Dopo aver scorso pazientemente tutto il testo ho finalmente trovato, nel decreto per la concorrenza approvato ieri in via definitiva, queste frasi
Articolo 172.
Al fine di semplificare e razionalizzare le norme sulla riproduzione di beni culturali, all’articolo 108 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: «ripro- duzioni richieste» sono inserite le seguenti: «o eseguite»; b) al comma 3-bis: 1) al numero 1), le parole: «bibliografici e» sono soppresse, dopo la parola: «archivistici» sono inserite le seguenti: «sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del capo III del presente titolo,» e dopo la parola: «attuata» sono inserite le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e»; 2) al numero 2), le parole: «, neanche indiretto» sono soppresse.
Dunque da oggi anche in archivi e biblioteche gli studiosi posso fate foto dei libri e dei documenti;
ma resta da definire in che modo portare gli oggetti digitali in Commons con licenza CC BY SA.
Buona giornata Susanna . .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. *Susanna Giaccai* Firenze http://www.susannagiaccai.it/wp/