On lun, 2020-10-26 at 10:29 +0100, giaccai@gmail.com wrote:
Lorenzo non è stato preciso o è stato inteso male. IL Codice beni culturali dice https://www.altalex.com/documents/news/2014/09/15/codice-dei-beni-culturali-...
- Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo
Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. (5)
Ho affrontato esplicitamente questo punto nel mio intervento. La definizione di bene culturale è molto ampia, e certamente rientrano anche beni ecclesiastici o privati. Ci sono un po' di casistiche diverse su questo, ma senz'altro tutte le chiese storiche sono beni culturali.
Non tutte le norme del Codice però si applicano a tutti i beni culturali. In particolare, ai fini della fotografia, quello che ci interessa è l'articolo 107, che al comma 1 recita: «Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonché l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d'autore.»
Quindi il bene privato può effettivamente essere un bene culturale ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e da questo seguono ad esempio una serie di norme di tutela, ma non si applicano le restrizioni sulla fotografia che discendono dall'articolo 107 (né mi risulta che ce ne siano altre in articoli diversi del Codice).
Discorso simile vale per i beni paesaggistici: senz'altro il Codice dei beni culturali e del paesaggio copre anche i beni paesaggistici, ma l'articolo 107 no, quindi non ci sono restrizioni sulla loro fotografia.
Lorenzo