-----Messaggio originale----- Da: Bibliotecari [mailto:bibliotecari-bounces@wikimedia.it] Per conto di Federico Leva (Nemo) Inviato: mercoledì 23 settembre 2015 21:59 A: Lista di discussione per bibliotecari e wikipediani Oggetto: Re: [Bibliotecari] Biblioteche e riutilzzo documenti del settore pubblico (modifiche al D.Lgs 36/2006)
Ancora piú bizzarro è il nuovo articolo 1 «inclusi i documenti i cui diritti di proprietà intellettuale sono detenuti da biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi».
I documenti di cui si parla non sono quelli posseduti dalle biblioteche e dagli archivi, ma sono quelli di cui al comma 1 dell'art. 1, cioè "quelli contenenti dati pubblici nella disponibilità delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico", tra i quali anche i database (inclusi i cataloghi) che sono a loro volta tutelati dalla legge sul diritto d'autore
Saggissima poi l'interazione coll'articolo 3: «Sono esclusi dall'applicazione [...] quelli detenuti per finalita' che esulano dall'ambito dei compiti istituzionali [...] quelli sui cui terzi detengono diritti di proprieta' intellettuale ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633,». Quindi la riproduzione di un'opera di Leopardi è un servizio da erogarsi a pagamento, ma le fotocopie di Wilbur Smith possono senz'altro essere fornite gratuitamente.
Il servizio di riproduzione (inteso come quello rivolto a soddisfare immediatamente la richiesta di un singolo utente) è al di fuori dell'oggetto di questa legge ed è normato dalla 633, mentre sono incluse le raccolte di copie digitali di materiali culturali. La legge dice semplicemente che se nella disponibilità della pubblica amministrazione si trovano documenti (come definiti dall'art. 1) su cui vigono diritti di terzi, l'amministrazione non è autorizzata a permetterne il riutilizzo. Ad esempio, se una biblioteca ha acquistato da un editore la licenza d'uso di una base di dati, oppure della WebDewey, non può mettere a disposizione questi materiali per il riutilizzo.
D'altro canto, una biblioteca può trasparentemente dichiarare che i romanzi di Salgari non sono cultura e non rientrano nei suoi scopi istituzionali, bensí sono nella sua collezione per mero accidente storico; allora potrà permetterne il riutilizzo liberamente. Di piú, c'è sempre la scappatoia di dichiarare che un progetto di digitalizzazione era stato fatto allo scopo di ottenere riproduzioni commerciali da terzi, che quindi ai fini del decreto non costituiscono riutilizzo, giusto?
Questo mi sembra un punto molto interessante, soprattutto in base alla definizione di riutilizzo, che (art. 2) dev'essere un uso "a fini ommerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta e' stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali".
La legge copre una grande varietà di casi (non è che sia destinata solo a biblioteche, musei e archivi), quindi probabilmente ce ne saranno alcuni in cui tutto è normato minuziosamente dall'inizio e non c'è nessuno spazio di manovra, ma pare anche a me che ce ne siano altri in cui, a seconda di come si definiscono i fini del documento, si modifica l'ambito del riutilizzo. Se tali fini vengono definiti in modo da includere tutto ciò che includerebbe una licenza libera o addirittura il pubblico dominio, in pratica non si ha riutilizzo, la legge non si applica e non c'è alcun obbligo di tariffare.
Ci sono alcuni problemi collaterali di carattere soprattutto pratico: innanzitutto, a volte non è chiaro da dove si desumano i fini istituzionali, perché - ad esempio - se una biblioteca attiva un opac non è detto che si preoccupi di formalizzare un documento che individua in modo esatto tali fini. Se un tale documento esiste, ad oggi sarà stato certamente redatto senza pensare a questa norma, quindi potrebbe essere troppo restrittivo o troppo vago.
Per fare un esempio concreto, prendiamo le finalità della Biblioteca Digitale Ligure come sono enunciate nella DGR 426/2014 (che si basa su un piano pluriennale precedente che si esprimeva in modo analogo):
" La Biblioteca Digitale Ligure (di seguito denominata anche BDL) è una infrastruttura di pubblicazione di contenuti digitali forniti dalle biblioteche liguri o da altri istituti culturali del territorio ligure o di proprietà della Regione stessa al fine di realizzare un servizio pubblico utile al sostegno dello studio, della ricerca e dell'accesso di tutti i cittadini alle risorse culturali, con esclusione di finalità commerciali"
dove l'esclusione di finalità commerciali è riferita alla BDL stessa, non agli utenti, ossia significa che la BDL non ha finalità commerciali, mentre non intende pronunciarsi sui possibili utilizzi dei contenuti da parte di terzi.
Detto questo, dove incomincia il riutilizzo secondo questa definizione? O in altri termini, per qualsiasi immaginabile utilizzo dei dati, è così facile stabilire se si tratta di riutilizzo o no?
Beppe