Grazie, Beppe. Tutto molto chiaro.
maria rosaria
Il giorno 29 aprile 2016 11:02, Pavoletti Giuseppe Carlo < GiuseppeCarlo.Pavoletti@regione.liguria.it> ha scritto:
*Da:* Bibliotecari [mailto:bibliotecari-bounces@wikimedia.it] *Per conto di *giaccai@gmail.com *Inviato:* giovedì 28 aprile 2016 13:26 *A:* Lista di discussione per bibliotecari e wikipediani *Oggetto:* Re: [Bibliotecari] Inserimento foto su wikimedia commons
per le immagni di beni culturali esiste un "diritto di possesso" rivendicato dal MIBAC in base al Codice BBCC art. 108 e sgg. http://www.sbapge.liguria.beniculturali.it/index.php?it/165/codice-dei-beni-...
Secondo me l’art. 108 si riferisce palesemente alle attività che può fare autonomamente l’utente senza bisogno di particolari autorizzazioni, non pone limiti a ciò che può fare lo stesso proprietario dei beni: se una biblioteca digitalizza i sui libri e li pubblica in una biblioteca digitale o in altro modo non è certamente vincolata alle prescrizioni di questo articolo.
Allargando il discorso, ho l’impressione che a volte, anche se non in questo messaggio da cui prendo spunto, qualcuno faccia confusione con una norma della Legge 633/1941 che ha un oggetto per certi aspetti analogo, ed è l’art. 70 comma 1 bis.
*E' consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentiti il Ministro*
*della pubblica istruzione e il Ministro dell'universita' e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma*
Non mi pare che questi decreti siano stati emanati (o sbaglio?) comunque qui si parla di eccezioni al diritto d’autore, cioè di ciò che è lecito fare senza autorizzazione del titolare dei diritti: in questo caso l’articolo sarebbe applicabile nel caso si volesse pubblicare qualcosa di soggetto ai diritti.
Da questo punto di vista, ovviamente è più sicuro riprodurre materiale nel pubblico dominio, però anche per quello sotto i diritti bisogna considerare vari casi, ad esempio:
- la riproduzione di una singola pagina di un testo molto più ampio, come
un romanzo, non dovrebbe creare problemi ma rientrare nel diritto di citazione e non essere in concorrenza coi diritti di utilizzazione economica
- la riproduzione di una singola pagina che contenga un’opera intera, ad
esempio una poesia o una illustrazione, o una parte sostanziale di un’opera è certamente illecita
- la riproduzione della copertina o del frontespizio può essere lecita o
no a seconda se essi hanno carattere di opera dell’ingegno in base ai suoi caratteri di originalità e creatività
- non vedo problemi nella pubblicazione dell’indice, che è evidentemente
un prodotto puramente compilativo e non un’opera dell’ingegno
- una fotografica del volume chiuso potrebbe essere illecita nei rari casi
in cui è il volume come oggetto materiale a costituire opera dell’ingegno per caratteristiche artistiche o comunque originali e creative
Tale vincolo è superato nel concorso di fotografia di beni culturali Wiki Loves Monuments http://wikilovesmonuments.wikimedia.it/ creando una lista di beni culturali per i quali il detentore dei diritti (Parroco, Sindaco, Privato, ecc.) abbia dato il consenso a fotografare l'oggetto con licenza CC BY SA:
Su questo punto inviterei a distinguere “l’autorità che ha in consegna i beni”, di cui si parla nell’art. 108, e l’eventuale titolare del diritto d’autore sull’opera dell’ingegno riprodotta, come l’architetto o lo scultore, i cui diritti sussistono indipendentemente dall’art. 108, che a mio avviso sarebbe rischioso interpretare come un’eccezione al diritto d’autore.
In un messaggio precedente qualcuno suggeriva, per maggior sicurezza, di considerare nel pubblico dominio le opere degli autori morti da almeno 100 anni, ma non c’è motivo di usare questa cautela: la legge italiana stabilisce in 70 anni la durata dei diritti, perché dobbiamo preoccuparci di altre giurisdizioni? La cosa interesserà chi è soggetto a quelle giurisdizioni nel caso volesse utilizzare l’immagine.
Beppe
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