(messaggio inviato anche ad aib-cur)
La scorsa estate tutti ci siamo occupati delle novità normative a proposito di competenze sulla tutela, biblioteche e sistemi provinciali, silenzio assenso e prefetture, ma mi pare che sia sfuggita completamente un'altra novità potenzialmente di peso non interiore, e cioè le profonde modifiche apportate al D.Lgs 36/2006 Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico dal D.Lgs 102/2015 Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico. Le modifiche sono in vigore dal 25 luglio.
Il testo aggiornato si trova qui:
www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-24;36!vig=http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-24;36%21vig=
Invito a leggerlo direttamente perché non è particolarmente difficile.
La novità, dal nostro punto di vista, sta nel fatto che mentre il testo precedente del D.Lgs 36 escludeva esplicitamente biblioteche, musei e archivi, questi sono ora espressamente inclusi, e di conseguenza anche ai loro dati si applicano queste norme, che hanno ad oggetto (art. 1)
"le modalita' di riutilizzo dei documenti contenenti dati pubblici nella disponibilita' delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico"
Per le biblioteche, si tratta evidentemente in primo luogo delle basi dati catalografiche, ma la norma, in articoli successivi, include espressamente quelli che derivano dalla digitalizzazione di risorse culturali.
Il comma 2 dell'art. 1 prevede che
"2. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico provvedono affinche' i documenti cui si applica il presente decreto legislativo siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali secondo le modalita' previste dal medesimo decreto"
Il riutilizzo è definito dall'art. 2 come
"l'uso del dato [...] da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta e' stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali"
quindi non è riutilizzo l'uso della scheda di un opac per formulare una citazione bibliografica, visto che l'opac esiste proprio per tali scopi.
Il punto fondamentale è poi il comma 1 dell'art. 5 (di nuova formulazione)
"Il titolare del dato adotta prioritariamente licenze aperte standard ovvero predispone licenze personalizzate standard e le rende disponibili sul proprio sito istituzionale".
L'art. 6 indirizza all'uso di formati aperti, ma occorre concentrarsi sull'art. 7, dedicato alla tariffazione.
Il principio generale è espresso dal comma 1:
" I dati sono resi disponibili gratuitamente oppure, qualora per il riutilizzo di documenti sia richiesto un corrispettivo, quest'ultimo e' limitato ai costi effettivi sostenuti per la loro riproduzione, messa a disposizione e divulgazione. "
ma per motivi che mi sono oscuri le biblioteche (comma 3 lettera a) non rientrano in questo regime ma in un altro, stabilito dal comma 4:
"Per i casi di cui al comma 3, lettera a), con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottarsi entro il 15 settembre 2015, sono determinati i criteri generali per la determinazione delle tariffe e delle relative modalita' di versamento da corrispondere a fronte delle attivita' di cui agli articoli 5, 6 e 9. Nel rispetto dei suddetti criteri, i musei, gli archivi e le biblioteche, comprese quelle delle universita', individuano, provvedendo ad aggiornarle ogni due anni, le tariffe sulla base dei costi effettivi sostenuti dagli stessi enti, comprendenti i costi di raccolta, produzione, riproduzione, diffusione, conservazione e gestione dei diritti, maggiorati, nel caso di riutilizzo per fini commerciali, di un congruo utile da determinare in relazione alle spese per investimenti sostenute nel triennio precedente."
Del decreto di cui si parla ad oggi, per quanto ne so io, non c'è traccia ma è evidente che questa norma pone parecchi problemi: a parte la difficoltà di stabilire le tariffe, e posto che non è ben chiaro se si possano stabilire dei casi di esenzione (vedremo che cosa dirà il decreto), non so bene se e come questa norma si possa conciliare con il concetto di "licenze aperte", concetto che non è definito nella norma ma visto il contesto, e per analogia coi formati aperti, sembrerebbe potersi riferire alle licenze libere. E' vero che le licenze libere non escludono come tali la tariffazione, ma neppure impediscono al licenziatario di redistribuire a sua volta il materiale a titolo gratuito, svuotando quindi di contenuto la tariffazione effettuata all'origine.
Non so se qualcuno ricorda l'interessante discussione che c'è stata la scorsa estate sulle licenze da applicare alle digitalizzazioni: molti ritenevano che le digitalizzazioni di opere nel pubblico dominio debbano senz'altro considerarsi nel pubblico dominio, e comunque si osservava che spesso le resistenze adozione della CC0 o di licenze libere derivava dall'intenzione di escludere gli usi commerciali (di qui l'adozione della CC NC-ND). La prospettiva di questo articolo 7 è molto più restrittiva, permettendo, se non imponendo, la tariffazione persino del riutilizzo a scopi puramente personali.
Da notare che questo non è affatto imposto dalla direttiva europea di riferimento, che si limita a prevedere possibilità di tariffazione in modo molto più soft rispetto alla legge italiana (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:175:0001:000... punti 22-25).
Da approfondire anche il rapporto con il Codice dei beni culturali per la parte che riguarda le riproduzioni (quelle peraltro effettuate direttamente dagli utenti nei casi consentiti sono escluse da questa norma, non essendo documenti del settore pubblico). Il Codice nel D.Lgs 36 è citato solo per quanto riguarda i limiti alla consultabilità dei documenti archivistici.
Infine, mi pare che in base a questa norma non si possa considerare riutilizzo ciò che non comporta l'acquisizione del dato, ma su questo potrebbero esserci diverse interpretazioni: ad esempio, se un opac mettesse a disposizione un set di API pubblicamente documentate con cui effettuare elaborazioni basate sul database originale, senza doverne acquisire una copia indipendente, mi sembrerebbe che ciò non sia riuso e quindi non rientri nelle norme di cui parliamo.
Beppe Pavoletti
Grazie Beppe per la segnalazione.
La cosa a me preoccupa perché temo che si risolverà in un elemento di freno se non di blocco. Fra mancato decreto e difficoltà nell'interpretazione (a me onestamente non è per nulla chiara la situazione) temo che questa norma sarà utilizzata anche in modo strumentale da parte di chi appunto non vuole aprire nulla. Di fronte a introiti che o non verranno realizzati, o non copriranno i costi del lavoro di riscossione.
Chi potrebbe fare una dichiarazione di principio su questo a mio parere è l'AIB, ma non ho idea se ci sia per caso l'intenzione di occuparsi di questo tema.
virginia
2015-09-23 17:34 GMT+02:00 Pavoletti Giuseppe Carlo < GiuseppeCarlo.Pavoletti@regione.liguria.it>:
(messaggio inviato anche ad aib-cur)
La scorsa estate tutti ci siamo occupati delle novità normative a proposito di competenze sulla tutela, biblioteche e sistemi provinciali, silenzio assenso e prefetture, ma mi pare che sia sfuggita completamente un’altra novità potenzialmente di peso non interiore, e cioè le profonde modifiche apportate al D.Lgs 36/2006 Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico dal D.Lgs 102/2015 Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico. Le modifiche sono in vigore dal 25 luglio.
Il testo aggiornato si trova qui:
www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-24;36!vig= http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-24;36%21vig=
Invito a leggerlo direttamente perché non è particolarmente difficile.
La novità, dal nostro punto di vista, sta nel fatto che mentre il testo precedente del D.Lgs 36 escludeva esplicitamente biblioteche, musei e archivi, questi sono ora espressamente inclusi, e di conseguenza anche ai loro dati si applicano queste norme, che hanno ad oggetto (art. 1)
“le modalita' di riutilizzo dei documenti contenenti dati pubblici nella disponibilita' delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di
diritto pubblico”
Per le biblioteche, si tratta evidentemente in primo luogo delle basi dati catalografiche, ma la norma, in articoli successivi, include espressamente quelli che derivano dalla digitalizzazione di risorse culturali.
Il comma 2 dell’art. 1 prevede che
“2. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico provvedono affinche' i documenti cui si applica il presente decreto legislativo siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali secondo le modalita' previste dal medesimo decreto”
Il riutilizzo è definito dall’art. 2 come
“l'uso del dato […] da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta e' stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali”
quindi non è riutilizzo l’uso della scheda di un opac per formulare una citazione bibliografica, visto che l’opac esiste proprio per tali scopi.
Il punto fondamentale è poi il comma 1 dell’art. 5 (di nuova formulazione)
“Il titolare del dato adotta prioritariamente licenze aperte standard ovvero predispone licenze personalizzate standard e le rende
disponibili sul proprio sito istituzionale”.
L’art. 6 indirizza all’uso di formati aperti, ma occorre concentrarsi sull’art. 7, dedicato alla tariffazione.
Il principio generale è espresso dal comma 1:
“ I dati sono resi disponibili gratuitamente oppure, qualora per il riutilizzo di documenti sia richiesto un corrispettivo,
quest'ultimo e' limitato ai costi effettivi sostenuti per la loro riproduzione, messa a disposizione e divulgazione. “
ma per motivi che mi sono oscuri le biblioteche (comma 3 lettera a) non rientrano in questo regime ma in un altro, stabilito dal comma 4:
“Per i casi di cui al comma 3, lettera a), con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottarsi entro il 15 settembre
2015, sono determinati i criteri generali per la determinazione delle tariffe e delle relative modalita' di versamento da corrispondere a
fronte delle attivita' di cui agli articoli 5, 6 e 9. Nel rispetto dei suddetti criteri, i musei, gli archivi e le biblioteche, comprese
quelle delle universita', individuano, provvedendo ad aggiornarle ogni due anni, le tariffe sulla base dei costi effettivi sostenuti
dagli stessi enti, comprendenti i costi di raccolta, produzione, riproduzione, diffusione, conservazione e gestione dei diritti,
maggiorati, nel caso di riutilizzo per fini commerciali, di un congruo utile da determinare in relazione alle spese per investimenti
sostenute nel triennio precedente.”
Del decreto di cui si parla ad oggi, per quanto ne so io, non c’è traccia ma è evidente che questa norma pone parecchi problemi: a parte la difficoltà di stabilire le tariffe, e posto che non è ben chiaro se si possano stabilire dei casi di esenzione (vedremo che cosa dirà il decreto), non so bene se e come questa norma si possa conciliare con il concetto di “licenze aperte”, concetto che non è definito nella norma ma visto il contesto, e per analogia coi formati aperti, sembrerebbe potersi riferire alle licenze libere. E’ vero che le licenze libere non escludono come tali la tariffazione, ma neppure impediscono al licenziatario di redistribuire a sua volta il materiale a titolo gratuito, svuotando quindi di contenuto la tariffazione effettuata all’origine.
Non so se qualcuno ricorda l’interessante discussione che c’è stata la scorsa estate sulle licenze da applicare alle digitalizzazioni: molti ritenevano che le digitalizzazioni di opere nel pubblico dominio debbano senz’altro considerarsi nel pubblico dominio, e comunque si osservava che spesso le resistenze adozione della CC0 o di licenze libere derivava dall’intenzione di escludere gli usi commerciali (di qui l’adozione della CC NC-ND). La prospettiva di questo articolo 7 è molto più restrittiva, permettendo, se non imponendo, la tariffazione persino del riutilizzo a scopi puramente personali.
Da notare che questo non è affatto imposto dalla direttiva europea di riferimento, che si limita a prevedere possibilità di tariffazione in modo molto più soft rispetto alla legge italiana ( http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:175:0001:000... punti 22-25).
Da approfondire anche il rapporto con il Codice dei beni culturali per la parte che riguarda le riproduzioni (quelle peraltro effettuate direttamente dagli utenti nei casi consentiti sono escluse da questa norma, non essendo documenti del settore pubblico). Il Codice nel D.Lgs 36 è citato solo per quanto riguarda i limiti alla consultabilità dei documenti archivistici.
Infine, mi pare che in base a questa norma non si possa considerare riutilizzo ciò che non comporta l’acquisizione del dato, ma su questo potrebbero esserci diverse interpretazioni: ad esempio, se un opac mettesse a disposizione un set di API pubblicamente documentate con cui effettuare elaborazioni basate sul database originale, senza doverne acquisire una copia indipendente, mi sembrerebbe che ciò non sia riuso e quindi non rientri nelle norme di cui parliamo.
Beppe Pavoletti
Bibliotecari mailing list Invio messaggi in lista: Bibliotecari@wikimedia.it Configurazione utente: http://mailman.wikimedia.it/listinfo/bibliotecari
Caro Beppe
seguendo il suggerimento implicito nella mail di Virginia, penso sarebbe utile tu girassi la tua mail alla anche lista AIB -CUR. Per stimolare anche lì l'interesse alla questione e invitare l'AIB a fare un intervento politico sulla questione.
Ciao Susanna
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. *Susanna Giaccai* Firenze
Il giorno 23 settembre 2015 17:49, Virginia Gentilini < virginia.gentilini@gmail.com> ha scritto:
Grazie Beppe per la segnalazione.
La cosa a me preoccupa perché temo che si risolverà in un elemento di freno se non di blocco. Fra mancato decreto e difficoltà nell'interpretazione (a me onestamente non è per nulla chiara la situazione) temo che questa norma sarà utilizzata anche in modo strumentale da parte di chi appunto non vuole aprire nulla. Di fronte a introiti che o non verranno realizzati, o non copriranno i costi del lavoro di riscossione.
Chi potrebbe fare una dichiarazione di principio su questo a mio parere è l'AIB, ma non ho idea se ci sia per caso l'intenzione di occuparsi di questo tema.
virginia
2015-09-23 17:34 GMT+02:00 Pavoletti Giuseppe Carlo < GiuseppeCarlo.Pavoletti@regione.liguria.it>:
(messaggio inviato anche ad aib-cur)
La scorsa estate tutti ci siamo occupati delle novità normative a proposito di competenze sulla tutela, biblioteche e sistemi provinciali, silenzio assenso e prefetture, ma mi pare che sia sfuggita completamente un’altra novità potenzialmente di peso non interiore, e cioè le profonde modifiche apportate al D.Lgs 36/2006 Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico dal D.Lgs 102/2015 Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico. Le modifiche sono in vigore dal 25 luglio.
Il testo aggiornato si trova qui:
www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-24;36!vig= http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-24;36%21vig=
Invito a leggerlo direttamente perché non è particolarmente difficile.
La novità, dal nostro punto di vista, sta nel fatto che mentre il testo precedente del D.Lgs 36 escludeva esplicitamente biblioteche, musei e archivi, questi sono ora espressamente inclusi, e di conseguenza anche ai loro dati si applicano queste norme, che hanno ad oggetto (art. 1)
“le modalita' di riutilizzo dei documenti contenenti dati pubblici nella disponibilita' delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di
diritto pubblico”
Per le biblioteche, si tratta evidentemente in primo luogo delle basi dati catalografiche, ma la norma, in articoli successivi, include espressamente quelli che derivano dalla digitalizzazione di risorse culturali.
Il comma 2 dell’art. 1 prevede che
“2. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico provvedono affinche' i documenti cui si applica il presente decreto legislativo siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali secondo le modalita' previste dal medesimo decreto”
Il riutilizzo è definito dall’art. 2 come
“l'uso del dato […] da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta e' stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali”
quindi non è riutilizzo l’uso della scheda di un opac per formulare una citazione bibliografica, visto che l’opac esiste proprio per tali scopi.
Il punto fondamentale è poi il comma 1 dell’art. 5 (di nuova formulazione)
“Il titolare del dato adotta prioritariamente licenze aperte standard ovvero predispone licenze personalizzate standard e le rende
disponibili sul proprio sito istituzionale”.
L’art. 6 indirizza all’uso di formati aperti, ma occorre concentrarsi sull’art. 7, dedicato alla tariffazione.
Il principio generale è espresso dal comma 1:
“ I dati sono resi disponibili gratuitamente oppure, qualora per il riutilizzo di documenti sia richiesto un corrispettivo,
quest'ultimo e' limitato ai costi effettivi sostenuti per la loro riproduzione, messa a disposizione e divulgazione. “
ma per motivi che mi sono oscuri le biblioteche (comma 3 lettera a) non rientrano in questo regime ma in un altro, stabilito dal comma 4:
“Per i casi di cui al comma 3, lettera a), con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottarsi entro il 15 settembre
2015, sono determinati i criteri generali per la determinazione delle tariffe e delle relative modalita' di versamento da corrispondere a
fronte delle attivita' di cui agli articoli 5, 6 e 9. Nel rispetto dei suddetti criteri, i musei, gli archivi e le biblioteche, comprese
quelle delle universita', individuano, provvedendo ad aggiornarle ogni due anni, le tariffe sulla base dei costi effettivi sostenuti
dagli stessi enti, comprendenti i costi di raccolta, produzione, riproduzione, diffusione, conservazione e gestione dei diritti,
maggiorati, nel caso di riutilizzo per fini commerciali, di un congruo utile da determinare in relazione alle spese per investimenti
sostenute nel triennio precedente.”
Del decreto di cui si parla ad oggi, per quanto ne so io, non c’è traccia ma è evidente che questa norma pone parecchi problemi: a parte la difficoltà di stabilire le tariffe, e posto che non è ben chiaro se si possano stabilire dei casi di esenzione (vedremo che cosa dirà il decreto), non so bene se e come questa norma si possa conciliare con il concetto di “licenze aperte”, concetto che non è definito nella norma ma visto il contesto, e per analogia coi formati aperti, sembrerebbe potersi riferire alle licenze libere. E’ vero che le licenze libere non escludono come tali la tariffazione, ma neppure impediscono al licenziatario di redistribuire a sua volta il materiale a titolo gratuito, svuotando quindi di contenuto la tariffazione effettuata all’origine.
Non so se qualcuno ricorda l’interessante discussione che c’è stata la scorsa estate sulle licenze da applicare alle digitalizzazioni: molti ritenevano che le digitalizzazioni di opere nel pubblico dominio debbano senz’altro considerarsi nel pubblico dominio, e comunque si osservava che spesso le resistenze adozione della CC0 o di licenze libere derivava dall’intenzione di escludere gli usi commerciali (di qui l’adozione della CC NC-ND). La prospettiva di questo articolo 7 è molto più restrittiva, permettendo, se non imponendo, la tariffazione persino del riutilizzo a scopi puramente personali.
Da notare che questo non è affatto imposto dalla direttiva europea di riferimento, che si limita a prevedere possibilità di tariffazione in modo molto più soft rispetto alla legge italiana ( http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:175:0001:000... punti 22-25).
Da approfondire anche il rapporto con il Codice dei beni culturali per la parte che riguarda le riproduzioni (quelle peraltro effettuate direttamente dagli utenti nei casi consentiti sono escluse da questa norma, non essendo documenti del settore pubblico). Il Codice nel D.Lgs 36 è citato solo per quanto riguarda i limiti alla consultabilità dei documenti archivistici.
Infine, mi pare che in base a questa norma non si possa considerare riutilizzo ciò che non comporta l’acquisizione del dato, ma su questo potrebbero esserci diverse interpretazioni: ad esempio, se un opac mettesse a disposizione un set di API pubblicamente documentate con cui effettuare elaborazioni basate sul database originale, senza doverne acquisire una copia indipendente, mi sembrerebbe che ciò non sia riuso e quindi non rientri nelle norme di cui parliamo.
Beppe Pavoletti
Bibliotecari mailing list Invio messaggi in lista: Bibliotecari@wikimedia.it Configurazione utente: http://mailman.wikimedia.it/listinfo/bibliotecari
Bibliotecari mailing list Invio messaggi in lista: Bibliotecari@wikimedia.it Configurazione utente: http://mailman.wikimedia.it/listinfo/bibliotecari
L’ho già fatto ma il messaggio non è ancora stato distribuito
Beppe
Da: Bibliotecari [mailto:bibliotecari-bounces@wikimedia.it] Per conto di giaccai@gmail.com Inviato: mercoledì 23 settembre 2015 18:01 A: Lista di discussione per bibliotecari e wikipediani Oggetto: Re: [Bibliotecari] Biblioteche e riutilzzo documenti del settore pubblico (modifiche al D.Lgs 36/2006)
Caro Beppe
seguendo il suggerimento implicito nella mail di Virginia, penso sarebbe utile tu girassi la tua mail alla anche lista AIB -CUR.
Grazie. Ancora piú bizzarro è il nuovo articolo 1 http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006... : «inclusi i documenti i cui diritti di proprietà intellettuale sono detenuti da biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi». Mi pare estremamente raro che tali enti abbiano diritti di "proprietà intellettuale" sui documenti che detengono, qual è lo scopo di questo inciso? Saggissima poi l'interazione coll'articolo 3: «Sono esclusi dall'applicazione [...] quelli detenuti per finalita' che esulano dall'ambito dei compiti istituzionali [...] quelli sui cui terzi detengono diritti di proprieta' intellettuale ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633,». Quindi la riproduzione di un'opera di Leopardi è un servizio da erogarsi a pagamento, ma le fotocopie di Wilbur Smith possono senz'altro essere fornite gratuitamente. D'altro canto, una biblioteca può trasparentemente dichiarare che i romanzi di Salgari non sono cultura e non rientrano nei suoi scopi istituzionali, bensí sono nella sua collezione per mero accidente storico; allora potrà permetterne il riutilizzo liberamente. Di piú, c'è sempre la scappatoia di dichiarare che un progetto di digitalizzazione era stato fatto allo scopo di ottenere riproduzioni commerciali da terzi, che quindi ai fini del decreto non costituiscono riutilizzo, giusto?
Federico
Io continuo a non capire, legalmente, perchè si sia passati da "diritto d'autore" (nel caso di monumenti o documenti, morto da secoli, nato in un'era in cui non esisteva neanche il concetto di copyright) a un "diritto di proprietà" (definizione mia: io possiedo un libro di Aldrovandi, QUINDI la scansione di questo libro è MIA, quindi ho dei diritti su questa scansione).
Capisco ovviamente che un'istituzione sia orgogliosa della propria collezione, che spenda dei soldi per mantenerla o digitalizzarla, ma mettere dei PALETTI alla fruizione di questa collezione per me è davvero paradossale.
Sto parlando in questi giorni anche con Mirco Modolo di Patrimonio SOS, stanno facendo un ottimo lavoro di comunicazione e advocacy su questi temi: http://www.patrimoniosos.it/rsol.php?op=getarticle&id=120895
Mi piacerebbe molto che si proseguisse la discussione su questa lista; e per i bibliotecari, anche su AIB-CUR, perchè è importante.
Andrea
2015-09-23 21:59 GMT+02:00 Federico Leva (Nemo) nemowiki@gmail.com:
Grazie. Ancora piú bizzarro è il nuovo articolo 1 http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006... : «inclusi i documenti i cui diritti di proprietà intellettuale sono detenuti da biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi». Mi pare estremamente raro che tali enti abbiano diritti di "proprietà intellettuale" sui documenti che detengono, qual è lo scopo di questo inciso? Saggissima poi l'interazione coll'articolo 3: «Sono esclusi dall'applicazione [...] quelli detenuti per finalita' che esulano dall'ambito dei compiti istituzionali [...] quelli sui cui terzi detengono diritti di proprieta' intellettuale ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633,». Quindi la riproduzione di un'opera di Leopardi è un servizio da erogarsi a pagamento, ma le fotocopie di Wilbur Smith possono senz'altro essere fornite gratuitamente. D'altro canto, una biblioteca può trasparentemente dichiarare che i romanzi di Salgari non sono cultura e non rientrano nei suoi scopi istituzionali, bensí sono nella sua collezione per mero accidente storico; allora potrà permetterne il riutilizzo liberamente. Di piú, c'è sempre la scappatoia di dichiarare che un progetto di digitalizzazione era stato fatto allo scopo di ottenere riproduzioni commerciali da terzi, che quindi ai fini del decreto non costituiscono riutilizzo, giusto?
Federico
Bibliotecari mailing list Invio messaggi in lista: Bibliotecari@wikimedia.it Configurazione utente: http://mailman.wikimedia.it/listinfo/bibliotecari
Da: Bibliotecari [mailto:bibliotecari-bounces@wikimedia.it] Per conto di Andrea Zanni Inviato: giovedì 24 settembre 2015 11:15 A: Lista di discussione per bibliotecari e wikipediani Oggetto: Re: [Bibliotecari] Biblioteche e riutilzzo documenti del settore pubblico (modifiche al D.Lgs 36/2006)
Io continuo a non capire, legalmente, perchè si sia passati da "diritto d'autore" (nel caso di monumenti o documenti, morto da secoli, nato in un'era in cui non esisteva neanche il concetto di copyright) a un "diritto di proprietà"
Sul piano giuridico direi che si tratta di vincoli di natura diversa, anche se noi siamo così abituati ad avere a che fare col diritto d’autore da finire per pensare che questo sia l’unico possibile elemento di limitazione all’uso di materiali culturali. Invece secondo me dobbiamo abituarci a capire la natura di questi vincoli, buoni o cattivi che siano, proprio per poterli valutare nel modo più adeguato. A pensarci bene, alcuni di questi vincoli ci sono sempre stati e non nascono certo col digitale: ad esempio, fa quasi sorridere osservare che se in una biblioteca c’è un libro che contiene un’opera nel pubblico dominio, il lettore non è per questo autorizzato a tagliuzzare il libro o a portarselo a casa per sempre. Il vincolo in questo caso è il diritto di proprietà sul bene materiale, e vale solo per quel particolare esemplare che appartiene alla biblioteca. Se il lettore ha una sua copia del libro può tagliuzzarla come vuole, a meno che su di essa non sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale (Codice dei BB. CC.) che è ancora un diverso tipo di vincolo. I limiti posti dal Codice alla riproduzione di beni culturali secondo me (che non sono un giurista) potrebbero definirsi di tipo in senso lato contrattuale, secondo lo schema: “io non sarei obbligato a lasciarti fotografare il bene, ma lo faccio purché tu ti sottoponga a queste condizioni”. Il D.Lgs 36 mi sembra che rientri ancora in un’altra tipologia. Se escludiamo l’articolo 7, cioè quello sulla tariffazione, non pone vincoli agli utilizzatori dei documenti, ma li pone alle pubbliche amministrazioni nel senso che le obbliga a permettere il riuso, quindi impone una cosa che in base al solo diritto d’autore potrebbero non fare. Quello che compromette tutto lo schema è la previsione della tariffazione, che oltretutto proprio per le biblioteche è più restrittiva rispetto alla norma generale, e quindi nel contesto reale in cui si applica la norma (licenze libere, open data ecc.) genera una contraddizione. Beppe
(definizione mia: io possiedo un libro di Aldrovandi, QUINDI la scansione di questo libro è MIA, quindi ho dei diritti su questa scansione). Capisco ovviamente che un'istituzione sia orgogliosa della propria collezione, che spenda dei soldi per mantenerla o digitalizzarla, ma mettere dei PALETTI alla fruizione di questa collezione per me è davvero paradossale.
Sto parlando in questi giorni anche con Mirco Modolo di Patrimonio SOS, stanno facendo un ottimo lavoro di comunicazione e advocacy su questi temi: http://www.patrimoniosos.it/rsol.php?op=getarticle&id=120895 Mi piacerebbe molto che si proseguisse la discussione su questa lista; e per i bibliotecari, anche su AIB-CUR, perchè è importante. Andrea
2015-09-23 21:59 GMT+02:00 Federico Leva (Nemo) <nemowiki@gmail.commailto:nemowiki@gmail.com>: Grazie. Ancora piú bizzarro è il nuovo articolo 1 http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006... : «inclusi i documenti i cui diritti di proprietà intellettuale sono detenuti da biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi». Mi pare estremamente raro che tali enti abbiano diritti di "proprietà intellettuale" sui documenti che detengono, qual è lo scopo di questo inciso? Saggissima poi l'interazione coll'articolo 3: «Sono esclusi dall'applicazione [...] quelli detenuti per finalita' che esulano dall'ambito dei compiti istituzionali [...] quelli sui cui terzi detengono diritti di proprieta' intellettuale ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633,». Quindi la riproduzione di un'opera di Leopardi è un servizio da erogarsi a pagamento, ma le fotocopie di Wilbur Smith possono senz'altro essere fornite gratuitamente. D'altro canto, una biblioteca può trasparentemente dichiarare che i romanzi di Salgari non sono cultura e non rientrano nei suoi scopi istituzionali, bensí sono nella sua collezione per mero accidente storico; allora potrà permetterne il riutilizzo liberamente. Di piú, c'è sempre la scappatoia di dichiarare che un progetto di digitalizzazione era stato fatto allo scopo di ottenere riproduzioni commerciali da terzi, che quindi ai fini del decreto non costituiscono riutilizzo, giusto?
Federico
_______________________________________________ Bibliotecari mailing list Invio messaggi in lista: Bibliotecari@wikimedia.itmailto:Bibliotecari@wikimedia.it Configurazione utente: http://mailman.wikimedia.it/listinfo/bibliotecari
-----Messaggio originale----- Da: Bibliotecari [mailto:bibliotecari-bounces@wikimedia.it] Per conto di Federico Leva (Nemo) Inviato: mercoledì 23 settembre 2015 21:59 A: Lista di discussione per bibliotecari e wikipediani Oggetto: Re: [Bibliotecari] Biblioteche e riutilzzo documenti del settore pubblico (modifiche al D.Lgs 36/2006)
Ancora piú bizzarro è il nuovo articolo 1 «inclusi i documenti i cui diritti di proprietà intellettuale sono detenuti da biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi».
I documenti di cui si parla non sono quelli posseduti dalle biblioteche e dagli archivi, ma sono quelli di cui al comma 1 dell'art. 1, cioè "quelli contenenti dati pubblici nella disponibilità delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico", tra i quali anche i database (inclusi i cataloghi) che sono a loro volta tutelati dalla legge sul diritto d'autore
Saggissima poi l'interazione coll'articolo 3: «Sono esclusi dall'applicazione [...] quelli detenuti per finalita' che esulano dall'ambito dei compiti istituzionali [...] quelli sui cui terzi detengono diritti di proprieta' intellettuale ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633,». Quindi la riproduzione di un'opera di Leopardi è un servizio da erogarsi a pagamento, ma le fotocopie di Wilbur Smith possono senz'altro essere fornite gratuitamente.
Il servizio di riproduzione (inteso come quello rivolto a soddisfare immediatamente la richiesta di un singolo utente) è al di fuori dell'oggetto di questa legge ed è normato dalla 633, mentre sono incluse le raccolte di copie digitali di materiali culturali. La legge dice semplicemente che se nella disponibilità della pubblica amministrazione si trovano documenti (come definiti dall'art. 1) su cui vigono diritti di terzi, l'amministrazione non è autorizzata a permetterne il riutilizzo. Ad esempio, se una biblioteca ha acquistato da un editore la licenza d'uso di una base di dati, oppure della WebDewey, non può mettere a disposizione questi materiali per il riutilizzo.
D'altro canto, una biblioteca può trasparentemente dichiarare che i romanzi di Salgari non sono cultura e non rientrano nei suoi scopi istituzionali, bensí sono nella sua collezione per mero accidente storico; allora potrà permetterne il riutilizzo liberamente. Di piú, c'è sempre la scappatoia di dichiarare che un progetto di digitalizzazione era stato fatto allo scopo di ottenere riproduzioni commerciali da terzi, che quindi ai fini del decreto non costituiscono riutilizzo, giusto?
Questo mi sembra un punto molto interessante, soprattutto in base alla definizione di riutilizzo, che (art. 2) dev'essere un uso "a fini ommerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta e' stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali".
La legge copre una grande varietà di casi (non è che sia destinata solo a biblioteche, musei e archivi), quindi probabilmente ce ne saranno alcuni in cui tutto è normato minuziosamente dall'inizio e non c'è nessuno spazio di manovra, ma pare anche a me che ce ne siano altri in cui, a seconda di come si definiscono i fini del documento, si modifica l'ambito del riutilizzo. Se tali fini vengono definiti in modo da includere tutto ciò che includerebbe una licenza libera o addirittura il pubblico dominio, in pratica non si ha riutilizzo, la legge non si applica e non c'è alcun obbligo di tariffare.
Ci sono alcuni problemi collaterali di carattere soprattutto pratico: innanzitutto, a volte non è chiaro da dove si desumano i fini istituzionali, perché - ad esempio - se una biblioteca attiva un opac non è detto che si preoccupi di formalizzare un documento che individua in modo esatto tali fini. Se un tale documento esiste, ad oggi sarà stato certamente redatto senza pensare a questa norma, quindi potrebbe essere troppo restrittivo o troppo vago.
Per fare un esempio concreto, prendiamo le finalità della Biblioteca Digitale Ligure come sono enunciate nella DGR 426/2014 (che si basa su un piano pluriennale precedente che si esprimeva in modo analogo):
" La Biblioteca Digitale Ligure (di seguito denominata anche BDL) è una infrastruttura di pubblicazione di contenuti digitali forniti dalle biblioteche liguri o da altri istituti culturali del territorio ligure o di proprietà della Regione stessa al fine di realizzare un servizio pubblico utile al sostegno dello studio, della ricerca e dell'accesso di tutti i cittadini alle risorse culturali, con esclusione di finalità commerciali"
dove l'esclusione di finalità commerciali è riferita alla BDL stessa, non agli utenti, ossia significa che la BDL non ha finalità commerciali, mentre non intende pronunciarsi sui possibili utilizzi dei contenuti da parte di terzi.
Detto questo, dove incomincia il riutilizzo secondo questa definizione? O in altri termini, per qualsiasi immaginabile utilizzo dei dati, è così facile stabilire se si tratta di riutilizzo o no?
Beppe
Grazie per questa email molto precisa ed utile. Concordo su tutti i dubbi e le perplessità esposte. Di seguito espongo a tutti alcune mie personali riflessioni su questa tematica, mi interessano molto i vari punti di vista presenti in questa lista.
- Sull'interpretazione del passaggio relativo al riutilizzo del dato, mi preoccupa che i fini debbano essere "diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta e' stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali”. Non mi è chiara la logica e soprattutto l'intento che sta dietro questa definizione data dal legislatore. Per quale ragione lo scopo dovrebbe essere diverso da quello iniziale? Cosa si intende evitare escludendo dal riuso il medesimo fine? Se nel riuso si migliora, si crea valore (sociale ed economico) e quindi evoluzione, crescita. Altrimenti si deve sempre ricreare il dato da zero per servizi che hanno i medesimi fini? Ma questo è uno spreco di risorse e quindi una riduzione del valore.
- A voler essere un pò sofisti, potrebbe anche essere difficile stabilire quando il fine è diverso e quando è il medesimo. 10 anni fa dicevamo che l'OPAC è il "fine istituzionale iniziale" per il quale i documenti/dati sono stati prodotti. Ma se oggi dicessimo che il Discovery Tool risponde ad un fine diverso staremmo barando? Non è solo un giocare con le parole, ma il fatto che questo fine istituzionale può essere molto generico, e quindi di fatto bloccare molti riutilizzi possibili, oppure interpretabile portando ad una sorta di limbo.
- Un altro passaggio che mi preoccupa è quello che dice che musei archivi e biblioteche individuano "[...] le tariffe sulla base dei costi effettivi sostenuti dagli stessi enti, comprendenti i costi di raccolta, produzione, riproduzione, diffusione, conservazione e gestione dei diritti, maggiorati, nel caso di riutilizzo per fini commerciali, di un congruo utile da determinare in relazione alle spese per investimenti sostenute nel triennio precedente.”" Sulla quantificazione di tali "costi effettivi" e del "congruo utile" mi viene qualche brivido. Se per esempio un progetto è stato largamente inefficiente nella gestione delle risorse pubbliche generando costi effettivi elevati, questi, peraltro già pagati dalla comunità, questi passeranno a carico di quanti volessero riutilizzare tali dati, sotto forma di tariffe, e sarebbero di fatto un forte disincentivo a tale riutilizzo. Il rischio concreto è che queste tariffe blocchino il riutilizzo dei dati, lasciandoli di fatto morire chiusi in qualche silos di record. In un sistema pubblico efficiente, capirei la tariffazione nella logica di un recupero di risorse economiche, utili alla sostenibilità dei servizi nei Beni Culturali. Ma il rischio concreto in Italia è si trasformino in un sostanziale modo per evitare qualsiasi riutilizzo.
- Infine sulla questione delle API c'è tutto lo spazio libero per interpretazioni restrittive o ampie. Se si arriverà a ricomprendere le API nella definizione di riutilizzo saremo secondo me sempre a rischio di una forte limitazione anche di questi servizi, sia per la questione dei "fini diversi" che per quella della tariffazione.
In generale, non capisco bene come questa norma possa conciliarsi con lo spirito che anima gli indirizzi dell'Agenda Digitale sugli Open Data.
Francesco Piras
Il 23/09/2015 17:34, Pavoletti Giuseppe Carlo ha scritto:
(messaggio inviato anche ad aib-cur)
La scorsa estate tutti ci siamo occupati delle novità normative a proposito di competenze sulla tutela, biblioteche e sistemi provinciali, silenzio assenso e prefetture, ma mi pare che sia sfuggita completamente un’altra novità potenzialmente di peso non interiore, e cioè le profonde modifiche apportate al D.Lgs 36/2006 Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico dal D.Lgs 102/2015 Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico. Le modifiche sono in vigore dal 25 luglio.
Il testo aggiornato si trova qui:
www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-24;36!vig= http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-24;36%21vig=
Invito a leggerlo direttamente perché non è particolarmente difficile.
La novità, dal nostro punto di vista, sta nel fatto che mentre il testo precedente del D.Lgs 36 escludeva esplicitamente biblioteche, musei e archivi, questi sono ora espressamente inclusi, e di conseguenza anche ai loro dati si applicano queste norme, che hanno ad oggetto (art. 1)
“le modalita' di riutilizzo dei documenti contenenti dati pubblici nella disponibilita' delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di
diritto pubblico”
Per le biblioteche, si tratta evidentemente in primo luogo delle basi dati catalografiche, ma la norma, in articoli successivi, include espressamente quelli che derivano dalla digitalizzazione di risorse culturali.
Il comma 2 dell’art. 1 prevede che
“2. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico provvedono affinche' i documenti cui si applica il presente decreto legislativo siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali secondo le modalita' previste dal medesimo decreto”
Il riutilizzo è definito dall’art. 2 come
“l'uso del dato […] da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta e' stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali”
quindi non è riutilizzo l’uso della scheda di un opac per formulare una citazione bibliografica, visto che l’opac esiste proprio per tali scopi.
Il punto fondamentale è poi il comma 1 dell’art. 5 (di nuova formulazione)
“Il titolare del dato adotta prioritariamente licenze aperte standard ovvero predispone licenze personalizzate standard e le rende
disponibili sul proprio sito istituzionale”.
L’art. 6 indirizza all’uso di formati aperti, ma occorre concentrarsi sull’art. 7, dedicato alla tariffazione.
Il principio generale è espresso dal comma 1:
“ I dati sono resi disponibili gratuitamente oppure, qualora per il riutilizzo di documenti sia richiesto un corrispettivo,
quest'ultimo e' limitato ai costi effettivi sostenuti per la loro riproduzione, messa a disposizione e divulgazione. “
ma per motivi che mi sono oscuri le biblioteche (comma 3 lettera a) non rientrano in questo regime ma in un altro, stabilito dal comma 4:
“Per i casi di cui al comma 3, lettera a), con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottarsi entro il 15 settembre
2015, sono determinati i criteri generali per la determinazione delle tariffe e delle relative modalita' di versamento da corrispondere a
fronte delle attivita' di cui agli articoli 5, 6 e 9. Nel rispetto dei suddetti criteri, i musei, gli archivi e le biblioteche, comprese
quelle delle universita', individuano, provvedendo ad aggiornarle ogni due anni, le tariffe sulla base dei costi effettivi sostenuti
dagli stessi enti, comprendenti i costi di raccolta, produzione, riproduzione, diffusione, conservazione e gestione dei diritti,
maggiorati, nel caso di riutilizzo per fini commerciali, di un congruo utile da determinare in relazione alle spese per investimenti
sostenute nel triennio precedente.”
Del decreto di cui si parla ad oggi, per quanto ne so io, non c’è traccia ma è evidente che questa norma pone parecchi problemi: a parte la difficoltà di stabilire le tariffe, e posto che non è ben chiaro se si possano stabilire dei casi di esenzione (vedremo che cosa dirà il decreto), non so bene se e come questa norma si possa conciliare con il concetto di “licenze aperte”, concetto che non è definito nella norma ma visto il contesto, e per analogia coi formati aperti, sembrerebbe potersi riferire alle licenze libere. E’ vero che le licenze libere non escludono come tali la tariffazione, ma neppure impediscono al licenziatario di redistribuire a sua volta il materiale a titolo gratuito, svuotando quindi di contenuto la tariffazione effettuata all’origine.
Non so se qualcuno ricorda l’interessante discussione che c’è stata la scorsa estate sulle licenze da applicare alle digitalizzazioni: molti ritenevano che le digitalizzazioni di opere nel pubblico dominio debbano senz’altro considerarsi nel pubblico dominio, e comunque si osservava che spesso le resistenze adozione della CC0 o di licenze libere derivava dall’intenzione di escludere gli usi commerciali (di qui l’adozione della CC NC-ND). La prospettiva di questo articolo 7 è molto più restrittiva, permettendo, se non imponendo, la tariffazione persino del riutilizzo a scopi puramente personali.
Da notare che questo non è affatto imposto dalla direttiva europea di riferimento, che si limita a prevedere possibilità di tariffazione in modo molto più soft rispetto alla legge italiana (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:175:0001:000... punti 22-25).
Da approfondire anche il rapporto con il Codice dei beni culturali per la parte che riguarda le riproduzioni (quelle peraltro effettuate direttamente dagli utenti nei casi consentiti sono escluse da questa norma, non essendo documenti del settore pubblico). Il Codice nel D.Lgs 36 è citato solo per quanto riguarda i limiti alla consultabilità dei documenti archivistici.
Infine, mi pare che in base a questa norma non si possa considerare riutilizzo ciò che non comporta l’acquisizione del dato, ma su questo potrebbero esserci diverse interpretazioni: ad esempio, se un opac mettesse a disposizione un set di API pubblicamente documentate con cui effettuare elaborazioni basate sul database originale, senza doverne acquisire una copia indipendente, mi sembrerebbe che ciò non sia riuso e quindi non rientri nelle norme di cui parliamo.
Beppe Pavoletti
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Da: Bibliotecari [mailto:bibliotecari-bounces@wikimedia.it] Per conto di Francesco Piras - SoSeBi S.r.l. Inviato: giovedì 24 settembre 2015 16:56 A: bibliotecari@wikimedia.it Oggetto: Re: [Bibliotecari] Biblioteche e riutilzzo documenti del settore pubblico (modifiche al D.Lgs 36/2006)
- Sull'interpretazione del passaggio relativo al riutilizzo del dato, mi preoccupa che i fini debbano essere "diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta e' stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali". Non mi è chiara la logica e soprattutto l'intento che sta dietro questa definizione data dal legislatore. Per quale ragione lo scopo dovrebbe essere diverso da quello iniziale? Cosa si intende evitare escludendo dal riuso il medesimo fine? Se nel riuso si migliora, si crea valore (sociale ed economico) e quindi evoluzione, crescita. Altrimenti si deve sempre ricreare il dato da zero per servizi che hanno i medesimi fini? Ma questo è uno spreco di risorse e quindi una riduzione del valore.
Questa mi sembra una interpretazione troppo pessimistica. Quel testo si trova in una definizione, ossia intende definire cosa si intende per riuso nel contesto della norma. Ciò che non rientra nella definizione, non è che sia vietato, ma semplicemente è al fuori dell'oggetto della norma.
Nel caso particolare, ciò che non è riuso rientra tra i fini istituzionali del documento, e quindi è senz'altro lecito.
Per fare un esempio banale: leggere a video i dati di un opac non è riuso ed è lecito senza alcuna formalità, visto che è il fine più immediato del servizio stesso. Anche salvare una copia dei dati per poterla esaminare più comodamente può senza problemi rientrare nella stessa finalità.
Viceversa, salvare una copia dei dati per effettuare delle elaborazioni diverse da quelle del sistema di origine e con queste offrire servizi al pubblico potrebbe essere o no incluso nelle finalità del documento originario a seconda di come esse vengono definite.
In generale, non capisco bene come questa norma possa conciliarsi con lo spirito che anima gli indirizzi dell'Agenda Digitale sugli Open Data.
Concordo in pieno, così come sulle considerazioni di carattere economico, a cui ne aggiungo una: oggi ho visitato una mostra sulla cartografia che si tiene a Genova (http://www.daquialiguria.regione.liguria.it/), per la quale - detto per inciso - sono state utilizzate anche immagini di carte geografiche antiche prese dalla Biblioteca Digitale Ligure. Nei pannelli informativi si dice tra l'altro che
"E ciò [analizzare grandi insiemi di dati] è possibile solo se le informazioni sono rese disponibili liberamente dalle agenzie spaziali dei vari paesi. Questo è ciò che hanno fatto gli Stati Uniti a partire dal 2008 distribuendo gratuitamente i dati Landsat ed è ciò che sta facendo in Europa l'ESA attraverso il programma Copernicus. Tutto ciò produce vantaggi anche in termini di sviluppo economico: si stima infatti che il programma Copernicus produrrà nei prossimi quindici anni più di ventimila nuovi posti di lavoro" (http://www.daquialiguria.regione.liguria.it/mostra_futuro_01.htm)
"Un numero sempre maggiore di pubbliche amministrazioni rende disponibili gratuitamente i propri dati geografici in modalità open con licenze che ne permettono il libero utilizzo anche per fini commerciali. Attualmente sono 14mila i dataset aperti da enti pubblici, nazionali e locali, resi disponibili dal portale dell'Agenzia per l'Italia digitale dati.gov.it di cui oltre 400 pubblicati da Regione Liguria. Tutto ciò genera effetti positivi in termini di sviluppo culturale ed economico perché i dati liberi rendono i cittadini informati e promuovono la nuova imprenditoria, con lo sviluppo di app e servizi digitali. Si stima infatti che il potenziale racchiuso all'interno dell'intero patrimonio di dati pubblici potrebbe valere fino a 5miliardi di euro con ricadute sul territorio di oltre 60miliardi" (http://www.daquialiguria.regione.liguria.it/mostra_futuro_03.htm)
Se questi dati sono corretti c'è da riflettere seriamente, perché pare che le disposizioni del D.Lgs 36 tendano più a frenare che a stimolare questi processi, e ciò più nell'ambito dei beni culturali che negli altri.
Beppe
Ciao, segnalo un articolo di Scholarly Kitchen (il blog della society of scholarly publishing, quindi editori, non bibliotecari) http://scholarlykitchen.sspnet.org/2016/01/19/nypl-shows-academic-libraries-... su un progetto della NYPL e sul copyright delle digitalizzazioni di opere nel pubblico dominio.
Mi sembra un ulteriore utile contributo alla tematica qualche tempo fa discutevamo in questa lista
andrea
bibliotecari@liste.wikimedia.it