Ciao Beppe, io credo che sia necessario chiarire a monte quale sia l'oggetto della protezione.
A chiarire la mia provocazione, perche' tale voleva essere, preciso che mi riferivo in particolare ai dati prodotti dalle amministrazioni pubbliche (segnatamente, i dati bibliografici SBN) perche' in questo senso avevo letto la provocazione di raffaele, magari sbagliando, ma non importa ;)
In questo senso, la 633/1941 non credo sia applicabile, poiche' si il suo tema e' la protezione delle opere dell'ingegno e una descrizione bibliografica, per quanto ingegnosa, non ricade sotto l'ombrello di quella legge (al limite c'e' la questione delle banche dati) ma piuttosto e comunque nelle previsioni di disponibilita', il piu' possibile aperta, dei dati prodotti dalla PA.
andrea
-- Andrea Marchitelli marchitelli@gmail.com - Roma
Il giorno 3 maggio 2016 09:29, Pavoletti Giuseppe Carlo < GiuseppeCarlo.Pavoletti@regione.liguria.it> ha scritto:
-----Messaggio originale----- Da: Bibliotecari [mailto:bibliotecari-bounces@wikimedia.it] Per conto di Karen Coyle Inviato: lunedì 2 maggio 2016 19:38 A: bibliotecari@wikimedia.it Oggetto: Re: [Bibliotecari] nara api
Questo, pero', non e' una generosita' di NARA, ma e' scritto nella
legge copyright dell'USA:
In Italia invece la legge dice un'altra cosa. L'art. 29 della solita legge 633/1941 infatti dice:
Art. 29. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti, a termini dell'art. 11, alle Amministrazioni dello Stato, al Partito Nazionale Fascista, alle Provincie, ai Comuni, alle Accademie, agli enti pubblici culturali nonche' agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, e' di vent'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione e' stata effettuata. Per le comunicazioni e le memorie pubblicate dalle Accademie e dagli altri enti pubblici culturali tale durata e' ridotta a due anni; trascorsi i quali, l'autore riprende integralmente la libera disponibilita' dei suoi scritti.
(il testo è in vigore dal 1942 e non è mai stato modificato, per cui conserva il riferimento al Partito Nazionale Fascista)
Inoltre, siccome la normativa italiana non prevede la possibilità di mettere volontariamente un'opera nel pubblico dominio, le pubbliche amministrazioni non potrebbero farlo neppure volendo.
Ovviamente quello che possono fare è utilizzare le licenze più libere possibili, e anche adottare le interpretazioni meno restrittive - purché fondate - quando producono qualcosa per cui ci sia il dubbio se sia o no coperto da diritti.
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