Grazie. Ancora piú bizzarro è il nuovo articolo 1 http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006... : «inclusi i documenti i cui diritti di proprietà intellettuale sono detenuti da biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi». Mi pare estremamente raro che tali enti abbiano diritti di "proprietà intellettuale" sui documenti che detengono, qual è lo scopo di questo inciso? Saggissima poi l'interazione coll'articolo 3: «Sono esclusi dall'applicazione [...] quelli detenuti per finalita' che esulano dall'ambito dei compiti istituzionali [...] quelli sui cui terzi detengono diritti di proprieta' intellettuale ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633,». Quindi la riproduzione di un'opera di Leopardi è un servizio da erogarsi a pagamento, ma le fotocopie di Wilbur Smith possono senz'altro essere fornite gratuitamente. D'altro canto, una biblioteca può trasparentemente dichiarare che i romanzi di Salgari non sono cultura e non rientrano nei suoi scopi istituzionali, bensí sono nella sua collezione per mero accidente storico; allora potrà permetterne il riutilizzo liberamente. Di piú, c'è sempre la scappatoia di dichiarare che un progetto di digitalizzazione era stato fatto allo scopo di ottenere riproduzioni commerciali da terzi, che quindi ai fini del decreto non costituiscono riutilizzo, giusto?
Federico