Buongiorno,
chiederei se sia già stato proposto/previsto un collegamento fra le voci di Wikipedia (un po' come avviene con Normattiva) e la banca dati DoGi - Dottrina Giuridica dell'ITTIG[1] di Firenze, che da qualche tempo è liberamente accessibile online:
http://www.ittig.cnr.it/dogi/
In genere non vi sono articoli a testo pieno, se non quando disponibili gratuitamente su web, ma offre la possibilità di ricerca per parole chiave all'interno di una cospicua serie di articoli di dottrina giuridica italiana con abstract, ed i titoli dei periodici sono linkati al catalogo ACNP.
Grazie a chi vorrà dare informazioni.
Buona giornata,
Silvia
[1]Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica
Silvia Girometti
silvia.girometti(a)unibo.it<mailto:silvia.girometti@unibo.it>
https://it.wikipedia.org/wiki/Utente:Silvia_Girometti
Bibliotecaria. Professione disciplinata dalla Legge n. 4/2013; iscritta all'Elenco degli Associati AIB, delibera n. E/2014/0073
Ciao Susanna,
Sono Marco, il responsabile del progetto: oltre alla pagina che hai
indicato, puoi anche dare un occhio al mio seminario d'inizio (in inglese):
https://www.youtube.com/watch?v=uvfd_HmPOrc
dove tra l'altro ringrazio Nemo per le dritte illuminanti. :-)
Dopo aver consultato vari Wikimediani, si è deciso di procedere con il
tema delle biografie.
L'implementazione sarà per la lingua inglese. Qui trovi la lista di
fonti che sto esaminando:
https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:IEG/StrepHit:_Wikidata_Statements_Va…
Qualsiasi consiglio o suggerimento di nuove fonti mi è molto utile: non
esitate a scrivermi su Meta a riguardo.
Ciao,
Marco
> Date: Sat, 23 Jan 2016 11:43:03 +0100 From: "Federico Leva (Nemo)"
> <nemowiki(a)gmail.com> To: Lista di discussione per bibliotecari e
> wikipediani <bibliotecari(a)wikimedia.it> Subject: Re: [Bibliotecari]
> [wikimedia-it] progetto Message-ID: <56A35937.70301(a)gmail.com>
> Content-Type: text/plain; charset=utf-8; format=flowed
> giaccai(a)gmail.com, 23/01/2016 10:30:
>> >Qualcuno di voi sta seguendo questo progetto che mi pare fondamentale?
>> >
>> >https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:IEG/StrepHit:_Wikidata_Statements_Va…
> Seguendo in che senso? Vari italofoni hanno partecipato alla
> discussione. Al momento ha bisogno di suggerimenti di fonti*in inglese*
> e proprietà di Wikidata da cui partire. Questi sono alcuni puntatori che
> gli ho dato:https://meta.wikimedia.org/wiki/User_talk:Hjfocs
>
>> >
>> >Vorrei con lui/lei capirlo meglio.
> La cosa migliore è sempre chiedere nella pagina di discussione in Meta.:)
>
> Nemo
(messaggio inviato anche ad aib-cur)
La scorsa estate tutti ci siamo occupati delle novità normative a proposito di competenze sulla tutela, biblioteche e sistemi provinciali, silenzio assenso e prefetture, ma mi pare che sia sfuggita completamente un'altra novità potenzialmente di peso non interiore, e cioè le profonde modifiche apportate al D.Lgs 36/2006 Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico dal D.Lgs 102/2015 Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico. Le modifiche sono in vigore dal 25 luglio.
Il testo aggiornato si trova qui:
www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-24…<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:200…>
Invito a leggerlo direttamente perché non è particolarmente difficile.
La novità, dal nostro punto di vista, sta nel fatto che mentre il testo precedente del D.Lgs 36 escludeva esplicitamente biblioteche, musei e archivi, questi sono ora espressamente inclusi, e di conseguenza anche ai loro dati si applicano queste norme, che hanno ad oggetto (art. 1)
"le modalita' di riutilizzo dei documenti contenenti dati pubblici nella disponibilita' delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di
diritto pubblico"
Per le biblioteche, si tratta evidentemente in primo luogo delle basi dati catalografiche, ma la norma, in articoli successivi, include espressamente quelli che derivano dalla digitalizzazione di risorse culturali.
Il comma 2 dell'art. 1 prevede che
"2. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico provvedono affinche' i documenti cui si applica il presente decreto legislativo siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali secondo le modalita' previste dal medesimo decreto"
Il riutilizzo è definito dall'art. 2 come
"l'uso del dato [...] da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta e' stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali"
quindi non è riutilizzo l'uso della scheda di un opac per formulare una citazione bibliografica, visto che l'opac esiste proprio per tali scopi.
Il punto fondamentale è poi il comma 1 dell'art. 5 (di nuova formulazione)
"Il titolare del dato adotta prioritariamente licenze aperte standard ovvero predispone licenze personalizzate standard e le rende
disponibili sul proprio sito istituzionale".
L'art. 6 indirizza all'uso di formati aperti, ma occorre concentrarsi sull'art. 7, dedicato alla tariffazione.
Il principio generale è espresso dal comma 1:
" I dati sono resi disponibili gratuitamente oppure, qualora per il riutilizzo di documenti sia richiesto un corrispettivo,
quest'ultimo e' limitato ai costi effettivi sostenuti per la loro riproduzione, messa a disposizione e divulgazione. "
ma per motivi che mi sono oscuri le biblioteche (comma 3 lettera a) non rientrano in questo regime ma in un altro, stabilito dal comma 4:
"Per i casi di cui al comma 3, lettera a), con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottarsi entro il 15 settembre
2015, sono determinati i criteri generali per la determinazione delle tariffe e delle relative modalita' di versamento da corrispondere a
fronte delle attivita' di cui agli articoli 5, 6 e 9. Nel rispetto dei suddetti criteri, i musei, gli archivi e le biblioteche, comprese
quelle delle universita', individuano, provvedendo ad aggiornarle ogni due anni, le tariffe sulla base dei costi effettivi sostenuti
dagli stessi enti, comprendenti i costi di raccolta, produzione, riproduzione, diffusione, conservazione e gestione dei diritti,
maggiorati, nel caso di riutilizzo per fini commerciali, di un congruo utile da determinare in relazione alle spese per investimenti
sostenute nel triennio precedente."
Del decreto di cui si parla ad oggi, per quanto ne so io, non c'è traccia ma è evidente che questa norma pone parecchi problemi: a parte la difficoltà di stabilire le tariffe, e posto che non è ben chiaro se si possano stabilire dei casi di esenzione (vedremo che cosa dirà il decreto), non so bene se e come questa norma si possa conciliare con il concetto di "licenze aperte", concetto che non è definito nella norma ma visto il contesto, e per analogia coi formati aperti, sembrerebbe potersi riferire alle licenze libere. E' vero che le licenze libere non escludono come tali la tariffazione, ma neppure impediscono al licenziatario di redistribuire a sua volta il materiale a titolo gratuito, svuotando quindi di contenuto la tariffazione effettuata all'origine.
Non so se qualcuno ricorda l'interessante discussione che c'è stata la scorsa estate sulle licenze da applicare alle digitalizzazioni: molti ritenevano che le digitalizzazioni di opere nel pubblico dominio debbano senz'altro considerarsi nel pubblico dominio, e comunque si osservava che spesso le resistenze adozione della CC0 o di licenze libere derivava dall'intenzione di escludere gli usi commerciali (di qui l'adozione della CC NC-ND). La prospettiva di questo articolo 7 è molto più restrittiva, permettendo, se non imponendo, la tariffazione persino del riutilizzo a scopi puramente personali.
Da notare che questo non è affatto imposto dalla direttiva europea di riferimento, che si limita a prevedere possibilità di tariffazione in modo molto più soft rispetto alla legge italiana (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:175:0001:00… punti 22-25).
Da approfondire anche il rapporto con il Codice dei beni culturali per la parte che riguarda le riproduzioni (quelle peraltro effettuate direttamente dagli utenti nei casi consentiti sono escluse da questa norma, non essendo documenti del settore pubblico). Il Codice nel D.Lgs 36 è citato solo per quanto riguarda i limiti alla consultabilità dei documenti archivistici.
Infine, mi pare che in base a questa norma non si possa considerare riutilizzo ciò che non comporta l'acquisizione del dato, ma su questo potrebbero esserci diverse interpretazioni: ad esempio, se un opac mettesse a disposizione un set di API pubblicamente documentate con cui effettuare elaborazioni basate sul database originale, senza doverne acquisire una copia indipendente, mi sembrerebbe che ciò non sia riuso e quindi non rientri nelle norme di cui parliamo.
Beppe Pavoletti
E' uscito oggi su Che Futuro! un articolo di Maurizio Napolitano in cui si
parla di Wikipedia nelle istituzioni culturali, e in particolare racconta
l'esperienza della Biblioteca comunale di Trento, che collabora con
Wikipedia e Wikisource attraverso un progetto di Servizio Civile Volontario.
Ecco l'articolo
http://www.chefuturo.it/2016/01/wikipedia-trova-casa-in-biblioteca/
Un saluto
Eusebia Parrotto
Ciao Chiara e grazie Luca e Nemo per le risposte,
Confermo tutto.
Giusto una precisazione: non useremo Google Hangouts on Air come
servizio per lo streaming, in parte per motivi tecnici, ma soprattutto
per non limitare il numero di spettatori che possono partecipare
attivamente.
Chiunque volesse intervenire nella discussione aperta che ho previsto
dopo il seminario, può farlo tramite il seguente link:
https://pad.okfn.org/p/strephit
Vi attendo numerosi da remoto!
Marco
> Date: Tue, 12 Jan 2016 20:37:10 +0100
> From: "Federico Leva (Nemo)"<nemowiki(a)gmail.com>
> To: Lista di discussione per bibliotecari e wikipediani
> <bibliotecari(a)wikimedia.it>
> Subject: Re: [Bibliotecari] Digest di Bibliotecari, Volume 49, Numero
> 5
> Message-ID:<569555E6.5040608(a)gmail.com>
> Content-Type: text/plain; charset=utf-8; format=flowed
>
> chiara storti, 12/01/2016 12:06:
>> >mi pare di capire che del seminario di Marco Fossati sarà possibile
>> >seguire la diretta streaming ma poi sarà messa a disposizione anche la
>> >registrazione?
> Corretto. Si chiama "hangouts on air" e abbiamo anche un po' di
> documentazione in merito alla pagina
> https://meta.wikimedia.org/wiki/Google_Hangouts .
>
> Nemo
Scrivo alla lista per un consiglio su questo argomento perché vedo che qui ci sono molti partecipanti che hanno approfondito ciò che riguarda la gestione degli identificativi.
Dobbiamo valutare un formato da assegnare ai permalink per la Biblioteca Digitale Ligure (http://bibliotecadigitale.regione.liguria.it/) che attualmente non li gestisce, e ci interesserebbe individuare le soluzioni migliori e più standard, soprattutto ai fini dell'utilizzo del permalink in contesti diversi .
Non si tratta di permalink del singolo oggetto digitale (ad esempio l'immagine di una pagina di un libro digitalizzato), ma del documento (libro, manoscritto, registrazione musicale, film ecc.), che può corrispondere ad uno o più oggetti digitali, a seconda della sua natura e di come è stato trattato. Ovviamente gli oggetti digitali sono accessibili a partire dal documento (e anche singolarmente).
Sarebbe facile utilizzare un permalink con questa struttura
http://bibliotecadigitale.regione.liguria.it/id/<identificativo<http://bibliotecadigitale.regione.liguria.it/id/%3cidentificativo>>
dove l'identificativo attualmente è un BID SBN se esiste, altrimenti è generato localmente (anche se potrebbe essere un id di provenienza non SBN), ma prima di adottarlo volevamo vedere se ci sono soluzioni migliori e più standard, soprattutto ai fini dell'utilizzo del permalink in contesti diversi.
Usare lo schema urn potrebbe essere interessante, ma ci vorrebbe un namespace apposito, che invece non c'è. Ad esempio, se ci fosse il namespace "bdl" si potrebbero avere degli urn come
urn:bdl:<identificativo>
ma non c'è, e neppure ne ho trovato un altro utilizzabile tra quelli predefiniti.
Un'altra soluzione potrebbe essere il DOI, che però comporta dei costi anche, mentre noi dobbiamo tenere il più possibile bassi i costi di gestione.
Altro dubbio: può essere il caso di assegnare un permalink sia al documento che ai singoli oggetti digitali?
Qualunque considerazione o suggerimento saranno benevenuti.
Grazie in anticipo.
Beppe
REGIONE LIGURIA
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