Da: Bibliotecari [mailto:bibliotecari-bounces@wikimedia.it] Per conto di Andrea Zanni Inviato: giovedì 24 settembre 2015 11:15 A: Lista di discussione per bibliotecari e wikipediani Oggetto: Re: [Bibliotecari] Biblioteche e riutilzzo documenti del settore pubblico (modifiche al D.Lgs 36/2006)
Io continuo a non capire, legalmente, perchè si sia passati da "diritto d'autore" (nel caso di monumenti o documenti, morto da secoli, nato in un'era in cui non esisteva neanche il concetto di copyright) a un "diritto di proprietà"
Sul piano giuridico direi che si tratta di vincoli di natura diversa, anche se noi siamo così abituati ad avere a che fare col diritto d’autore da finire per pensare che questo sia l’unico possibile elemento di limitazione all’uso di materiali culturali. Invece secondo me dobbiamo abituarci a capire la natura di questi vincoli, buoni o cattivi che siano, proprio per poterli valutare nel modo più adeguato. A pensarci bene, alcuni di questi vincoli ci sono sempre stati e non nascono certo col digitale: ad esempio, fa quasi sorridere osservare che se in una biblioteca c’è un libro che contiene un’opera nel pubblico dominio, il lettore non è per questo autorizzato a tagliuzzare il libro o a portarselo a casa per sempre. Il vincolo in questo caso è il diritto di proprietà sul bene materiale, e vale solo per quel particolare esemplare che appartiene alla biblioteca. Se il lettore ha una sua copia del libro può tagliuzzarla come vuole, a meno che su di essa non sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale (Codice dei BB. CC.) che è ancora un diverso tipo di vincolo. I limiti posti dal Codice alla riproduzione di beni culturali secondo me (che non sono un giurista) potrebbero definirsi di tipo in senso lato contrattuale, secondo lo schema: “io non sarei obbligato a lasciarti fotografare il bene, ma lo faccio purché tu ti sottoponga a queste condizioni”. Il D.Lgs 36 mi sembra che rientri ancora in un’altra tipologia. Se escludiamo l’articolo 7, cioè quello sulla tariffazione, non pone vincoli agli utilizzatori dei documenti, ma li pone alle pubbliche amministrazioni nel senso che le obbliga a permettere il riuso, quindi impone una cosa che in base al solo diritto d’autore potrebbero non fare. Quello che compromette tutto lo schema è la previsione della tariffazione, che oltretutto proprio per le biblioteche è più restrittiva rispetto alla norma generale, e quindi nel contesto reale in cui si applica la norma (licenze libere, open data ecc.) genera una contraddizione. Beppe
(definizione mia: io possiedo un libro di Aldrovandi, QUINDI la scansione di questo libro è MIA, quindi ho dei diritti su questa scansione). Capisco ovviamente che un'istituzione sia orgogliosa della propria collezione, che spenda dei soldi per mantenerla o digitalizzarla, ma mettere dei PALETTI alla fruizione di questa collezione per me è davvero paradossale.
Sto parlando in questi giorni anche con Mirco Modolo di Patrimonio SOS, stanno facendo un ottimo lavoro di comunicazione e advocacy su questi temi: http://www.patrimoniosos.it/rsol.php?op=getarticle&id=120895 Mi piacerebbe molto che si proseguisse la discussione su questa lista; e per i bibliotecari, anche su AIB-CUR, perchè è importante. Andrea
2015-09-23 21:59 GMT+02:00 Federico Leva (Nemo) <nemowiki@gmail.commailto:nemowiki@gmail.com>: Grazie. Ancora piú bizzarro è il nuovo articolo 1 http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006... : «inclusi i documenti i cui diritti di proprietà intellettuale sono detenuti da biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi». Mi pare estremamente raro che tali enti abbiano diritti di "proprietà intellettuale" sui documenti che detengono, qual è lo scopo di questo inciso? Saggissima poi l'interazione coll'articolo 3: «Sono esclusi dall'applicazione [...] quelli detenuti per finalita' che esulano dall'ambito dei compiti istituzionali [...] quelli sui cui terzi detengono diritti di proprieta' intellettuale ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633,». Quindi la riproduzione di un'opera di Leopardi è un servizio da erogarsi a pagamento, ma le fotocopie di Wilbur Smith possono senz'altro essere fornite gratuitamente. D'altro canto, una biblioteca può trasparentemente dichiarare che i romanzi di Salgari non sono cultura e non rientrano nei suoi scopi istituzionali, bensí sono nella sua collezione per mero accidente storico; allora potrà permetterne il riutilizzo liberamente. Di piú, c'è sempre la scappatoia di dichiarare che un progetto di digitalizzazione era stato fatto allo scopo di ottenere riproduzioni commerciali da terzi, che quindi ai fini del decreto non costituiscono riutilizzo, giusto?
Federico
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