2012/1/23 Federico Morando federico.morando@gmail.com:
"Tutti i beni esposti alla pubblica vista – siano essi beni privati o ad appartenenza pubblica – sono ascrivibili alla categoria dei commons e ne seguono la relativa disciplina. Essi pertanto possono essere liberamente riprodotti non soltanto a scopo informativo, artistico, culturale, ma anche a scopo commerciale. Tale principio è soggetto ad un’importante deroga qualora sul bene insista un diritto di proprietà intellettuale. In tal caso, la riproduzione a scopo commerciale deve ritenersi subordinata all’autorizzazione del titolare del diritto esclusivo, mentre per altre forme di riproduzione dovrà farsi capo al disposto dell’art. 70 della l. 633/1941. Al di fuori di tale ipotesi, il diritto di proprietà di cui all’art. 832 c.c. non potrà essere utilmente invocato per fondare un’esclusiva sullo sfruttamento dell’immagine del bene. Meccanismi residuali di protezione possono essere individuati nel diritto della concorrenza sleale e nei diritti della personalità."
Giusto per capirci, è chiaro per tutti che praticamente tutto ciò che è interessante per WLM ricade sotto la legge sul diritto d'autore e/o il codice Urbani sui beni culturali? E che queste due leggi parlano di corrispondere i canoni per ogni singolo uso della riproduzione del bene, cosa che è incompatibile con le licenze libere (prendi l'opera e fanne più o meno quello che vuoi quante volte vuoi)?
Su wikipedia abbiamo sempre interpretato il codice dei beni culturali come riferentesi a tutti i beni e non solo alle opere contenute nei musei.
Cruck