visto l'imminente incontro wlm di domani, vorrei avvisare che ci sono 4 articolate opinioni che confermano che
si può fare wiki loves monuments in italia fotografando l'esterno di tutti gli edifici esposti alla pubblica vista.
resta di fatto la necessità dell'autorizzazione delle soprintendenze per fotografie all'interno dei monumenti o dei siti archeologici. ma queste 4 opinioni (con citati riferimenti legali, circolare del ministero e interpellanza parlamentare) mi paiono ben articolate per confermare che si può fare WLM in italia fotografando l'esterno di tutti gli edifici.
ecco di chi sono le opnioni 1. federico morando (coordinatore di creative commons italia) con riferimento ad un testo di giorgio resta 2. avvocato massimo stefanutti (che mi ha scritto come reazione all'articolo che ho pubblicato sul domenicale del sole24ore) - testo di seguito con autorizzazione alla pubblicazione 3. il prof. giorgio resta (contattato da federico morando) del dipartimento di diritto privato della facoltà di giurisprudenza dell'università di bari - testo di seguito con autorizzazione alla pubblicazione 4. l'architetto Alberto Ferruzzi di Italia Nostra (che avevo solleciato qualche mese fa sulla questione WLM) ha contattato un avvocato; aspetto dall'arch. alberto ferruzzi l'autorizzazione a inviare il suo breve e chiarissimo testo.
buon lavoro per domani. mi spiace non esserci. iolanda
----------------------- Avvocato Massimo Stefanutti, 28/03/2012 Gentile Sig.ra Pensa, Ho letto con attenzione il Suo articolo sul domenicale de “Il Sole 24 Ore” del 18 marzo scorso sui beni visibili grazie a Wikipedia. In particolare mi ha colpito la Sua affermazione che “in Italia le fotografie di beni pubblici di valore storico, artistico, architettonico, paesaggistico, archeologico e etnoantropologico (praticamente tutto) possono essere utilizzate liberamente solo per scopi personali e di studio. Per altri usi serve l’autorizzazione delle soprintendenze, che possono richiedere un pagamento”. E’ un’affermazione che richiede alcune precisazioni. Nel nostro ordinamento non esisterebbe, secondo alcuni studiosi, la c.d. libertà di panorama: ma perchè le fattispecie concrete sarebbero così varie da rendere impossibile un comune denominatore, seppur minimo. Sarebbe necessario, infatti, distinguere a seconda della proprietà del bene ed individuare, se esiste, una disciplina giuridica per ogni singolo bene. Tale tesi è legata ad una concezione “proprietaria” del bene cui accederebbe una disciplina specifica: il privato proprietario potrebbe, in ipotesi, vietare ogni riproduzione fotografica del proprio bene ex art. 832 codice civile (che disciplina proprio i poteri del proprietario). E tale prospettiva è anche la più semplice e la più utilizzata ma non tiene conto dell’interesse della collettività all’uso (qui strettamente inteso come fotografico) del bene nonché di quel grande principio (espresso anche nella Costituzione) che è la libertà di espressione, qui da intendersi come libera circolazione delle informazioni. Il diritto positivo attuale ci dà cinque riferimenti specifici: beni sui quali vi sono diritti di proprietà intellettuale, ancora in essere secondo la vigente L. 633/1941: per esempio, tutte le opere di architetti moderni o contemporanei, senza che siano decorsi i 70 anni dalla morte; beni che non sono sottoposti a proprietà intellettuale in quanto caduti in pubblico dominio; beni che non sono sottoposti a proprietà intellettuale in quanto caduti in pubblico dominio ma comunque soggetti agli artt. 107/110 D.lgs. 42/2004; beni (anche se ricompresi nelle lettere 2 e 3) che sono esposti in luogo pubblico; beni appartenenti a privati o ad enti non riconducibili allo stato (per esempio appartenenti ad enti ecclesiastici); Per i beni sub 2), non vi è alcun limite alla riproduzione, anche per fini commerciali. Per i beni sub 5), non vi è alcun limite alla riproduzione qualora i beni sia esposti alla pubblica vista, anche per fini commerciali, salvo la necessità di un’autorizzazione per quanto non sia esposto alla pubblica vista (per esempio, l’interno di una casa o di una chiesa); Per i beni sub 3) e 4), occorre distinguere se si tratta o meno di beni esposti alla pubblica vista o siano all’interno di una struttura specifica (museo): nel primo caso di pubblica e libera visibilità, nessuna autorizzazione dovrà esser chiesta, neppure per fini commerciali dell’immagine. Nel secondo caso, tale autorizzazione sarà necessaria. Pertanto, non è alcuna preclusione giuridica generale né alcuna norma particolare per escludere una libera utilizzazione (riproduzione, anche per fini commerciali) dei beni esposti alla pubblica vista. Se si considerano gli artt. 107 e 108 dell’attuale Codice dei Beni Culturali, laddove si sottopongono ad una autorizzazione la riproduzione dei “beni in consegna al Ministero, alle regioni e agli altri beni pubblici”, occorre rilevare come tale norma non debba ritenersi applicabile ai beni esposti alla pubblica vista e ciò per una interpretazione complessiva del sistema giuridico posto alla base di questa regola. Ed esattamente: la norma non distingue tra beni esposti e beni non esposti alla pubblica vista; la “consegna” porta con sé la disponibilità del bene e la possibilità di regolamentare la fruizione: evidentemente non vi è tale possibilità per un bene che si vede (e si consuma) dalla pubblica via; il Codice dei Beni Culturali è figlio del Decreto Ronchey e le norme che qui interessano non sono cambiate: e il decreto Ronchey aveva come oggetto i musei, le biblioteche, gli archivi di stato e i beni (mobili) in essi contenuti e non i beni immobili; vi è chiarissima circolare del Ministero dei Beni Culturali (n. 50 del 7.6.1995) che esenta da qualunque concessione o pagamento le riprese in esterno dei beni, seppur fuori dai confini del monumento interessato. Le sopraintendenze italiane si conformano, in gran parte, a questa circolare. vi è interpellanza parlamentare n. 4-05031 in risposta alla quale, nel 2007, vi fu risposta da parte del Ministero dei Beni Culturali per una non sottoposizione a concessione e pagamento delle riproduzioni fotografiche, per qualunque scopo anche commerciale, di beni visibili liberamente. In ogni caso, sono d’accordo con Lei che la poca chiarezza normativa possa ingenerare confusione ed incertezze applicative, dovendosi, ogni volta, verificare i presupposti della possibilità di riproduzione. Con i migliori saluti.
Avvocato Massimo Stefanutti Diritto della fotografia e della proprietà intellettuale
Piazza del Mercato n. 13/a 30175 - MARGHERA (Venezia) Tel. 041/930567 - Fax 041/930736
www.massimostefanutti.it avvocatostefanutti@gmail.com PEC: massimo.stefanutti@venezia.pecavvocati.it Skype: m.stefanutti
----- Commento Prof. Avv. Giorgio Resta (invitato a contribuire da Federico Morando), 01/04/2012 Con queste note vorrei far chiarezza su una questione che continua ad affaticare gli interpreti e gli operatori del settore: è possibile riprodurre liberamente (ed in particolare a scopi non commerciali) i beni esposti alla pubblica vista? La risposta, in termini generali, è affermativa: alla luce del diritto positivo italiano, qualsiasi bene esposto alla pubblica vista e su cui non insista un valido diritto di proprietà intellettuale deve ritenersi liberamente riproducibile. Ostacoli particolari possono derivare, in casi specifici, dall’esigenza di protezione dell’interesse alla riservatezza o da altro interesse giuridicamente rilevante, ma in linea di massima tutti i beni liberamente visibili devono considerarsi liberamente riproducibili. Se si scende più nel dettaglio – e rinvio sul punto a quanto diffusamente argomentato in G. Resta, Chi è proprietario delle Piramidi? L’immagine dei beni tra property e commons, in Pol. Dir., 2009, 567 ss. – è opportuno differenziare quattro principali categorie di beni: a) beni posti in luogo privato e sottratti alla pubblica vista; b) beni sui quali insistano veri e propri diritti di proprietà intellettuale (ad es. il nuovo Auditorium nel Parco della Musica di Roma); c) beni liberi da diritti di proprietà intellettuale e soggetti alla disciplina prevista dagli artt. 107-110 del Codice dei beni culturali (ad es. il David di Donatello); d) beni – ivi compresi quelli della categoria b) – esposti alla pubblica vista (ad es. il Colosseo, la Fontana dei Fiumi del Bernini, ecc.). Questi i regimi corrispondenti. Per i beni sottratti alla pubblica vista e situati in uno spazio chiuso (categoria a), la riproduzione dovrà ritenersi vincolata al rispetto delle condizioni prefissate dal soggetto legittimato a regolamentare l’accesso al luogo. Ai beni compresi nella categoria b) si applicherà la tutela esclusiva del diritto d’autore o di altro diritto di proprietà intellettuale. Nel caso dei beni culturali in consegna presso amministrazioni pubbliche (categoria c), dovrà farsi capo al regime pubblicistico incentrato sull’autorizzazione dell’amministrazione consegnataria e sul pagamento di un canone per l’uso non personale. Per contro, i beni situati sulla pubblica via e liberamente visibili dall’esterno (categoria d) dovranno ritenersi assoggettati ad un regime di commons puro e semplice. L’immagine di tali beni deve cioè essere considerata un bene non appropriabile e la sua riproduzione, quale che sia lo scopo perseguito, perfettamente libera e non vincolata ad alcuna autorizzazione preventiva, né al pagamento di qualsivoglia onere concessorio. Non varrebbe in contrario invocare l’assenza, nel nostro ordinamento, di una scriminante analoga a quella prevista dal § 59 dell’Urheberrechtsgesetz tedesco. Atteso che in questa ipotesi è assente un titolo di proprietà intellettuale e non vi sono altri basi giuridiche sulle quali fondare un eventuale potere di interdizione, tornerà ad applicarsi il principio generale della libera circolazione delle informazioni. Né si potrebbe persuasivamente sostenere che la disciplina del Codice dei beni culturali si applichi anche a tale tipologia di beni. È vero infatti che gli art. 107 e 108 del Codice usano l’espressione generica ed onnicomprensiva di “beni in consegna al Ministero, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali”, non distinguendo formalmente tra beni situati in un luogo chiuso e beni liberamente visibili. Tuttavia, il meccanismo intorno al quale è costruito l’attuale sistema concessorio sembra basato sull’ipotesi della conservazione del bene all’interno di un luogo ad accesso regolamentato e darebbe vita ad esiti irrazionali, oltre che ingestibili, qualora venisse trasposto alla fattispecie dei beni esposti alla pubblica vista. Non si può dimenticare, a questo proposito, che tale disciplina trae origine storicamente dalle previsioni della legge Ronchey e che queste erano pensate essenzialmente per i luoghi della cultura quali musei, biblioteche ed archivi di stato. È proprio tale circostanza che spiega come la prassi istituzionale prevalentemente seguita dalle amministrazioni pubbliche si sia prevalentemente discostata da un’interpretazione letterale delle norme in questione, affermando la sottrazione al regime autorizzatorio delle riprese di beni esposti alla pubblica vista. Prof. Avv. Giorgio Resta
Il 13 aprile 2012 17:48, Iolanda Pensa iolanda@pensa.it ha scritto:
visto l'imminente incontro wlm di domani, vorrei avvisare che ci sono 4 articolate opinioni che confermano che
si può fare wiki loves monuments in italia fotografando l'esterno di tutti gli edifici esposti alla pubblica vista.
Grazie Lolendà.
C
Tutto ciò è fantastico! Perché però i nostri contatti al ministero non ci hanno mai dato risposte di questo tipo? Il giorno 13/apr/2012 17:48, "Iolanda Pensa" iolanda@pensa.it ha scritto:
visto l'imminente incontro wlm di domani, vorrei avvisare che ci sono 4 articolate opinioni che confermano che
*si può fare wiki loves monuments in italia fotografando l'esterno di tutti gli edifici esposti alla pubblica vista.*
resta di fatto la necessità dell'autorizzazione delle soprintendenze per fotografie all'interno dei monumenti o dei siti archeologici. ma queste 4 opinioni (con citati riferimenti legali, circolare del ministero e interpellanza parlamentare) mi paiono ben articolate per confermare che si può fare WLM in italia fotografando l'esterno di tutti gli edifici.
ecco di chi sono le opnioni
- federico morando (coordinatore di creative commons italia) con
riferimento ad un testo di giorgio resta 2. avvocato massimo stefanutti (che mi ha scritto come reazione all'articolo che ho pubblicato sul domenicale del sole24ore) - testo di seguito con autorizzazione alla pubblicazione 3. il prof. giorgio resta (contattato da federico morando) del dipartimento di diritto privato della facoltà di giurisprudenza dell'università di bari - testo di seguito con autorizzazione alla pubblicazione 4. l'architetto Alberto Ferruzzi di Italia Nostra (che avevo solleciato qualche mese fa sulla questione WLM) ha contattato un avvocato; aspetto dall'arch. alberto ferruzzi l'autorizzazione a inviare il suo breve e chiarissimo testo.
buon lavoro per domani. mi spiace non esserci. iolanda
Avvocato Massimo Stefanutti, 28/03/2012
Gentile Sig.ra Pensa,
Ho letto con attenzione il Suo articolo sul domenicale de “Il Sole 24 Ore” del 18 marzo scorso sui beni visibili grazie a Wikipedia. In particolare mi ha colpito la Sua affermazione che *“in Italia le fotografie di beni pubblici di valore storico, artistico, architettonico, paesaggistico, archeologico e etnoantropologico (praticamente tutto) possono essere utilizzate liberamente solo per scopi personali e di studio. Per altri usi serve l’autorizzazione delle soprintendenze, che possono richiedere un pagamento”*.
E’ un’affermazione che richiede alcune precisazioni.
Nel nostro ordinamento non esisterebbe, secondo alcuni studiosi, la c.d. libertà di panorama: ma perchè le fattispecie concrete sarebbero così varie da rendere impossibile un comune denominatore, seppur minimo.
Sarebbe necessario, infatti, distinguere a seconda della proprietà del bene ed individuare, se esiste, una disciplina giuridica per ogni singolo bene.
Tale tesi è legata ad una concezione “proprietaria” del bene cui accederebbe una disciplina specifica: il privato proprietario potrebbe, in ipotesi, vietare ogni riproduzione fotografica del proprio bene ex art. 832 codice civile (che disciplina proprio i poteri del proprietario). E tale prospettiva è anche la più semplice e la più utilizzata ma non tiene conto dell’interesse della collettività all’uso (qui strettamente inteso come fotografico) del bene nonché di quel grande principio (espresso anche nella Costituzione) che è la libertà di espressione, qui da intendersi come libera circolazione delle informazioni.
Il diritto positivo attuale ci dà cinque riferimenti specifici:
*beni sui quali vi sono diritti di proprietà intellettuale, ancora in essere secondo la vigente L. 633/1941: per esempio, tutte le opere di architetti moderni o contemporanei, senza che siano decorsi i 70 anni dalla morte;* 2.
*beni che non sono sottoposti a proprietà intellettuale in quanto caduti in pubblico dominio;* 3.
*beni che non sono sottoposti a proprietà intellettuale in quanto caduti in pubblico dominio ma comunque soggetti agli artt. 107/110 D.lgs. 42/2004;* 4.
*beni (anche se ricompresi nelle lettere 2 e 3) che sono esposti in luogo pubblico;* 5.
*beni appartenenti a privati o ad enti non riconducibili* *allo stato (per esempio appartenenti ad enti ecclesiastici);*
Per i beni sub 2), non vi è alcun limite alla riproduzione, anche per fini commerciali.
Per i beni sub 5), non vi è alcun limite alla riproduzione qualora i beni sia esposti alla pubblica vista, anche per fini commerciali, salvo la necessità di un’autorizzazione per quanto non sia esposto alla pubblica vista (per esempio, l’interno di una casa o di una chiesa);
Per i beni sub 3) e 4), occorre distinguere se si tratta o meno di beni esposti alla pubblica vista o siano all’interno di una struttura specifica (museo): nel primo caso di pubblica e libera visibilità, nessuna autorizzazione dovrà esser chiesta, neppure per fini commerciali dell’immagine. Nel secondo caso, tale autorizzazione sarà necessaria.
*Pertanto, non è alcuna preclusione giuridica generale né alcuna norma particolare per escludere una libera utilizzazione (riproduzione, anche per fini commerciali) dei beni esposti alla pubblica vista.*
Se si considerano gli artt. 107 e 108 dell’attuale Codice dei Beni Culturali, laddove si sottopongono ad una autorizzazione la riproduzione dei *“beni in consegna al Ministero, alle regioni e agli altri beni pubblici”,* occorre rilevare come tale norma non debba ritenersi applicabile ai beni esposti alla pubblica vista e ciò per una interpretazione complessiva del sistema giuridico posto alla base di questa regola.
Ed esattamente:
la norma non distingue tra beni esposti e beni non esposti alla pubblica vista; 2.
la “consegna” porta con sé la disponibilità del bene e la possibilità di regolamentare la fruizione: evidentemente non vi è tale possibilità per un bene che si vede (e si consuma) dalla pubblica via; 3.
il Codice dei Beni Culturali è figlio del Decreto Ronchey e le norme che qui interessano non sono cambiate: e il decreto Ronchey aveva come oggetto i musei, le biblioteche, gli archivi di stato e i beni (mobili) in essi contenuti e non i beni immobili; 4.
vi è chiarissima circolare del Ministero dei Beni Culturali (n. 50 del 7.6.1995) che esenta da qualunque concessione o pagamento le riprese in esterno dei beni, seppur fuori dai confini del monumento interessato. 5.
Le sopraintendenze italiane si conformano, in gran parte, a questa circolare. 6.
vi è interpellanza parlamentare n. 4-05031 in risposta alla quale, nel 2007, vi fu risposta da parte del Ministero dei Beni Culturali per una non sottoposizione a concessione e pagamento delle riproduzioni fotografiche, per qualunque scopo anche commerciale, di beni visibili liberamente.
In ogni caso, sono d’accordo con Lei che la poca chiarezza normativa possa ingenerare confusione ed incertezze applicative, dovendosi, ogni volta, verificare i presupposti della possibilità di riproduzione.
Con i migliori saluti.
*Avvocato Massimo Stefanutti*
*Diritto della fotografia e*
*della proprietà intellettuale*
*Piazza del Mercato n. 13/a *
*30175 - MARGHERA (Venezia)*
*Tel. 041/930567 - Fax 041/930736*
*www.massimostefanutti.it*
*avvocatostefanutti@gmail.com*
*PEC: **massimo.stefanutti@venezia.pecavvocati.it*
*Skype: m.stefanutti*
Commento Prof. Avv. Giorgio Resta (invitato a contribuire da Federico Morando), 01/04/2012
Con queste note vorrei far chiarezza su una questione che continua ad affaticare gli interpreti e gli operatori del settore: è possibile riprodurre liberamente (ed in particolare a scopi non commerciali) i beni esposti alla pubblica vista?
La risposta, in termini generali, è affermativa: alla luce del diritto positivo italiano, qualsiasi bene esposto alla pubblica vista e su cui non insista un valido diritto di proprietà intellettuale deve ritenersi liberamente riproducibile. Ostacoli particolari possono derivare, in casi specifici, dall’esigenza di protezione dell’interesse alla riservatezza o da altro interesse giuridicamente rilevante, ma in linea di massima tutti i beni liberamente visibili devono considerarsi liberamente riproducibili.
Se si scende più nel dettaglio – e rinvio sul punto a quanto diffusamente argomentato in G. Resta, *Chi è proprietario delle Piramidi? L’immagine dei beni tra property e commons*, in *Pol. Dir., *2009, 567 ss. – è opportuno differenziare quattro principali categorie di beni:
*a*) beni posti in luogo privato e sottratti alla pubblica vista;
*b*) beni sui quali insistano veri e propri diritti di proprietà intellettuale (ad es. il nuovo Auditorium nel Parco della Musica di Roma);
*c*) beni liberi da diritti di proprietà intellettuale e soggetti alla disciplina prevista dagli artt. 107-110 del Codice dei beni culturali (ad es. il David di Donatello);
*d*) beni – ivi compresi quelli della categoria *b) *– esposti alla pubblica vista (ad es. il Colosseo, la Fontana dei Fiumi del Bernini, ecc.).
Questi i regimi corrispondenti. Per i beni sottratti alla pubblica vista e situati in uno spazio chiuso (categoria *a*), la riproduzione dovrà ritenersi vincolata al rispetto delle condizioni prefissate dal soggetto legittimato a regolamentare l’accesso al luogo. Ai beni compresi nella categoria *b) *si applicherà la tutela esclusiva del diritto d’autore o di altro diritto di proprietà intellettuale. Nel caso dei beni culturali in consegna presso amministrazioni pubbliche (categoria *c*), dovrà farsi capo al regime pubblicistico incentrato sull’autorizzazione dell’amministrazione consegnataria e sul pagamento di un canone per l’uso non personale.
Per contro, i beni situati sulla pubblica via e liberamente visibili dall’esterno (categoria *d*) dovranno ritenersi assoggettati ad un regime di *commons *puro e semplice. L’immagine di tali beni deve cioè essere considerata un bene *non appropriabile *e la sua riproduzione, quale che sia lo scopo perseguito, perfettamente *libera *e non vincolata ad alcuna autorizzazione preventiva, né al pagamento di qualsivoglia onere concessorio. Non varrebbe in contrario invocare l’assenza, nel nostro ordinamento, di una scriminante analoga a quella prevista dal § 59 dell’*Urheberrechtsgesetz *tedesco. Atteso che in questa ipotesi è assente un titolo di proprietà intellettuale e non vi sono altri basi giuridiche sulle quali fondare un eventuale potere di interdizione, tornerà ad applicarsi il principio generale della libera circolazione delle informazioni. Né si potrebbe persuasivamente sostenere che la disciplina del Codice dei beni culturali si applichi anche a tale tipologia di beni. È vero infatti che gli art. 107 e 108 del Codice usano l’espressione generica ed onnicomprensiva di “beni in consegna al Ministero, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali”, non distinguendo formalmente tra beni situati in un luogo chiuso e beni liberamente visibili. Tuttavia, il meccanismo intorno al quale è costruito l’attuale sistema concessorio sembra basato sull’ipotesi della conservazione del bene all’interno di un luogo ad accesso regolamentato e darebbe vita ad esiti irrazionali, oltre che ingestibili, qualora venisse trasposto alla fattispecie dei beni esposti alla pubblica vista. Non si può dimenticare, a questo proposito, che tale disciplina trae origine storicamente dalle previsioni della legge Ronchey e che queste erano pensate essenzialmente per i luoghi della cultura quali musei, biblioteche ed archivi di stato. È proprio tale circostanza che spiega come la prassi istituzionale prevalentemente seguita dalle amministrazioni pubbliche si sia prevalentemente discostata da un’interpretazione letterale delle norme in questione, affermando la sottrazione al regime autorizzatorio delle riprese di beni esposti alla pubblica vista.
Prof. Avv. Giorgio Resta
Wlm mailing list Invio messaggi in lista: Wlm@wikimedia.it Configurazione utente: http://mailman.wikimedia.it/listinfo/wlm
Il giorno 13/apr/2012, alle ore 18:07, FollowTheMedia ha scritto:
Perché però i nostri contatti al ministero non ci hanno mai dato risposte di questo tipo?
1. non è detto che tutti i funzionari (del ministero e delle soprintendenze) siano al corrente. 2. la circolare del Ministero dei Beni Culturali (n. 50 del 7.6.1995) e l'interpellanza parlamentare n. 4-05031 (in risposta alla quale, nel 2007, vi fu risposta da parte del Ministero dei Beni Culturali per una non sottoposizione a concessione e pagamento delle riproduzioni fotografiche, per qualunque scopo anche commerciale, di beni visibili liberamente) possono avere un peso diverso rispetto all'opinione di un funzionario. 3. direi che forse il problema ora è informare i funzionari e le soprintendenze. se si vuole che siano informati. 4. aggiungerei anche che se i funzionari delle soprintendenze sono valutati positivamente quanti più fondi riescono a raccogliere con la gestione dei diritti, tanto meno hanno interesse che la gente non paghi. "la poca chiarezza normativa" non è detto che sia da tutti disprezzata. 5. ricordo comunque che l'autorizzazione delle soprintendenze serve comunque per l'interno dei monumenti (compresi i siti archeologici). quindi è bene avere buone relazioni con le soprintendenze e sono certa che alcune sosterranno l'iniziativa comprendendone i benefici per tutti. iolanda
Il giorno 13/apr/2012 17:48, "Iolanda Pensa" iolanda@pensa.it ha scritto: visto l'imminente incontro wlm di domani, vorrei avvisare che ci sono 4 articolate opinioni che confermano che
si può fare wiki loves monuments in italia fotografando l'esterno di tutti gli edifici esposti alla pubblica vista.
resta di fatto la necessità dell'autorizzazione delle soprintendenze per fotografie all'interno dei monumenti o dei siti archeologici. ma queste 4 opinioni (con citati riferimenti legali, circolare del ministero e interpellanza parlamentare) mi paiono ben articolate per confermare che si può fare WLM in italia fotografando l'esterno di tutti gli edifici.
ecco di chi sono le opnioni
- federico morando (coordinatore di creative commons italia) con riferimento ad un testo di giorgio resta
- avvocato massimo stefanutti (che mi ha scritto come reazione all'articolo che ho pubblicato sul domenicale del sole24ore) - testo di seguito con autorizzazione alla pubblicazione
- il prof. giorgio resta (contattato da federico morando) del dipartimento di diritto privato della facoltà di giurisprudenza dell'università di bari - testo di seguito con autorizzazione alla pubblicazione
- l'architetto Alberto Ferruzzi di Italia Nostra (che avevo solleciato qualche mese fa sulla questione WLM) ha contattato un avvocato; aspetto dall'arch. alberto ferruzzi l'autorizzazione a inviare il suo breve e chiarissimo testo.
buon lavoro per domani. mi spiace non esserci. iolanda
Avvocato Massimo Stefanutti, 28/03/2012 Gentile Sig.ra Pensa, Ho letto con attenzione il Suo articolo sul domenicale de “Il Sole 24 Ore” del 18 marzo scorso sui beni visibili grazie a Wikipedia. In particolare mi ha colpito la Sua affermazione che “in Italia le fotografie di beni pubblici di valore storico, artistico, architettonico, paesaggistico, archeologico e etnoantropologico (praticamente tutto) possono essere utilizzate liberamente solo per scopi personali e di studio. Per altri usi serve l’autorizzazione delle soprintendenze, che possono richiedere un pagamento”. E’ un’affermazione che richiede alcune precisazioni. Nel nostro ordinamento non esisterebbe, secondo alcuni studiosi, la c.d. libertà di panorama: ma perchè le fattispecie concrete sarebbero così varie da rendere impossibile un comune denominatore, seppur minimo. Sarebbe necessario, infatti, distinguere a seconda della proprietà del bene ed individuare, se esiste, una disciplina giuridica per ogni singolo bene. Tale tesi è legata ad una concezione “proprietaria” del bene cui accederebbe una disciplina specifica: il privato proprietario potrebbe, in ipotesi, vietare ogni riproduzione fotografica del proprio bene ex art. 832 codice civile (che disciplina proprio i poteri del proprietario). E tale prospettiva è anche la più semplice e la più utilizzata ma non tiene conto dell’interesse della collettività all’uso (qui strettamente inteso come fotografico) del bene nonché di quel grande principio (espresso anche nella Costituzione) che è la libertà di espressione, qui da intendersi come libera circolazione delle informazioni. Il diritto positivo attuale ci dà cinque riferimenti specifici: beni sui quali vi sono diritti di proprietà intellettuale, ancora in essere secondo la vigente L. 633/1941: per esempio, tutte le opere di architetti moderni o contemporanei, senza che siano decorsi i 70 anni dalla morte; beni che non sono sottoposti a proprietà intellettuale in quanto caduti in pubblico dominio; beni che non sono sottoposti a proprietà intellettuale in quanto caduti in pubblico dominio ma comunque soggetti agli artt. 107/110 D.lgs. 42/2004; beni (anche se ricompresi nelle lettere 2 e 3) che sono esposti in luogo pubblico; beni appartenenti a privati o ad enti non riconducibili allo stato (per esempio appartenenti ad enti ecclesiastici); Per i beni sub 2), non vi è alcun limite alla riproduzione, anche per fini commerciali. Per i beni sub 5), non vi è alcun limite alla riproduzione qualora i beni sia esposti alla pubblica vista, anche per fini commerciali, salvo la necessità di un’autorizzazione per quanto non sia esposto alla pubblica vista (per esempio, l’interno di una casa o di una chiesa); Per i beni sub 3) e 4), occorre distinguere se si tratta o meno di beni esposti alla pubblica vista o siano all’interno di una struttura specifica (museo): nel primo caso di pubblica e libera visibilità, nessuna autorizzazione dovrà esser chiesta, neppure per fini commerciali dell’immagine. Nel secondo caso, tale autorizzazione sarà necessaria. Pertanto, non è alcuna preclusione giuridica generale né alcuna norma particolare per escludere una libera utilizzazione (riproduzione, anche per fini commerciali) dei beni esposti alla pubblica vista. Se si considerano gli artt. 107 e 108 dell’attuale Codice dei Beni Culturali, laddove si sottopongono ad una autorizzazione la riproduzione dei “beni in consegna al Ministero, alle regioni e agli altri beni pubblici”, occorre rilevare come tale norma non debba ritenersi applicabile ai beni esposti alla pubblica vista e ciò per una interpretazione complessiva del sistema giuridico posto alla base di questa regola. Ed esattamente: la norma non distingue tra beni esposti e beni non esposti alla pubblica vista; la “consegna” porta con sé la disponibilità del bene e la possibilità di regolamentare la fruizione: evidentemente non vi è tale possibilità per un bene che si vede (e si consuma) dalla pubblica via; il Codice dei Beni Culturali è figlio del Decreto Ronchey e le norme che qui interessano non sono cambiate: e il decreto Ronchey aveva come oggetto i musei, le biblioteche, gli archivi di stato e i beni (mobili) in essi contenuti e non i beni immobili; vi è chiarissima circolare del Ministero dei Beni Culturali (n. 50 del 7.6.1995) che esenta da qualunque concessione o pagamento le riprese in esterno dei beni, seppur fuori dai confini del monumento interessato. Le sopraintendenze italiane si conformano, in gran parte, a questa circolare. vi è interpellanza parlamentare n. 4-05031 in risposta alla quale, nel 2007, vi fu risposta da parte del Ministero dei Beni Culturali per una non sottoposizione a concessione e pagamento delle riproduzioni fotografiche, per qualunque scopo anche commerciale, di beni visibili liberamente. In ogni caso, sono d’accordo con Lei che la poca chiarezza normativa possa ingenerare confusione ed incertezze applicative, dovendosi, ogni volta, verificare i presupposti della possibilità di riproduzione. Con i migliori saluti.
Avvocato Massimo Stefanutti Diritto della fotografia e della proprietà intellettuale
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Commento Prof. Avv. Giorgio Resta (invitato a contribuire da Federico Morando), 01/04/2012 Con queste note vorrei far chiarezza su una questione che continua ad affaticare gli interpreti e gli operatori del settore: è possibile riprodurre liberamente (ed in particolare a scopi non commerciali) i beni esposti alla pubblica vista? La risposta, in termini generali, è affermativa: alla luce del diritto positivo italiano, qualsiasi bene esposto alla pubblica vista e su cui non insista un valido diritto di proprietà intellettuale deve ritenersi liberamente riproducibile. Ostacoli particolari possono derivare, in casi specifici, dall’esigenza di protezione dell’interesse alla riservatezza o da altro interesse giuridicamente rilevante, ma in linea di massima tutti i beni liberamente visibili devono considerarsi liberamente riproducibili. Se si scende più nel dettaglio – e rinvio sul punto a quanto diffusamente argomentato in G. Resta, Chi è proprietario delle Piramidi? L’immagine dei beni tra property e commons, in Pol. Dir., 2009, 567 ss. – è opportuno differenziare quattro principali categorie di beni: a) beni posti in luogo privato e sottratti alla pubblica vista; b) beni sui quali insistano veri e propri diritti di proprietà intellettuale (ad es. il nuovo Auditorium nel Parco della Musica di Roma); c) beni liberi da diritti di proprietà intellettuale e soggetti alla disciplina prevista dagli artt. 107-110 del Codice dei beni culturali (ad es. il David di Donatello); d) beni – ivi compresi quelli della categoria b) – esposti alla pubblica vista (ad es. il Colosseo, la Fontana dei Fiumi del Bernini, ecc.). Questi i regimi corrispondenti. Per i beni sottratti alla pubblica vista e situati in uno spazio chiuso (categoria a), la riproduzione dovrà ritenersi vincolata al rispetto delle condizioni prefissate dal soggetto legittimato a regolamentare l’accesso al luogo. Ai beni compresi nella categoria b) si applicherà la tutela esclusiva del diritto d’autore o di altro diritto di proprietà intellettuale. Nel caso dei beni culturali in consegna presso amministrazioni pubbliche (categoria c), dovrà farsi capo al regime pubblicistico incentrato sull’autorizzazione dell’amministrazione consegnataria e sul pagamento di un canone per l’uso non personale. Per contro, i beni situati sulla pubblica via e liberamente visibili dall’esterno (categoria d) dovranno ritenersi assoggettati ad un regime di commons puro e semplice. L’immagine di tali beni deve cioè essere considerata un bene non appropriabile e la sua riproduzione, quale che sia lo scopo perseguito, perfettamente libera e non vincolata ad alcuna autorizzazione preventiva, né al pagamento di qualsivoglia onere concessorio. Non varrebbe in contrario invocare l’assenza, nel nostro ordinamento, di una scriminante analoga a quella prevista dal § 59 dell’Urheberrechtsgesetz tedesco. Atteso che in questa ipotesi è assente un titolo di proprietà intellettuale e non vi sono altri basi giuridiche sulle quali fondare un eventuale potere di interdizione, tornerà ad applicarsi il principio generale della libera circolazione delle informazioni. Né si potrebbe persuasivamente sostenere che la disciplina del Codice dei beni culturali si applichi anche a tale tipologia di beni. È vero infatti che gli art. 107 e 108 del Codice usano l’espressione generica ed onnicomprensiva di “beni in consegna al Ministero, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali”, non distinguendo formalmente tra beni situati in un luogo chiuso e beni liberamente visibili. Tuttavia, il meccanismo intorno al quale è costruito l’attuale sistema concessorio sembra basato sull’ipotesi della conservazione del bene all’interno di un luogo ad accesso regolamentato e darebbe vita ad esiti irrazionali, oltre che ingestibili, qualora venisse trasposto alla fattispecie dei beni esposti alla pubblica vista. Non si può dimenticare, a questo proposito, che tale disciplina trae origine storicamente dalle previsioni della legge Ronchey e che queste erano pensate essenzialmente per i luoghi della cultura quali musei, biblioteche ed archivi di stato. È proprio tale circostanza che spiega come la prassi istituzionale prevalentemente seguita dalle amministrazioni pubbliche si sia prevalentemente discostata da un’interpretazione letterale delle norme in questione, affermando la sottrazione al regime autorizzatorio delle riprese di beni esposti alla pubblica vista. Prof. Avv. Giorgio Resta
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@Ftm: secondo te al ministero che interpretazione preferiscono seguire?
Per tutti: a questo punto io sarei per forzare la mano. Se dal ministero traccheggiano, è inutile sperare in qualcosa da loro. Prendiamo PARTE delle liste che ci hanno dato ufficiosamente (non tutte) e pubblicizziamo la cosa. Tanto chi fotografa non ha problemi, al più sarebbero quelli di Commons che le lasciano a disposizione. Ma volete mettere la pubblicità che ci facciamo? "migliaia di immagini cancellate per un ukase del ministro" (o più probabilmente del dirigente)
ciao, .mau.
Il 13 aprile 2012 18:29, .mau. (maurizio codogno) wiki.mau@gmail.com ha scritto: [...]
Per tutti: a questo punto io sarei per forzare la mano. Se dal ministero traccheggiano, è inutile sperare in qualcosa da loro. Prendiamo PARTE delle liste che ci hanno dato ufficiosamente (non tutte) e pubblicizziamo la cosa. Tanto chi fotografa non ha problemi, al più sarebbero quelli di Commons che le lasciano a disposizione. Ma volete mettere la pubblicità che ci facciamo? "migliaia di immagini cancellate per un ukase del ministro" (o più probabilmente del dirigente)
+1 su tutta la linea.
non ho capito.
Il giorno 13/apr/2012, alle ore 18:29, .mau. (maurizio codogno) ha scritto:
@Ftm: secondo te al ministero che interpretazione preferiscono seguire?
il ministero ha prodotto documenti ufficiali che dichiarano che linea seguono. ho appena mandato un elenco di riferimenti in cui si dice sostanzialmente che il ministero ha già preso posizione sulla questione delle immagini (esterni, esposti alla pubblica vista). secondo me a questo punto è interessante puntare a fare foto anche nei siti archeologici, nelle proprietà e negli interni. se prima la possibilità di fotografare monumenti dall'estero sembrava un'interpretazione "aperta", adesso - come già diceva federico morando fin dall'inizio - mi pare sia l'interpretazione corretta e documentata.
Per tutti: a questo punto io sarei per forzare la mano. Se dal ministero traccheggiano, è inutile sperare in qualcosa da loro.
vorrei capire una cosa chiaramente. chi ha contattato chi al ministero quando e come? parlo di questi mesi. si sta aspettando qualcosa? chi traccheggia?
forse "loro" andrebbe sostituito con "noi". stiamo parlando del nostro governo e del nostro paese. iolanda
Iolanda, qualcuno di noi avrà ben parlato col ministero per avere le liste ufficiose dei beni Mibac, no?
ciao, .mau.
2012/4/13 Iolanda Pensa iolanda@pensa.it:
ho appena mandato un elenco di riferimenti in cui si dice sostanzialmente che il ministero ha già preso posizione sulla questione delle immagini (esterni, esposti alla pubblica vista). secondo me a questo punto è interessante puntare a fare foto anche nei siti archeologici, nelle proprietà e negli interni. se prima la possibilità di fotografare monumenti dall'estero sembrava un'interpretazione "aperta", adesso - come già diceva federico morando fin dall'inizio - mi pare sia l'interpretazione corretta e documentata.
La famosa interrogazione parlamentare di cui si parla tanto in realtà menzionava esplicitamente la legge Urbani, era una risposta del tipo si può fotografare tutto ciò che non sia protetto da diritto d'autore o sia bene culturale. Che poi la politica abbia sempre interpretato la tutela della legge Urbani come applicabile solo a musei & co. e non a edifici visibili dalla strada, sono d'accordo, dato che la mia impressione girando in rete è che il problema ce lo fossimo posto solo noi. Certo che la politica non ci ha mai detto esplicitamente che gli edifici visibili dalla strada sono tutelati solo dalla legge sul diritto d'autore ma non dalla Urbani
forse "loro" andrebbe sostituito con "noi". stiamo parlando del nostro governo e del nostro paese.
No comment
Cruck
On 13.04.2012 21:32, Marco Chiesa wrote:
La famosa interrogazione parlamentare di cui si parla tanto in realtà menzionava esplicitamente la legge Urbani, era una risposta del tipo si può fotografare tutto ciò che non sia protetto da diritto d'autore o sia bene culturale. Che poi la politica abbia sempre interpretato
Aggiungo una cosa: e solo per scopi di studio o per uso personale...
Continuo a sostenere che vadano organizzate proprio delle iniziative "WLM prende Milano", "WLM prende Torino" etc. e usare "prendere" proprio in quel senso lì... di chi si prende le cose in maniera quasi brutale.
Ilario
@mau Rispondo solo a questo perchè sono in treno...
C'è un malinteso, e qui ha ragione Iolanda: noi in questi mesi non abbiamo preso contatti diretti con il ministero, e la lista di beni è quella della http://www.cartadelrischio.it/, che però non è libera (se non sbaglio, per il diritto di database....)
Il contatto con il ministero lo dovrebbe prendere Deborah De Angelis, per conto di WMI.
La lista che vogliamo fare, al momento, prenderebbe i dati da Open Street Map, che sappiamo essere liberi.
Aubrey
Il giorno 13 aprile 2012 22:24, Ilario Valdelli valdelli@gmail.com ha scritto:
On 13.04.2012 21:32, Marco Chiesa wrote:
La famosa interrogazione parlamentare di cui si parla tanto in realtà menzionava esplicitamente la legge Urbani, era una risposta del tipo si può fotografare tutto ciò che non sia protetto da diritto d'autore o sia bene culturale. Che poi la politica abbia sempre interpretato
Aggiungo una cosa: e solo per scopi di studio o per uso personale...
Continuo a sostenere che vadano organizzate proprio delle iniziative "WLM prende Milano", "WLM prende Torino" etc. e usare "prendere" proprio in quel senso lì... di chi si prende le cose in maniera quasi brutale.
Ilario
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due cose: - da quello che ho capito, i problemi con la lista dei monumenti sono due: i geodati (e lì si ovvia passando a OSM) e il totale dell'elenco (e qui suggerisco di non usarle tutte per evitare eventuali diritti di db) - siamo a metà aprile, o riusciamo a parlare subito col Mibac o andiamo per la nostra strada. - .mau.
On 14.04.2012 08:28, Andrea Zanni wrote:
@mau Rispondo solo a questo perchè sono in treno...
C'è un malinteso, e qui ha ragione Iolanda: noi in questi mesi non abbiamo preso contatti diretti con il ministero, e la lista di beni è quella della http://www.cartadelrischio.it/, che però non è libera (se non sbaglio, per il diritto di database....)
Il contatto con il ministero lo dovrebbe prendere Deborah De Angelis, per conto di WMI.
La lista che vogliamo fare, al momento, prenderebbe i dati da Open Street Map, che sappiamo essere liberi.
Aubrey
Quella della carta del rischio è un database perfetto per lo scopo di WLM anche perché inserisce dentro monumenti a rischio e sicuramente meno soggetti alla Legge urbani.
Andrebbe epurato delle cose meno importanti e che non hanno un grande valore artistico, oltre che quelle cose che sono fortemente tutelate. Ad esempio per la Reggia di Caserta ho visto che inserisce non la Reggia nel suo complesso ma diversi pezzi della Reggia (fontane, scale, e altre parti esterne) e del giardino, il che potrebbe essere un ottimo compromesso per far fotografare alcune cose ma non il complesso.
Essenzialmente se si prendesse spunto dalla lista della carta del rischio e si riducesse la lista del 50% circa, credo che si possa avere un'ottima lista dei monumenti senza troppe complicazioni legali.
Quella di OpenStreeMap, benché libera, è una lista molto "personale" e inserisce dentro monumenti importanti che, al contrario, possono generare molti problemi con la legge urbani.
Essenzialmente la lista di OSM la vedo poco "ufficiale", difficile da lavorare e molto più soggetta a problemi legali collegati alle fotografie.
Invece l'estrazione di una lista dei monumenti dalla mappa del rischio (solo lista dei nomi, quindi meno di un'estrazione parziale) epurata di monumenti poco importanti, implementata su OSM, la vedo come qualcosa che veramente può avere un senso, perché nasce da una lista "ufficiale" del Ministero.
Ilario
Lo penso anche io, l'unico problema è riuscire ad ottenere la lista della Carta del rischio. Ci lavoreremo.
Aubrey
Il giorno 14 aprile 2012 10:37, Ilario Valdelli valdelli@gmail.com ha scritto:
On 14.04.2012 08:28, Andrea Zanni wrote:
@mau Rispondo solo a questo perchè sono in treno...
C'è un malinteso, e qui ha ragione Iolanda: noi in questi mesi non abbiamo preso contatti diretti con il ministero, e la lista di beni è quella della http://www.cartadelrischio.it/**, che però non è libera (se non sbaglio, per il diritto di database....)
Il contatto con il ministero lo dovrebbe prendere Deborah De Angelis, per conto di WMI.
La lista che vogliamo fare, al momento, prenderebbe i dati da Open Street Map, che sappiamo essere liberi.
Aubrey
Quella della carta del rischio è un database perfetto per lo scopo di WLM anche perché inserisce dentro monumenti a rischio e sicuramente meno soggetti alla Legge urbani.
Andrebbe epurato delle cose meno importanti e che non hanno un grande valore artistico, oltre che quelle cose che sono fortemente tutelate. Ad esempio per la Reggia di Caserta ho visto che inserisce non la Reggia nel suo complesso ma diversi pezzi della Reggia (fontane, scale, e altre parti esterne) e del giardino, il che potrebbe essere un ottimo compromesso per far fotografare alcune cose ma non il complesso.
Essenzialmente se si prendesse spunto dalla lista della carta del rischio e si riducesse la lista del 50% circa, credo che si possa avere un'ottima lista dei monumenti senza troppe complicazioni legali.
Quella di OpenStreeMap, benché libera, è una lista molto "personale" e inserisce dentro monumenti importanti che, al contrario, possono generare molti problemi con la legge urbani.
Essenzialmente la lista di OSM la vedo poco "ufficiale", difficile da lavorare e molto più soggetta a problemi legali collegati alle fotografie.
Invece l'estrazione di una lista dei monumenti dalla mappa del rischio (solo lista dei nomi, quindi meno di un'estrazione parziale) epurata di monumenti poco importanti, implementata su OSM, la vedo come qualcosa che veramente può avere un senso, perché nasce da una lista "ufficiale" del Ministero.
Ilario
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Ho appena chiesto ad Emma di sollecitare Ermanno Pandoli (che lavora con DDA) anche su questo punto, in modo da aggiungerlo alle richieste.
Frieda
Il giorno sabato 14 aprile 2012, Andrea Zanni ha scritto:
Lo penso anche io, l'unico problema è riuscire ad ottenere la lista della Carta del rischio. Ci lavoreremo.
Aubrey
Il giorno 14 aprile 2012 10:37, Ilario Valdelli <valdelli@gmail.com<javascript:_e({}, 'cvml', 'valdelli@gmail.com');>
ha scritto:
On 14.04.2012 08:28, Andrea Zanni wrote:
@mau Rispondo solo a questo perchè sono in treno...
C'è un malinteso, e qui ha ragione Iolanda: noi in questi mesi non abbiamo preso contatti diretti con il ministero, e la lista di beni è quella della http://www.cartadelrischio.it/**, che però non è libera (se non sbaglio, per il diritto di database....)
Il contatto con il ministero lo dovrebbe prendere Deborah De Angelis, per conto di WMI.
La lista che vogliamo fare, al momento, prenderebbe i dati da Open Street Map, che sappiamo essere liberi.
Aubrey
Quella della carta del rischio è un database perfetto per lo scopo di WLM anche perché inserisce dentro monumenti a rischio e sicuramente meno soggetti alla Legge urbani.
Andrebbe epurato delle cose meno importanti e che non hanno un grande valore artistico, oltre che quelle cose che sono fortemente tutelate. Ad esempio per la Reggia di Caserta ho visto che inserisce non la Reggia nel suo complesso ma diversi pezzi della Reggia (fontane, scale, e altre parti esterne) e del giardino, il che potrebbe essere un ottimo compromesso per far fotografare alcune cose ma non il complesso.
Essenzialmente se si prendesse spunto dalla lista della carta del rischio e si riducesse la lista del 50% circa, credo che si possa avere un'ottima lista dei monumenti senza troppe complicazioni legali.
Quella di OpenStreeMap, benché libera, è una lista molto "personale" e inserisce dentro monumenti importanti che, al contrario, possono generare molti problemi con la legge urbani.
Essenzialmente la lista di OSM la vedo poco "ufficiale", difficile da lavorare e molto più soggetta a problemi legali collegati alle fotografie.
Invece l'estrazione di una lista dei monumenti dalla mappa del rischio (solo lista dei nomi, quindi meno di un'estrazione parziale) epurata di monumenti poco importanti, implementata su OSM, la vedo come qualcosa che veramente può avere un senso, perché nasce da una lista "ufficiale" del Ministero.
Ilario
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