonimi del caso)
perché il codice urbani non è stato abrogato?
Porto degli elementi nella discussione: che siano "veri" lo si può dire solo nel senso che si tratta di argomenti che sono stati effettivamente portati avanti, senza essere chiaramente smentiti, il che vale sia per quelli interpretativi "teorici" di Resta, sia per quelli - sempre interpretativi ma in contesto più "operativo/governativo" - relativi alla risposta all'interrogazione di Grillini. A mio avviso, sarebbe forzato definire "opinabili" questi argomenti, ma ho già ammesso che si possano dare interpretazioni letterali (e meno colte e meno ufficiali) diverse, in base al tenore letterale del Codice dei Beni Culturali.
Sul perché il codice non sia stato abrogato, a parte il fatto che la domanda è un po' troppo ampia messa così, penso che la risposta stia nel fatto che non c'è nessun bisogno di abrogarlo, essendo possibile raggiungere quella conclusione in via interpretativa. E, forse, essendo comodo alle sovrintendenze far pensare di avere un po' più di potere di quello che la legge conferisce loro effettivamente. Sarebbe stato utile se il decreto legislativo (non ricordo più il numero) del 2005, che interpreta l'art. 107 del Codice, fosse stato usato per eliminare i dubbi interpretativi possibili, ma così non è stato, purtroppo.
- Una minima cosa che ho imparato negli anni è che nelle questioni
giuridiche una cosa è la teoria un'altra è la pratica. Esiste qualche sentenza che sposa questa interpretazione.
Vero, ma non mi risulta che ci sia giurisprudenza, purtroppo, né in un senso, né nell'altro. Nella mail che ho spedito poco fa, ho segnalato la cosa più vicina che esiste rispetto ad una "interpretazione ufficiale" del Codice da fonti ufficiali, che resta la risposta all'interrogazione di Grillini nel 2008.
La certezza granitica e cristallina che non serva alcuna autorizzazione per fare fotografie di beni culturali visibili dalla pubblica via, io temo che non la sia avrà mai (ovviamente, neanche pagando una consulenza ad un avvocato), salvo che qualcuno non proponga un emendamento al Codice dei Beni Culturali, però - nel contesto attuale - mi pare ampiamente ragionevole il fatto di seguire l'interpretazione permissiva, avallata dalle fonti che ho citato.
Volentieri, posso facilitare i contatti e pareri "informali" di esperti vari... Deborah De Angelis e Massimo Travostino sono due amici esperti di questi temi: non pensiate però che si possano dare certezze assolute in un contesto di norme scritte un po' maluccio... io uno squillo a Deborah comunque provo a farlo :-)
Il fatto di scrivere al Ministero "noi stiamo per fare questa cosa, sulla base di questa interpretazione della legge", a mio avviso, rientra nell'ambito delle misure "ragionevoli" per dar modo al principale soggetto incaricato di far rispettare il Codice di farci sapere se l'interpretazione sulla base della quale ci muoviamo (e che nel 2008 era condivisa dal Ministero stesso in modo esplicito) continui ad essere "non troppo opinabile" ;-)
Ciao,
Federico
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E' un ottima notizia Federico, grazie. Come ho già detto, continuerei a proseguire il discorso, magari stilando da qualche parte (solito sito da fare) un elenco dei motivi/pareri/documenti per cui pensiamo di avere ragione (fra cui quelli che hai appena elencato).
Aubrey
Il giorno 23 gennaio 2012 15:56, Federico Morando < federico.morando@gmail.com> ha scritto:
Cari tutti,
salto saluti et similia e mi presento in due link ( http://nexa.polito.it/staff#morando e http://www.linkedin.com/in/federicomorando), per entrare subito nel vivo di uno dei punti della discussione, citando questo articolo di Giorgio Resta (*Chi è proprietario delle piramidi? L'immagine dei beni tra property e commons*, Politica del Diritto / a. XL, n. 4, dicembre 2009), che conclude le sue (assai dotte, a mio parere) discussioni giuridiche (anche comparate) così:
"*Tutti i beni esposti alla pubblica vista – siano essi beni privati o ad appartenenza pubblica – sono ascrivibili alla categoria dei commons e ne seguono la relativa disciplina. Essi pertanto possono essere liberamente riprodotti non soltanto a scopo informativo, artistico, culturale, ma anche a scopo commerciale.* Tale principio è soggetto ad un’importante deroga qualora sul bene insista un diritto di proprietà intellettuale. In tal caso, la riproduzione a scopo commerciale deve ritenersi subordinata all’autorizzazione del titolare del diritto esclusivo, mentre per altre forme di riproduzione dovrà farsi capo al disposto dell’art. 70 della l. 633/1941. Al di fuori di tale ipotesi, il diritto di proprietà di cui all’art. 832 c.c. non potrà essere utilmente invocato per fondare un’esclusiva sullo sfruttamento dell’immagine del bene. Meccanismi residuali di protezione possono essere individuati nel diritto della concorrenza sleale e nei diritti della personalità."
Questa conclusione è ben argomentata nel paper, che sarebbe un ottimo punto di partenza per discutere il background giuridico di WLM in Italia, a mio parere. [Purtroppo, non ho trovato una copia liberamente disponibile dell'articolo online, per cui mi sa che tocca rimandare chi sia interessato alla biblioteca universitaria di giurisprudenza più vicina... comunque, è una cosa da segnalare ad eventuali legali che dovessero studiare il tema: http://www.mulino.it/rivisteweb/scheda_articolo.php?id_articolo=31408]
Nei prossimi giorni, spero di poter inviare un link ad un altro contributo in questo campo, che sta per essere reso disponibile online sotto CC BY 3.0 Italia,
ciao,
Federico
Wlm mailing list Wlm@wikimedia.it http://mailman.wikimedia.it/listinfo/wlm
2012/1/23 Federico Morando federico.morando@gmail.com:
"Tutti i beni esposti alla pubblica vista – siano essi beni privati o ad appartenenza pubblica – sono ascrivibili alla categoria dei commons e ne seguono la relativa disciplina. Essi pertanto possono essere liberamente riprodotti non soltanto a scopo informativo, artistico, culturale, ma anche a scopo commerciale. Tale principio è soggetto ad un’importante deroga qualora sul bene insista un diritto di proprietà intellettuale. In tal caso, la riproduzione a scopo commerciale deve ritenersi subordinata all’autorizzazione del titolare del diritto esclusivo, mentre per altre forme di riproduzione dovrà farsi capo al disposto dell’art. 70 della l. 633/1941. Al di fuori di tale ipotesi, il diritto di proprietà di cui all’art. 832 c.c. non potrà essere utilmente invocato per fondare un’esclusiva sullo sfruttamento dell’immagine del bene. Meccanismi residuali di protezione possono essere individuati nel diritto della concorrenza sleale e nei diritti della personalità."
Giusto per capirci, è chiaro per tutti che praticamente tutto ciò che è interessante per WLM ricade sotto la legge sul diritto d'autore e/o il codice Urbani sui beni culturali? E che queste due leggi parlano di corrispondere i canoni per ogni singolo uso della riproduzione del bene, cosa che è incompatibile con le licenze libere (prendi l'opera e fanne più o meno quello che vuoi quante volte vuoi)?
Su wikipedia abbiamo sempre interpretato il codice dei beni culturali come riferentesi a tutti i beni e non solo alle opere contenute nei musei.
Cruck