Cari tutti, una bella notizia: oggi il MET, Metropolitan Museum of Art, ha rilasciato 375000 immagini in pubblico dominio: http://www.metmuseum.org/press/news/2017/open-access
La licenza delle riproduzioni digitali del MET è la più libera possibile, cioè la CC0: di fatto, applicano il principio che nessuno possa applicare un qualsiasi copyright sulla riproduzione di un bene precedentemente già in pubblico dominio.
Cioè, "quello che è in pubblico dominio rimane in pubblico dominio".
Credo sia un segnale importante, dopo il Risjkmuseum di Amsterdam e la New York Public Library, che le grandi istituzioni bibliotecarie e museali stando andando tutte nella stessa direzione, cioè quella che vede nel pubblico dominio e nel riuso da parte del pubblico, ****RIUSO ANCHE COMMERCIALE****, qualcosa di intrensecamente positivo.
Ho usato il caps lock perchè non sfuggisse questo piccolo dettaglio.
Penso sia un bellissimo esempio da fornire al prossimo dirigente/funzionario/capo/direttore che sbandiererà il codice dei Beni Culturali, e la Legge Ronchey, e l'eterno "eh ma non è mica giusto che qualcun altro faccia lucro con le nostre foto", oppure "ma se poi le stampano e ci fanno un catalogo/edizione anastatica?" (come se ci fosse un fiorentissmo mercato di anastatiche, in Italia) o, infine, il mio nuovo preferito: "possiamo essere anche accusati di danno erariale" (è il mio preferito perchè è pure vero)
Quando le più grandi istituzioni culturali del mondo si permettono di dimenticarsi dei diritti delle riproduzioni di oggetti culturali, non c'è, amio avviso, più scusa che tenga.
Il codice dei beni culturali è effettivamente e legalmente un problema, ma se non si parte da una cultura del "libero riuso" dal basso non andiamo da nessuna parte.
Saluti
Andrea
Da: Bibliotecari [mailto:bibliotecari-bounces@wikimedia.it] Per conto di Andrea Zanni Inviato: martedì 7 febbraio 2017 22:24 A: Lista dei bibliotecari toscani in collaborazione con Wikimedia Italia. bibliotecari@wikimedia.it Oggetto: [Bibliotecari] Riproduzioni digitali in pubblico dominio
Il codice dei beni culturali è effettivamente e legalmente un problema, ma se non si parte da una cultura del "libero riuso" dal basso non andiamo da nessuna parte.
Mi fa piacere la notizia e concordo sulle riflessioni, ma che il Codice dei Beni Culturali ostacoli il rilascio delle riproduzioni nel pubblico dominio o con licenze libere da parte delle stesse istituzioni, come musei o biblioteche, che possiedono gli originali a mio parere è un mito. La norma di cui si parla è l’art. 108 del Codice dei beni culturali, che disciplina le riproduzioni e al comma 3-bis recita:
“Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalita' di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale: […] 2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro, neanche indiretto.”
A mio parere questo articolo si riferisce, con tutta evidenza, non a ciò che possono fare le istituzioni proprietarie dei beni culturali, ma ai diritti di terze persone, cioè a quello che gli utenti di quelle istituzioni possono fare autonomamente senza bisogno di accordi od autorizzazioni con riproduzioni da loro richieste di loro iniziativa e per loro interesse. Basti pensare che il comma 1 dell’articolo parla di canoni di riproduzione, cosa che evidentemente ha senso solo nei rapporti con terze parti (non è che una biblioteca per riprodurre un suo libro debba pagare un canone a sé stessa!).
Ho l’impressione inoltre che alcuni (non Zanni nel suo messaggio) confondano questa norma con l’articolo 70 comma 1-bis della Legge 633/1941 sul diritto d’autore, che dice:
“1-bis. E' consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'universita' e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma”
A parte la difficile applicabilità pratica di questa norma, essa fa parte delle eccezioni e limitazioni al diritto d’autore e quindi riguarda un contesto del tutto diverso.
Invece una previsione poco nota della Legge 633, di notevole interesse per questo tema, è quella dell’art. 87, il quale dice che ai fini dell’applicazione del capo V (Diritti relative alla fotografie)
“Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili”
il che in ultima analisi equivale a porre tali documenti al di fuori dell’ambito del diritto d’autore, perché non si vede come potrebbero essere esclusi dal Capo V ma rientrare nelle disposizioni generali.
A proposito di miti, un’altra idea che circola è quella che le riproduzioni di beni culturali, in particolare quelle realizzate ai sensi dell’art. 108 del codice, debbano essere corredate da watermark, cosa che io non ho trovato in alcuna norma (o mi è sfuggito qualcosa?).
Ho provato a fare alcuni ragionamenti su questi argomenti in questo articolo: http://riviste.aib.it/index.php/vedianche/article/view/11421 che qualcuno potrebbe aver voglia di leggere anche se è noioso e in alcuni punti potrebbe essere migliorato (siccome è sotto CC BY chiunque può migliorarlo, o – se preferisce - anche peggiorarlo).
Beppe
Grazie Beppe per i riferimenti puntuali.
Ci tengo solo a sottolineare, però, che sia nell'articolo 108 che nell'articolo 70 è esplicito il divieto "per scopo di lucro", che è poi il tallone d'achille di tutta la faccenda. Dovendo essere sicuri di non permettere il lucro, le riproduzioni di beni culturali (dipinti, scansioni, fotografie di statue, monumenti e oggetti museali) non possono finire in "beni comuni digitali" quali Wikipedia o Wikimedia Commons.
Paradossalmente, ossono però finire sui social network come Facebook o Instagram (e infatti anche il nostro Ministro dei BBCC cindivide foto che fa dei musei).
Il punto è sempre e solo lo scopo di lucro.
Andrea
2017-02-08 10:43 GMT+01:00 Pavoletti Giuseppe Carlo < GiuseppeCarlo.Pavoletti@regione.liguria.it>:
*Da:* Bibliotecari [mailto:bibliotecari-bounces@wikimedia.it] *Per conto di *Andrea Zanni *Inviato:* martedì 7 febbraio 2017 22:24 *A:* Lista dei bibliotecari toscani in collaborazione con Wikimedia Italia. bibliotecari@wikimedia.it *Oggetto:* [Bibliotecari] Riproduzioni digitali in pubblico dominio
Il codice dei beni culturali è effettivamente e legalmente un problema, ma se non si parte da una cultura del "libero riuso" dal basso non andiamo da nessuna parte.
Mi fa piacere la notizia e concordo sulle riflessioni, ma che il Codice dei Beni Culturali ostacoli il rilascio delle riproduzioni nel pubblico dominio o con licenze libere da parte delle stesse istituzioni, come musei o biblioteche, che possiedono gli originali a mio parere è un mito. La norma di cui si parla è l’art. 108 del Codice dei beni culturali, che disciplina le riproduzioni e al comma 3-bis recita:
“Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalita' di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale: […] 2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro, neanche indiretto.”
A mio parere questo articolo si riferisce, con tutta evidenza, non a ciò che possono fare le istituzioni proprietarie dei beni culturali, ma ai diritti di terze persone, cioè a quello che gli utenti di quelle istituzioni possono fare autonomamente senza bisogno di accordi od autorizzazioni con riproduzioni da loro richieste di loro iniziativa e per loro interesse. Basti pensare che il comma 1 dell’articolo parla di canoni di riproduzione, cosa che evidentemente ha senso solo nei rapporti con terze parti (non è che una biblioteca per riprodurre un suo libro debba pagare un canone a sé stessa!).
Ho l’impressione inoltre che alcuni (non Zanni nel suo messaggio) confondano questa norma con l’articolo 70 comma 1-bis della Legge 633/1941 sul diritto d’autore, che dice:
“1-bis. E' consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'universita' e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma”
A parte la difficile applicabilità pratica di questa norma, essa fa parte delle eccezioni e limitazioni al diritto d’autore e quindi riguarda un contesto del tutto diverso.
Invece una previsione poco nota della Legge 633, di notevole interesse per questo tema, è quella dell’art. 87, il quale dice che ai fini dell’applicazione del capo V (Diritti relative alla fotografie)
“Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili”
il che in ultima analisi equivale a porre tali documenti al di fuori dell’ambito del diritto d’autore, perché non si vede come potrebbero essere esclusi dal Capo V ma rientrare nelle disposizioni generali.
A proposito di miti, un’altra idea che circola è quella che le riproduzioni di beni culturali, in particolare quelle realizzate ai sensi dell’art. 108 del codice, debbano essere corredate da watermark, cosa che io non ho trovato in alcuna norma (o mi è sfuggito qualcosa?).
Ho provato a fare alcuni ragionamenti su questi argomenti in questo articolo: http://riviste.aib.it/index.php/vedianche/article/view/11421 che qualcuno potrebbe aver voglia di leggere anche se è noioso e in alcuni punti potrebbe essere migliorato (siccome è sotto CC BY chiunque può migliorarlo, o – se preferisce - anche peggiorarlo).
Beppe
Bibliotecari mailing list Invio messaggi in lista: Bibliotecari@wikimedia.it Configurazione utente: http://mailman.wikimedia.it/listinfo/bibliotecari
Da: Bibliotecari [mailto:bibliotecari-bounces@wikimedia.it] Per conto di Andrea Zanni Inviato: mercoledì 8 febbraio 2017 10:57 A: Lista di discussione per bibliotecari e wikipediani bibliotecari@wikimedia.it Oggetto: Re: [Bibliotecari] R: Riproduzioni digitali in pubblico dominio
Ci tengo solo a sottolineare, però, che sia nell'articolo 108 che nell'articolo 70 è esplicito il divieto "per scopo di lucro", che è poi il tallone d'achille di tutta la faccenda. Dovendo essere sicuri di non permettere il lucro, le riproduzioni di beni culturali (dipinti, scansioni, fotografie di statue, monumenti e oggetti museali) non possono finire in "beni comuni digitali" quali Wikipedia o Wikimedia Commons. Non possono finirci le riproduzioni fatte dagli utenti, ma quelle fatte dal museo o dalla biblioteca sì, perché l’art. 108 si applica solo al primo caso e non al secondo. E poiché non mi risultano altre norme in contrario, nulla vieta ad un museo o ad una biblioteca di riprodurre i suoi beni e rilasciare le riproduzioni sotto CC0 o CC BY (neppure però ha l’obbligo di farlo). Qui alla Regione Liguria, quando abbiamo disciplinato il funzionamento della Biblioteca Digitale Ligure (DGR 426/2014 http://iterg.regione.liguria.it/Documenti.asp?comando=Ricerca&AnnoProc=2...), abbiamo indicato come soluzione preferenziale la CC BY e nessuno ha sollevato obiezioni giuridiche in base all’art. 108 del Codice (qui non sto a spiegare il motivo per cui non abbiamo scelto la CC0 o abbiamo detto che consideriamo queste riproduzioni nel pubblico dominio, mi sembra che ne abbiamo parlato tempo fa, se qualcuno è interessato gli raccolto il tutto). Di fatto nella Biblioteca Digitale Ligure (http://bibliotecadigitale.regione.liguria.it/) per ora la licenza più utilizzata è la CC BY-NC-SA che non è libera, per motivi contingenti che non racconto in dettaglio per non annoiare tutti, ma nessuna delle istituzioni che possiedono gli originali digitalizzati ha sollevato problemi in base all’art. 108, benché li abbiano sollevati per altri motivi. Beppe
I benefici del libero riuso sono chiari all'estero, ma in Italia prevalgono scelte ideologiche o semplicemente è questione, banalmente, di ignoranza. In molti casi il ministero sembra rimasto fermo all'era analogica o comunque non si interroga ancora a sufficienza su quale politica di uso dei dati digitali da portare avanti. Rimando a questo articolo per sottolineare i vantaggi del libero riuso: http://www.patrimoniosos.it/rsol.php?op=getarticle&id=124324
Quanto al codice penso che sia, in linea con quanto sopra, non un problema di norme ma di politica. Niente e nessuno impedisce oggi al direttore di un museo di adottare licenze di libero utilizzo commerciale. Le foto libere non sono libere per legge per scopi di lucro, ma ciò non toglie che le licenze possano essere concesse a monte dall'amministrazione. In questo caso l'autorizzazione dell'amministrazione che custodisce il bene opera al momento del rilascio online delle immmagini. Qualche direttore di istituto dovrebbe cominciare a farlo, magari incoraggiato dal ministero stesso. Mirco Modolo
Il giorno 8 febbraio 2017 11:15, Pavoletti Giuseppe Carlo < GiuseppeCarlo.Pavoletti@regione.liguria.it> ha scritto:
*Da:* Bibliotecari [mailto:bibliotecari-bounces@wikimedia.it] *Per conto di *Andrea Zanni *Inviato:* mercoledì 8 febbraio 2017 10:57 *A:* Lista di discussione per bibliotecari e wikipediani < bibliotecari@wikimedia.it> *Oggetto:* Re: [Bibliotecari] R: Riproduzioni digitali in pubblico dominio
Ci tengo solo a sottolineare, però, che sia nell'articolo 108 che nell'articolo 70 è esplicito il divieto "per scopo di lucro", che è poi il tallone d'achille di tutta la faccenda.
Dovendo essere sicuri di non permettere il lucro, le riproduzioni di beni culturali (dipinti, scansioni, fotografie di statue, monumenti e oggetti museali) non possono finire in "beni comuni digitali" quali Wikipedia o Wikimedia Commons.
Non possono finirci le riproduzioni fatte dagli utenti, ma quelle fatte dal museo o dalla biblioteca sì, perché l’art. 108 si applica solo al primo caso e non al secondo.
E poiché non mi risultano altre norme in contrario, nulla vieta ad un museo o ad una biblioteca di riprodurre i suoi beni e rilasciare le riproduzioni sotto CC0 o CC BY (neppure però ha l’obbligo di farlo).
Qui alla Regione Liguria, quando abbiamo disciplinato il funzionamento della Biblioteca Digitale Ligure (DGR 426/2014 http://iterg.regione.liguria.it/Documenti.asp?comando= Ricerca&AnnoProc=2014&NumProc=1546&Emanante=), abbiamo indicato come soluzione preferenziale la CC BY e nessuno ha sollevato obiezioni giuridiche in base all’art. 108 del Codice (qui non sto a spiegare il motivo per cui non abbiamo scelto la CC0 o abbiamo detto che consideriamo queste riproduzioni nel pubblico dominio, mi sembra che ne abbiamo parlato tempo fa, se qualcuno è interessato gli raccolto il tutto).
Di fatto nella Biblioteca Digitale Ligure (http://bibliotecadigitale. regione.liguria.it/) per ora la licenza più utilizzata è la CC BY-NC-SA che non è libera, per motivi contingenti che non racconto in dettaglio per non annoiare tutti, ma nessuna delle istituzioni che possiedono gli originali digitalizzati ha sollevato problemi in base all’art. 108, benché li abbiano sollevati per altri motivi.
Beppe
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