Ciao Federico,
On Monday, January 23, 2012, Federico Morando federico.morando@gmail.com wrote:
"Tutti i beni esposti alla pubblica vista – siano essi beni privati o ad
appartenenza pubblica – sono ascrivibili alla categoria dei commons e ne seguono la relativa disciplina. Essi pertanto possono essere liberamente riprodotti non soltanto a scopo informativo, artistico, culturale, ma anche a scopo commerciale.
Tale principio è soggetto ad un’importante deroga qualora sul bene
insista un diritto di proprietà intellettuale. In tal caso, la riproduzione a scopo commerciale deve ritenersi subordinata all’autorizzazione del titolare del diritto esclusivo, mentre per altre forme di riproduzione dovrà farsi capo al disposto dell’art. 70 della l. 633/1941. Al di fuori di tale ipotesi, il diritto di proprietà di cui all’art. 832 c.c. non potrà essere utilmente invocato per fondare un’esclusiva sullo sfruttamento dell’immagine del bene. Meccanismi residuali di protezione possono essere individuati nel diritto della concorrenza sleale e nei diritti della personalità."
Ho due domande: 1. Se questo è vero (corretto, non opinabile e sinonimi del caso) perché il codice urbani non è stato abrogato? 2. Una minima cosa che ho imparato negli anni è che nelle questioni giuridiche una cosa è la teoria un'altra è la pratica. Esiste qualche sentenza che sposa questa interpretazione.
Grazie, Frieda