Grazie per questa email molto precisa ed utile. Concordo su tutti i dubbi e le perplessità esposte. Di seguito espongo a tutti alcune mie personali riflessioni su questa tematica, mi interessano molto i vari punti di vista presenti in questa lista.
- Sull'interpretazione del passaggio relativo al riutilizzo del dato, mi preoccupa che i fini debbano essere "diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta e' stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali”. Non mi è chiara la logica e soprattutto l'intento che sta dietro questa definizione data dal legislatore. Per quale ragione lo scopo dovrebbe essere diverso da quello iniziale? Cosa si intende evitare escludendo dal riuso il medesimo fine? Se nel riuso si migliora, si crea valore (sociale ed economico) e quindi evoluzione, crescita. Altrimenti si deve sempre ricreare il dato da zero per servizi che hanno i medesimi fini? Ma questo è uno spreco di risorse e quindi una riduzione del valore.
- A voler essere un pò sofisti, potrebbe anche essere difficile stabilire quando il fine è diverso e quando è il medesimo. 10 anni fa dicevamo che l'OPAC è il "fine istituzionale iniziale" per il quale i documenti/dati sono stati prodotti. Ma se oggi dicessimo che il Discovery Tool risponde ad un fine diverso staremmo barando? Non è solo un giocare con le parole, ma il fatto che questo fine istituzionale può essere molto generico, e quindi di fatto bloccare molti riutilizzi possibili, oppure interpretabile portando ad una sorta di limbo.
- Un altro passaggio che mi preoccupa è quello che dice che musei archivi e biblioteche individuano "[...] le tariffe sulla base dei costi effettivi sostenuti dagli stessi enti, comprendenti i costi di raccolta, produzione, riproduzione, diffusione, conservazione e gestione dei diritti, maggiorati, nel caso di riutilizzo per fini commerciali, di un congruo utile da determinare in relazione alle spese per investimenti sostenute nel triennio precedente.”" Sulla quantificazione di tali "costi effettivi" e del "congruo utile" mi viene qualche brivido. Se per esempio un progetto è stato largamente inefficiente nella gestione delle risorse pubbliche generando costi effettivi elevati, questi, peraltro già pagati dalla comunità, questi passeranno a carico di quanti volessero riutilizzare tali dati, sotto forma di tariffe, e sarebbero di fatto un forte disincentivo a tale riutilizzo. Il rischio concreto è che queste tariffe blocchino il riutilizzo dei dati, lasciandoli di fatto morire chiusi in qualche silos di record. In un sistema pubblico efficiente, capirei la tariffazione nella logica di un recupero di risorse economiche, utili alla sostenibilità dei servizi nei Beni Culturali. Ma il rischio concreto in Italia è si trasformino in un sostanziale modo per evitare qualsiasi riutilizzo.
- Infine sulla questione delle API c'è tutto lo spazio libero per interpretazioni restrittive o ampie. Se si arriverà a ricomprendere le API nella definizione di riutilizzo saremo secondo me sempre a rischio di una forte limitazione anche di questi servizi, sia per la questione dei "fini diversi" che per quella della tariffazione.
In generale, non capisco bene come questa norma possa conciliarsi con lo spirito che anima gli indirizzi dell'Agenda Digitale sugli Open Data.
Francesco Piras
Il 23/09/2015 17:34, Pavoletti Giuseppe Carlo ha scritto:
(messaggio inviato anche ad aib-cur)
La scorsa estate tutti ci siamo occupati delle novità normative a proposito di competenze sulla tutela, biblioteche e sistemi provinciali, silenzio assenso e prefetture, ma mi pare che sia sfuggita completamente un’altra novità potenzialmente di peso non interiore, e cioè le profonde modifiche apportate al D.Lgs 36/2006 Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico dal D.Lgs 102/2015 Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico. Le modifiche sono in vigore dal 25 luglio.
Il testo aggiornato si trova qui:
www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-24;36!vig= http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-24;36%21vig=
Invito a leggerlo direttamente perché non è particolarmente difficile.
La novità, dal nostro punto di vista, sta nel fatto che mentre il testo precedente del D.Lgs 36 escludeva esplicitamente biblioteche, musei e archivi, questi sono ora espressamente inclusi, e di conseguenza anche ai loro dati si applicano queste norme, che hanno ad oggetto (art. 1)
“le modalita' di riutilizzo dei documenti contenenti dati pubblici nella disponibilita' delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di
diritto pubblico”
Per le biblioteche, si tratta evidentemente in primo luogo delle basi dati catalografiche, ma la norma, in articoli successivi, include espressamente quelli che derivano dalla digitalizzazione di risorse culturali.
Il comma 2 dell’art. 1 prevede che
“2. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico provvedono affinche' i documenti cui si applica il presente decreto legislativo siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali secondo le modalita' previste dal medesimo decreto”
Il riutilizzo è definito dall’art. 2 come
“l'uso del dato […] da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta e' stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali”
quindi non è riutilizzo l’uso della scheda di un opac per formulare una citazione bibliografica, visto che l’opac esiste proprio per tali scopi.
Il punto fondamentale è poi il comma 1 dell’art. 5 (di nuova formulazione)
“Il titolare del dato adotta prioritariamente licenze aperte standard ovvero predispone licenze personalizzate standard e le rende
disponibili sul proprio sito istituzionale”.
L’art. 6 indirizza all’uso di formati aperti, ma occorre concentrarsi sull’art. 7, dedicato alla tariffazione.
Il principio generale è espresso dal comma 1:
“ I dati sono resi disponibili gratuitamente oppure, qualora per il riutilizzo di documenti sia richiesto un corrispettivo,
quest'ultimo e' limitato ai costi effettivi sostenuti per la loro riproduzione, messa a disposizione e divulgazione. “
ma per motivi che mi sono oscuri le biblioteche (comma 3 lettera a) non rientrano in questo regime ma in un altro, stabilito dal comma 4:
“Per i casi di cui al comma 3, lettera a), con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottarsi entro il 15 settembre
2015, sono determinati i criteri generali per la determinazione delle tariffe e delle relative modalita' di versamento da corrispondere a
fronte delle attivita' di cui agli articoli 5, 6 e 9. Nel rispetto dei suddetti criteri, i musei, gli archivi e le biblioteche, comprese
quelle delle universita', individuano, provvedendo ad aggiornarle ogni due anni, le tariffe sulla base dei costi effettivi sostenuti
dagli stessi enti, comprendenti i costi di raccolta, produzione, riproduzione, diffusione, conservazione e gestione dei diritti,
maggiorati, nel caso di riutilizzo per fini commerciali, di un congruo utile da determinare in relazione alle spese per investimenti
sostenute nel triennio precedente.”
Del decreto di cui si parla ad oggi, per quanto ne so io, non c’è traccia ma è evidente che questa norma pone parecchi problemi: a parte la difficoltà di stabilire le tariffe, e posto che non è ben chiaro se si possano stabilire dei casi di esenzione (vedremo che cosa dirà il decreto), non so bene se e come questa norma si possa conciliare con il concetto di “licenze aperte”, concetto che non è definito nella norma ma visto il contesto, e per analogia coi formati aperti, sembrerebbe potersi riferire alle licenze libere. E’ vero che le licenze libere non escludono come tali la tariffazione, ma neppure impediscono al licenziatario di redistribuire a sua volta il materiale a titolo gratuito, svuotando quindi di contenuto la tariffazione effettuata all’origine.
Non so se qualcuno ricorda l’interessante discussione che c’è stata la scorsa estate sulle licenze da applicare alle digitalizzazioni: molti ritenevano che le digitalizzazioni di opere nel pubblico dominio debbano senz’altro considerarsi nel pubblico dominio, e comunque si osservava che spesso le resistenze adozione della CC0 o di licenze libere derivava dall’intenzione di escludere gli usi commerciali (di qui l’adozione della CC NC-ND). La prospettiva di questo articolo 7 è molto più restrittiva, permettendo, se non imponendo, la tariffazione persino del riutilizzo a scopi puramente personali.
Da notare che questo non è affatto imposto dalla direttiva europea di riferimento, che si limita a prevedere possibilità di tariffazione in modo molto più soft rispetto alla legge italiana (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:175:0001:000... punti 22-25).
Da approfondire anche il rapporto con il Codice dei beni culturali per la parte che riguarda le riproduzioni (quelle peraltro effettuate direttamente dagli utenti nei casi consentiti sono escluse da questa norma, non essendo documenti del settore pubblico). Il Codice nel D.Lgs 36 è citato solo per quanto riguarda i limiti alla consultabilità dei documenti archivistici.
Infine, mi pare che in base a questa norma non si possa considerare riutilizzo ciò che non comporta l’acquisizione del dato, ma su questo potrebbero esserci diverse interpretazioni: ad esempio, se un opac mettesse a disposizione un set di API pubblicamente documentate con cui effettuare elaborazioni basate sul database originale, senza doverne acquisire una copia indipendente, mi sembrerebbe che ciò non sia riuso e quindi non rientri nelle norme di cui parliamo.
Beppe Pavoletti
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