I benefici del libero riuso sono chiari all'estero, ma in Italia prevalgono scelte ideologiche o semplicemente è questione, banalmente, di ignoranza. In molti casi il ministero sembra rimasto fermo all'era analogica o comunque non si interroga ancora a sufficienza su quale politica di uso dei dati digitali da portare avanti. Rimando a questo articolo per sottolineare i vantaggi del libero riuso: http://www.patrimoniosos.it/rsol.php?op=getarticle&id=124324
Quanto al codice penso che sia, in linea con quanto sopra, non un problema di norme ma di politica. Niente e nessuno impedisce oggi al direttore di un museo di adottare licenze di libero utilizzo commerciale. Le foto libere non sono libere per legge per scopi di lucro, ma ciò non toglie che le licenze possano essere concesse a monte dall'amministrazione. In questo caso l'autorizzazione dell'amministrazione che custodisce il bene opera al momento del rilascio online delle immmagini. Qualche direttore di istituto dovrebbe cominciare a farlo, magari incoraggiato dal ministero stesso. Mirco Modolo
Il giorno 8 febbraio 2017 11:15, Pavoletti Giuseppe Carlo < GiuseppeCarlo.Pavoletti@regione.liguria.it> ha scritto:
*Da:* Bibliotecari [mailto:bibliotecari-bounces@wikimedia.it] *Per conto di *Andrea Zanni *Inviato:* mercoledì 8 febbraio 2017 10:57 *A:* Lista di discussione per bibliotecari e wikipediani < bibliotecari@wikimedia.it> *Oggetto:* Re: [Bibliotecari] R: Riproduzioni digitali in pubblico dominio
Ci tengo solo a sottolineare, però, che sia nell'articolo 108 che nell'articolo 70 è esplicito il divieto "per scopo di lucro", che è poi il tallone d'achille di tutta la faccenda.
Dovendo essere sicuri di non permettere il lucro, le riproduzioni di beni culturali (dipinti, scansioni, fotografie di statue, monumenti e oggetti museali) non possono finire in "beni comuni digitali" quali Wikipedia o Wikimedia Commons.
Non possono finirci le riproduzioni fatte dagli utenti, ma quelle fatte dal museo o dalla biblioteca sì, perché l’art. 108 si applica solo al primo caso e non al secondo.
E poiché non mi risultano altre norme in contrario, nulla vieta ad un museo o ad una biblioteca di riprodurre i suoi beni e rilasciare le riproduzioni sotto CC0 o CC BY (neppure però ha l’obbligo di farlo).
Qui alla Regione Liguria, quando abbiamo disciplinato il funzionamento della Biblioteca Digitale Ligure (DGR 426/2014 http://iterg.regione.liguria.it/Documenti.asp?comando= Ricerca&AnnoProc=2014&NumProc=1546&Emanante=), abbiamo indicato come soluzione preferenziale la CC BY e nessuno ha sollevato obiezioni giuridiche in base all’art. 108 del Codice (qui non sto a spiegare il motivo per cui non abbiamo scelto la CC0 o abbiamo detto che consideriamo queste riproduzioni nel pubblico dominio, mi sembra che ne abbiamo parlato tempo fa, se qualcuno è interessato gli raccolto il tutto).
Di fatto nella Biblioteca Digitale Ligure (http://bibliotecadigitale. regione.liguria.it/) per ora la licenza più utilizzata è la CC BY-NC-SA che non è libera, per motivi contingenti che non racconto in dettaglio per non annoiare tutti, ma nessuna delle istituzioni che possiedono gli originali digitalizzati ha sollevato problemi in base all’art. 108, benché li abbiano sollevati per altri motivi.
Beppe
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