Gli emendamenti vengono contrassegnati con un numero al momento della presentazione. La presentazione degli emendamenti e' indipendente l'uno dall'altro, quindi spesso sono contrastanti.
La schizofrenia politica fa il resto... -- Andrea Marchitelli marchitelli@gmail.com - Roma
Il 07 ottobre 2013 09:20, Andrea Zanni zanni.andrea84@gmail.com ha scritto:
Una cosa che non ho capito io sicneramente è la cronologia degli emendamenti. L'ordine numerico significa anche cronologico?.
Perchè non mi torna del tutto.
Andrea
2013/10/4 Andrea Zanni zanni.andrea84@gmail.com
Ieri hanno approvato il Decreto Cultura, nel cui art.4 proponeva si proponevano norme per l'open access. Purtroppo la proposta originaria è stata massacrata (quello che era un embargo di 6 mesi è diventato di 24), e adesso, se non ho capito male, si deve ripassare per le Camere.
Antonella De Robbio ha raccolto questa bella lista degli emendamenti. Sarebbe interessante capire:
- chi ha proposto cosa. Pare che parte del PD sia contro l'OA (es. Ranucci
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/Attsen/00025235.htm), mentre M5S (che dovrebbe essere così interessato agli sprechi di denaro pubblico) non ha detto niente.
- come si fa a migliorare. Se non erro deve ripassare per la Camera, o no?
Si potrebbe pensare di scrivere su Twitter. Su Twitantonio (http://www.twitantonio.it/) ci sono tutti gli account.
Aubrey
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4.10
GIANNINI
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/Attsen/00029211.htm
Sostituire il comma 2 con i seguenti:
«2. I soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla gestionedei finanziamenti della ricerca scientifica adottano, nella loro autonomia, le misure necessarie per la promozione dell'accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata per una quota pari o superiore al cinquanta per cento con fondi pubblici, quando documentate in articoli pubblicati su periodici a carattere scientifico che abbiano almeno due uscite annue. L'accesso aperto si realizza:
a) tramite la pubblicazione da parte dell'editore, al momentodella prima pubblicazione, in modo tale che l'articolo sia accessibile a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente;
b) tramite la ripubblicazione senza fini di lucro in archivielettronici istituzionali o disciplinari, secondo le stesse modalità, entro 18 mesi dalla prima pubblicazione per le pubblicazioni delle aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche e 24 mesi per le aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali.
2-bis. Le previsioni del comma 2 non pregiudicano il contenuto deicontratti di cessione dei diritti d'autore e non si applicano quando i diritti sui risultati delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione sono suscettibili di autonoma protezione».
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4.11
VILLARI, LIUZZI
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/Attsen/00010369.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/Attsen/00029118.htm
Al comma 2, primo periodo, 2 sostituire le parole: «Le pubblicazioni» con le seguenti: «I manoscitti».
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4.12
PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Le pubblicazioni» inserire la seguente: «periodiche».
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4.13
VILLARI, LIUZZI
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Le pubblicazioni» inserire la seguente: «periodiche».
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4.14
DI GIORGI, PUGLISI, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI
Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «pubblico,» aggiungere le seguenti: «devono includere una scheda di progetto in cui siano menzionati tutti i soggetti che hanno concorso alla realizzazione dello stesso e».
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4.15
PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «, non oltre sei mesi dalla pubblicazione,» e, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il termine per il deposito, non superiore a dodici e a diciotto mesi dalla pubblicazione, rispettivamente per le materie scientifiche e per le materie umanistiche, è fissato dall'amministrazione che ha finanziato le ricerche tenendo conto delle specificità dei singoli ambiti disciplinari e degli usi editoriali».
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4.16
RANUCCI
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».
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4.17
VILLARI, LIUZZI
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «non oltre sei mesi dalla pubblicazione» con le seguenti: «non oltre dodici mesi per le materie scientifiche e non oltre diciotto mesi per le materie umanistiche e delle scienze sociali».
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4.18
VILLARI, LIUZZI
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Le disposizioni del comma 2 sono da intendersi senzapregiudizio per gli accordi con cui sono stati attribuiti o trasferiti i diritti sulle pubblicazioni e non si applica quando i diritti derivano da attività di ricerca, sviluppo e innovazione protetti dalla proprietà industriale».
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4.19
D'ALÌ
Al comma 3, sostituire la parola: «ottimizzare» con le seguenti: «utilizzare al meglio».
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4.20
D'ALÌ
Al comma 3, sostituire le parole: «la piena integrazione, interoperabilità e non duplicazione» con le seguenti: «l'unificazione».
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4.21
D'ALÌ
Al comma 4, sostituire le parole: «non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della» con le seguenti: «devono derivare risparmi per la».
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4.22
D'ALÌ
Aggiungere in fine i seguenti commi:
«4-bis. All'articolo 2, comma 5, della legge 27 luglio 2011, n.128, è aggiunta la seguente lettera:
"h-bis) libri venduti a centri di formazione legalmentericonosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche o di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative e università".
4-ter) La lettera b) del comma 4 dell'articolo 2 della legge 27luglio 2011, n. 128, è abrogata».
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4.23
DI GIORGI, PUGLISI
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«4-bis. All'articolo 2, comma 5, della legge 27 luglio 2011, n.128, è aggiunta la seguente lettera:
''h-bis) libri venduti a centri di formazione legalmentericonosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche o di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative e università''.
4-ter. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 2 della legge 27luglio 2011, n. 128, è abrogata».
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4.24
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO
Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
«4-bis. All'articolo 2, comma 5, della legge 27 luglio 2011, n.128, è aggiunta la seguente lettera:
''h-bis) libri venduti a centri di formazione legalmentericonosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche o di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative e università''.
4-ter. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 2 della legge 27luglio 2011, n. 128, è abrogata».
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4.25
LIUZZI
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«4-bis. All'articolo 2, comma 5, della legge 27 luglio 2011, n.128, è aggiunta la seguente lettera:
''h-bis) libri venduti a centri di formazione legalmentericonosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche o di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative e università''.
4-ter. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 2 della legge 27luglio 2011, n. 128, è abrogata».
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4.26
GOTOR, SPOSETTI, PUGLISI, DI GIORGI
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, dopo le parole: ''90 milioni di euro, perl'anno 2013,'' sono aggiunte le seguenti: ''di cui 3 milioni di euro da destinare a istituzioni culturali comprese nella tabella di cui all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534'';
b) al quarto periodo, dopo le parole: ''caratterefinanziario'' sono aggiunte le seguenti: '', ad esclusione di quelle da destinare alle istituzioni culturali di cui al terzo periodo cui si provvede con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo''».
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QUINDI IL RELATORE
4.27
IL RELATORE
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «, non oltre sei mesi dalla pubblicazione,» e, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il termine per il deposito, non superiore a dodici e a diciotto mesi dalla pubblicazione, rispettivamente per le materie scientifiche e per le materie umanistiche, è fissato dall'amministrazione che ha finanziato le ricerche tenendo conto delle specificità dei singoli ambiti disciplinari e degli usi editoriali».
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