Dopo aver scorso pazientemente tutto il testo ho finalmente trovato, nel decreto per la concorrenza approvato ieri in via definitiva, queste frasi
Articolo 172.
Al fine di semplificare e razionalizzare le norme sulla riproduzione di beni culturali, all’articolo 108 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: «ripro- duzioni richieste» sono inserite le seguenti: «o eseguite»; b) al comma 3-bis: 1) al numero 1), le parole: «bibliografici e» sono soppresse, dopo la parola: «archivistici» sono inserite le seguenti: «sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del capo III del presente titolo,» e dopo la parola: «attuata» sono inserite le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e»; 2) al numero 2), le parole: «, neanche indiretto» sono soppresse.
Dunque da oggi anche in archivi e biblioteche gli studiosi posso fate foto dei libri e dei documenti;
ma resta da definire in che modo portare gli oggetti digitali in Commons con licenza CC BY SA.
Buona giornata Susanna . .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. *Susanna Giaccai* Firenze http://www.susannagiaccai.it/wp/
Grazie. Ecco il commento del servizio studi http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01029805.pdf :
Il testo in esame anzitutto inserisce tra le ipotesi nelle quali non è dovuto alcun canone per le riproduzioni di beni culturali quelle eseguite (direttamente) da privati per uso personale o per motivi di studio, che pertanto si aggiungono a quelle richieste (ad altri) dagli stessi soggetti per i medesimi fini. Inoltre, estende la riproduzione libera, ferme restando le condizioni già previste dalla normativa vigente, ai beni bibliografici e ai beni archivistici – finora esclusa70 –, fatta eccezione per i beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità, in ragione del loro contenuto sensibile, ai sensi del Capo III del Titolo II del D.Lgs. 42/2004 (artt. 122-127). Richiama comunque il rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto d’autore (richiamo, peraltro, già presente nell’art. 107 del D.Lgs.). Infine, con riferimento alla libera divulgazione, con qualsiasi mezzo, delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, elimina il divieto di utilizzo di tali immagini a scopo di lucro indiretto. Ciò sembrerebbe finalizzato a consentire la libera pubblicazione di immagini di beni culturali, ad esempio, all'interno di una pubblicazione scientifica.
Il giorno 3 agosto 2017 13:16, Federico Leva (Nemo) nemowiki@gmail.com ha scritto:
Grazie. Ecco il commento del servizio studi http://www.senato.it/service/P DF/PDFServer/BGT/01029805.pdf :
Infine, con riferimento alla libera divulgazione, con qualsiasi mezzo, delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, elimina il divieto di utilizzo di tali immagini a scopo di lucro indiretto. Ciò sembrerebbe finalizzato a consentire la libera pubblicazione di immagini di beni culturali, ad esempio, all'interno di una pubblicazione scientifica.
Non mi è chiaro quale sia l'implicazione nel aver levato l'espressione "a scopo di lucro indiretto"
Potrebbe dipendere dal fatto che il ministro Franceschini era stato criticato per aver caricato su Facebook suoi selfies con oggetti museali? in questo caso il ministro non ha scopo di lucro, ma Facebook lucra sicuramente su queste immagini.
Dal punto di vista del nostro interessa ad avere immagini CC BY SA , non ci siamo ancora; l'unica scappatoia e caricar le immagini di libri a bassa risoluzione non consentendone l'uno per la ristampa anastatica.
Susanna
_______________________________________________
Bibliotecari mailing list Invio messaggi in lista: Bibliotecari@wikimedia.it Configurazione utente: http://mailman.wikimedia.it/listinfo/bibliotecari
giaccai@gmail.com, 04/08/2017 12:32:
Non mi è chiaro quale sia l'implicazione nel aver levato l'espressione "a scopo di lucro indiretto"
Penso che non lo sappia nessuno: era una frase del tutto priva di senso inventata solo per raggiungere un compromesso parlamentare. Averla tolta è un buon risultato di igiene normativa, anche se non avesse alcun effetto pratico.
Potrebbe dipendere dal fatto che il ministro Franceschini era stato criticato per aver caricato su Facebook suoi selfies con oggetti museali? in questo caso il ministro non ha scopo di lucro, ma Facebook lucra sicuramente su queste immagini.
Infatti: con Facebook un lucro c'è di sicuro, ma non si capisce su chi ne ricada la colpa. Il problema del comma 3-bis non è tanto l'aggettivo "indiretto" e forse nemmeno il sostantivo "lucro", ma soprattutto quell'orrendo «in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di».
Di solito le eccezioni richiedono all'utente di dimostrare di avere qualche titolo o di rispettare qualche requisito; qui invece si richiede una dimostrazione di non esistenza di qualcosa, notoriamente piú complicata (chi ha scritto questa frase evidentemente non ha mai sentito parlare della teiera di Russell, servirebbe un corso di aggiornamento per legislatori).
Nemo
Mi sono spaventato quando ho visto un appello di Settis contro la mercificazione dei beni culturali ma per fortuna le polemiche sono relative a un'altra parte delle modifiche: http://www.artribune.com/arti-visive/archeologia-arte-antica/2017/08/politica-mercato-ddl-concorrenza-e-legge-cosa-cambia-per-arte-beni-culturali-polemiche/ (pp. 237-248 http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01029805.pdf ). Non ho capito se qualcuno dei nostri amati monumenti WLM venga automaticamente escluso dalla categoria dei beni protetti.
Per quanto ci riguarda direttamente, è senz'altro positivo che il registro per il commercio di "cose antiche o usate" diventi elettronico (serviva una legge?), anche se non si sa con quali soldi. Sarà interessante farlo transitare in open data.
Nemo
bibliotecari@liste.wikimedia.it