Il giorno 13/apr/2012, alle ore 18:07, FollowTheMedia ha scritto:
Perché però i nostri contatti al ministero non ci hanno mai dato risposte di questo tipo?
1. non è detto che tutti i funzionari (del ministero e delle soprintendenze) siano al corrente. 2. la circolare del Ministero dei Beni Culturali (n. 50 del 7.6.1995) e l'interpellanza parlamentare n. 4-05031 (in risposta alla quale, nel 2007, vi fu risposta da parte del Ministero dei Beni Culturali per una non sottoposizione a concessione e pagamento delle riproduzioni fotografiche, per qualunque scopo anche commerciale, di beni visibili liberamente) possono avere un peso diverso rispetto all'opinione di un funzionario. 3. direi che forse il problema ora è informare i funzionari e le soprintendenze. se si vuole che siano informati. 4. aggiungerei anche che se i funzionari delle soprintendenze sono valutati positivamente quanti più fondi riescono a raccogliere con la gestione dei diritti, tanto meno hanno interesse che la gente non paghi. "la poca chiarezza normativa" non è detto che sia da tutti disprezzata. 5. ricordo comunque che l'autorizzazione delle soprintendenze serve comunque per l'interno dei monumenti (compresi i siti archeologici). quindi è bene avere buone relazioni con le soprintendenze e sono certa che alcune sosterranno l'iniziativa comprendendone i benefici per tutti. iolanda
Il giorno 13/apr/2012 17:48, "Iolanda Pensa" iolanda@pensa.it ha scritto: visto l'imminente incontro wlm di domani, vorrei avvisare che ci sono 4 articolate opinioni che confermano che
si può fare wiki loves monuments in italia fotografando l'esterno di tutti gli edifici esposti alla pubblica vista.
resta di fatto la necessità dell'autorizzazione delle soprintendenze per fotografie all'interno dei monumenti o dei siti archeologici. ma queste 4 opinioni (con citati riferimenti legali, circolare del ministero e interpellanza parlamentare) mi paiono ben articolate per confermare che si può fare WLM in italia fotografando l'esterno di tutti gli edifici.
ecco di chi sono le opnioni
- federico morando (coordinatore di creative commons italia) con riferimento ad un testo di giorgio resta
- avvocato massimo stefanutti (che mi ha scritto come reazione all'articolo che ho pubblicato sul domenicale del sole24ore) - testo di seguito con autorizzazione alla pubblicazione
- il prof. giorgio resta (contattato da federico morando) del dipartimento di diritto privato della facoltà di giurisprudenza dell'università di bari - testo di seguito con autorizzazione alla pubblicazione
- l'architetto Alberto Ferruzzi di Italia Nostra (che avevo solleciato qualche mese fa sulla questione WLM) ha contattato un avvocato; aspetto dall'arch. alberto ferruzzi l'autorizzazione a inviare il suo breve e chiarissimo testo.
buon lavoro per domani. mi spiace non esserci. iolanda
Avvocato Massimo Stefanutti, 28/03/2012 Gentile Sig.ra Pensa, Ho letto con attenzione il Suo articolo sul domenicale de “Il Sole 24 Ore” del 18 marzo scorso sui beni visibili grazie a Wikipedia. In particolare mi ha colpito la Sua affermazione che “in Italia le fotografie di beni pubblici di valore storico, artistico, architettonico, paesaggistico, archeologico e etnoantropologico (praticamente tutto) possono essere utilizzate liberamente solo per scopi personali e di studio. Per altri usi serve l’autorizzazione delle soprintendenze, che possono richiedere un pagamento”. E’ un’affermazione che richiede alcune precisazioni. Nel nostro ordinamento non esisterebbe, secondo alcuni studiosi, la c.d. libertà di panorama: ma perchè le fattispecie concrete sarebbero così varie da rendere impossibile un comune denominatore, seppur minimo. Sarebbe necessario, infatti, distinguere a seconda della proprietà del bene ed individuare, se esiste, una disciplina giuridica per ogni singolo bene. Tale tesi è legata ad una concezione “proprietaria” del bene cui accederebbe una disciplina specifica: il privato proprietario potrebbe, in ipotesi, vietare ogni riproduzione fotografica del proprio bene ex art. 832 codice civile (che disciplina proprio i poteri del proprietario). E tale prospettiva è anche la più semplice e la più utilizzata ma non tiene conto dell’interesse della collettività all’uso (qui strettamente inteso come fotografico) del bene nonché di quel grande principio (espresso anche nella Costituzione) che è la libertà di espressione, qui da intendersi come libera circolazione delle informazioni. Il diritto positivo attuale ci dà cinque riferimenti specifici: beni sui quali vi sono diritti di proprietà intellettuale, ancora in essere secondo la vigente L. 633/1941: per esempio, tutte le opere di architetti moderni o contemporanei, senza che siano decorsi i 70 anni dalla morte; beni che non sono sottoposti a proprietà intellettuale in quanto caduti in pubblico dominio; beni che non sono sottoposti a proprietà intellettuale in quanto caduti in pubblico dominio ma comunque soggetti agli artt. 107/110 D.lgs. 42/2004; beni (anche se ricompresi nelle lettere 2 e 3) che sono esposti in luogo pubblico; beni appartenenti a privati o ad enti non riconducibili allo stato (per esempio appartenenti ad enti ecclesiastici); Per i beni sub 2), non vi è alcun limite alla riproduzione, anche per fini commerciali. Per i beni sub 5), non vi è alcun limite alla riproduzione qualora i beni sia esposti alla pubblica vista, anche per fini commerciali, salvo la necessità di un’autorizzazione per quanto non sia esposto alla pubblica vista (per esempio, l’interno di una casa o di una chiesa); Per i beni sub 3) e 4), occorre distinguere se si tratta o meno di beni esposti alla pubblica vista o siano all’interno di una struttura specifica (museo): nel primo caso di pubblica e libera visibilità, nessuna autorizzazione dovrà esser chiesta, neppure per fini commerciali dell’immagine. Nel secondo caso, tale autorizzazione sarà necessaria. Pertanto, non è alcuna preclusione giuridica generale né alcuna norma particolare per escludere una libera utilizzazione (riproduzione, anche per fini commerciali) dei beni esposti alla pubblica vista. Se si considerano gli artt. 107 e 108 dell’attuale Codice dei Beni Culturali, laddove si sottopongono ad una autorizzazione la riproduzione dei “beni in consegna al Ministero, alle regioni e agli altri beni pubblici”, occorre rilevare come tale norma non debba ritenersi applicabile ai beni esposti alla pubblica vista e ciò per una interpretazione complessiva del sistema giuridico posto alla base di questa regola. Ed esattamente: la norma non distingue tra beni esposti e beni non esposti alla pubblica vista; la “consegna” porta con sé la disponibilità del bene e la possibilità di regolamentare la fruizione: evidentemente non vi è tale possibilità per un bene che si vede (e si consuma) dalla pubblica via; il Codice dei Beni Culturali è figlio del Decreto Ronchey e le norme che qui interessano non sono cambiate: e il decreto Ronchey aveva come oggetto i musei, le biblioteche, gli archivi di stato e i beni (mobili) in essi contenuti e non i beni immobili; vi è chiarissima circolare del Ministero dei Beni Culturali (n. 50 del 7.6.1995) che esenta da qualunque concessione o pagamento le riprese in esterno dei beni, seppur fuori dai confini del monumento interessato. Le sopraintendenze italiane si conformano, in gran parte, a questa circolare. vi è interpellanza parlamentare n. 4-05031 in risposta alla quale, nel 2007, vi fu risposta da parte del Ministero dei Beni Culturali per una non sottoposizione a concessione e pagamento delle riproduzioni fotografiche, per qualunque scopo anche commerciale, di beni visibili liberamente. In ogni caso, sono d’accordo con Lei che la poca chiarezza normativa possa ingenerare confusione ed incertezze applicative, dovendosi, ogni volta, verificare i presupposti della possibilità di riproduzione. Con i migliori saluti.
Avvocato Massimo Stefanutti Diritto della fotografia e della proprietà intellettuale
Piazza del Mercato n. 13/a 30175 - MARGHERA (Venezia) Tel. 041/930567 - Fax 041/930736
www.massimostefanutti.it avvocatostefanutti@gmail.com PEC: massimo.stefanutti@venezia.pecavvocati.it Skype: m.stefanutti
Commento Prof. Avv. Giorgio Resta (invitato a contribuire da Federico Morando), 01/04/2012 Con queste note vorrei far chiarezza su una questione che continua ad affaticare gli interpreti e gli operatori del settore: è possibile riprodurre liberamente (ed in particolare a scopi non commerciali) i beni esposti alla pubblica vista? La risposta, in termini generali, è affermativa: alla luce del diritto positivo italiano, qualsiasi bene esposto alla pubblica vista e su cui non insista un valido diritto di proprietà intellettuale deve ritenersi liberamente riproducibile. Ostacoli particolari possono derivare, in casi specifici, dall’esigenza di protezione dell’interesse alla riservatezza o da altro interesse giuridicamente rilevante, ma in linea di massima tutti i beni liberamente visibili devono considerarsi liberamente riproducibili. Se si scende più nel dettaglio – e rinvio sul punto a quanto diffusamente argomentato in G. Resta, Chi è proprietario delle Piramidi? L’immagine dei beni tra property e commons, in Pol. Dir., 2009, 567 ss. – è opportuno differenziare quattro principali categorie di beni: a) beni posti in luogo privato e sottratti alla pubblica vista; b) beni sui quali insistano veri e propri diritti di proprietà intellettuale (ad es. il nuovo Auditorium nel Parco della Musica di Roma); c) beni liberi da diritti di proprietà intellettuale e soggetti alla disciplina prevista dagli artt. 107-110 del Codice dei beni culturali (ad es. il David di Donatello); d) beni – ivi compresi quelli della categoria b) – esposti alla pubblica vista (ad es. il Colosseo, la Fontana dei Fiumi del Bernini, ecc.). Questi i regimi corrispondenti. Per i beni sottratti alla pubblica vista e situati in uno spazio chiuso (categoria a), la riproduzione dovrà ritenersi vincolata al rispetto delle condizioni prefissate dal soggetto legittimato a regolamentare l’accesso al luogo. Ai beni compresi nella categoria b) si applicherà la tutela esclusiva del diritto d’autore o di altro diritto di proprietà intellettuale. Nel caso dei beni culturali in consegna presso amministrazioni pubbliche (categoria c), dovrà farsi capo al regime pubblicistico incentrato sull’autorizzazione dell’amministrazione consegnataria e sul pagamento di un canone per l’uso non personale. Per contro, i beni situati sulla pubblica via e liberamente visibili dall’esterno (categoria d) dovranno ritenersi assoggettati ad un regime di commons puro e semplice. L’immagine di tali beni deve cioè essere considerata un bene non appropriabile e la sua riproduzione, quale che sia lo scopo perseguito, perfettamente libera e non vincolata ad alcuna autorizzazione preventiva, né al pagamento di qualsivoglia onere concessorio. Non varrebbe in contrario invocare l’assenza, nel nostro ordinamento, di una scriminante analoga a quella prevista dal § 59 dell’Urheberrechtsgesetz tedesco. Atteso che in questa ipotesi è assente un titolo di proprietà intellettuale e non vi sono altri basi giuridiche sulle quali fondare un eventuale potere di interdizione, tornerà ad applicarsi il principio generale della libera circolazione delle informazioni. Né si potrebbe persuasivamente sostenere che la disciplina del Codice dei beni culturali si applichi anche a tale tipologia di beni. È vero infatti che gli art. 107 e 108 del Codice usano l’espressione generica ed onnicomprensiva di “beni in consegna al Ministero, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali”, non distinguendo formalmente tra beni situati in un luogo chiuso e beni liberamente visibili. Tuttavia, il meccanismo intorno al quale è costruito l’attuale sistema concessorio sembra basato sull’ipotesi della conservazione del bene all’interno di un luogo ad accesso regolamentato e darebbe vita ad esiti irrazionali, oltre che ingestibili, qualora venisse trasposto alla fattispecie dei beni esposti alla pubblica vista. Non si può dimenticare, a questo proposito, che tale disciplina trae origine storicamente dalle previsioni della legge Ronchey e che queste erano pensate essenzialmente per i luoghi della cultura quali musei, biblioteche ed archivi di stato. È proprio tale circostanza che spiega come la prassi istituzionale prevalentemente seguita dalle amministrazioni pubbliche si sia prevalentemente discostata da un’interpretazione letterale delle norme in questione, affermando la sottrazione al regime autorizzatorio delle riprese di beni esposti alla pubblica vista. Prof. Avv. Giorgio Resta
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