Poiché questa cosa va resa noto anche a Commons (sennò cancellano a balla), sarebbe bene esplicitarlo anche nella categoria che conterrà le immagini o meglio sotto ogni singola immagine.
Ilario
2012/1/24 Federico Morando federico.morando@gmail.com:
Cari tutti,
mi pare tutto logico, ma mi concentro sul commentare 2) e 3), confermando - a mio parere - la bontà dell'approccio e suggerendo di inserire esplicitamente nel testo stesso della lettera (in tre righe) la nostra interpretazione del Codice dei Beni culturali, così come risultante dal combinato dei riferimenti "in letteratura" di cui alla mia mail precedente (articolo di Resta), più quanto emerso dalla "famosa" interrogazione parlamentare di Grillini ("Danielle Mazzonis, Risposta all'interrogazione parlamentare n. 4-05031, Ufficio Legislativo Ministeriale, 5 febbraio 2008"
- rif. da verificare, link funzionante che ho recuperato:
http://legxv.camera.it/resoconti/resoconto_allegato.asp?idSeduta=275&res...). Pro memoria rispetto alla risposta all'interrogazione:
In Italia, non essendo prevista una disciplina specifica, deve ritenersi lecito e quindi possibile fotografare liberamente tutte le opere visibili, dal nuovo edificio dell'Ara Pacis al Colosseo, per qualunque scopo anche commerciale salvo che, modificando o alterando il soggetto, non si arrivi ad offenderne il decoro ed i valori che esso esprime. [tutto questo, salvi il] pagamento dei diritti agli autori delle opere contemporanee [e] le opere considerate beni culturali, ossia aventi più di cinquant'anni e di interesse culturale che si trovano in consegna nei musei o negli altri luoghi della cultura, le quali possono essere riprodotte ai sensi e con i limiti previsti dagli articoli 107 e 108 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (autorizzazione da parte dell'amministrazione consegnataria e pagamento di un canone, salvo che la riproduzione non sia chiesta per scopi personali o didattici e non commerciali).
In altre parole, non chiederei certo il "permesso" al Ministro, ma espliciterei "per informazione" (e per eventuali controdeduzioni, che non sollecitiamo, ma rendiamo possibili) le fonti - esplicitamente dedicate a rispondere a questa domanda e sia "governative" che in "dottrina" - sulla base delle quali noi ci sentiamo tranquilli e legittimati a procedere, per ciò che concerne le opere liberamente visibili dalla pubblica via.
Ovviamente, resta "tra noi" (su una lista pubblica ;-)) il fatto che gli artt. 107 e 108 del Codice potrebbero avere una diversa interpretazione letterale... ma mi pare che questa interpretazione restrittiva sia abbastanza da escludersi alla luce dei riferimenti di cui sopra. Per altro, informali domande con la persona responsabile delle riproduzioni fotografiche dei beni culturali archeologici di pertinenza della sovrintendenza di Torino hanno portato a risposte analoghe (se è visibile dalla pubblica via, niente limitazioni).
My two cents,
Federico