Grazie. Ecco il commento del servizio studi http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01029805.pdf :
Il testo in esame anzitutto inserisce tra le ipotesi nelle quali non è dovuto alcun canone per le riproduzioni di beni culturali quelle eseguite (direttamente) da privati per uso personale o per motivi di studio, che pertanto si aggiungono a quelle richieste (ad altri) dagli stessi soggetti per i medesimi fini. Inoltre, estende la riproduzione libera, ferme restando le condizioni già previste dalla normativa vigente, ai beni bibliografici e ai beni archivistici – finora esclusa70 –, fatta eccezione per i beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità, in ragione del loro contenuto sensibile, ai sensi del Capo III del Titolo II del D.Lgs. 42/2004 (artt. 122-127). Richiama comunque il rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto d’autore (richiamo, peraltro, già presente nell’art. 107 del D.Lgs.). Infine, con riferimento alla libera divulgazione, con qualsiasi mezzo, delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, elimina il divieto di utilizzo di tali immagini a scopo di lucro indiretto. Ciò sembrerebbe finalizzato a consentire la libera pubblicazione di immagini di beni culturali, ad esempio, all'interno di una pubblicazione scientifica.