Grazie Beppe per i riferimenti puntuali.
Ci tengo solo a sottolineare, però, che sia nell'articolo 108 che nell'articolo 70 è esplicito il divieto "per scopo di lucro", che è poi il tallone d'achille di tutta la faccenda. Dovendo essere sicuri di non permettere il lucro, le riproduzioni di beni culturali (dipinti, scansioni, fotografie di statue, monumenti e oggetti museali) non possono finire in "beni comuni digitali" quali Wikipedia o Wikimedia Commons.
Paradossalmente, ossono però finire sui social network come Facebook o Instagram (e infatti anche il nostro Ministro dei BBCC cindivide foto che fa dei musei).
Il punto è sempre e solo lo scopo di lucro.
Andrea
2017-02-08 10:43 GMT+01:00 Pavoletti Giuseppe Carlo < GiuseppeCarlo.Pavoletti@regione.liguria.it>:
*Da:* Bibliotecari [mailto:bibliotecari-bounces@wikimedia.it] *Per conto di *Andrea Zanni *Inviato:* martedì 7 febbraio 2017 22:24 *A:* Lista dei bibliotecari toscani in collaborazione con Wikimedia Italia. bibliotecari@wikimedia.it *Oggetto:* [Bibliotecari] Riproduzioni digitali in pubblico dominio
Il codice dei beni culturali è effettivamente e legalmente un problema, ma se non si parte da una cultura del "libero riuso" dal basso non andiamo da nessuna parte.
Mi fa piacere la notizia e concordo sulle riflessioni, ma che il Codice dei Beni Culturali ostacoli il rilascio delle riproduzioni nel pubblico dominio o con licenze libere da parte delle stesse istituzioni, come musei o biblioteche, che possiedono gli originali a mio parere è un mito. La norma di cui si parla è l’art. 108 del Codice dei beni culturali, che disciplina le riproduzioni e al comma 3-bis recita:
“Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalita' di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale: […] 2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro, neanche indiretto.”
A mio parere questo articolo si riferisce, con tutta evidenza, non a ciò che possono fare le istituzioni proprietarie dei beni culturali, ma ai diritti di terze persone, cioè a quello che gli utenti di quelle istituzioni possono fare autonomamente senza bisogno di accordi od autorizzazioni con riproduzioni da loro richieste di loro iniziativa e per loro interesse. Basti pensare che il comma 1 dell’articolo parla di canoni di riproduzione, cosa che evidentemente ha senso solo nei rapporti con terze parti (non è che una biblioteca per riprodurre un suo libro debba pagare un canone a sé stessa!).
Ho l’impressione inoltre che alcuni (non Zanni nel suo messaggio) confondano questa norma con l’articolo 70 comma 1-bis della Legge 633/1941 sul diritto d’autore, che dice:
“1-bis. E' consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'universita' e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma”
A parte la difficile applicabilità pratica di questa norma, essa fa parte delle eccezioni e limitazioni al diritto d’autore e quindi riguarda un contesto del tutto diverso.
Invece una previsione poco nota della Legge 633, di notevole interesse per questo tema, è quella dell’art. 87, il quale dice che ai fini dell’applicazione del capo V (Diritti relative alla fotografie)
“Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili”
il che in ultima analisi equivale a porre tali documenti al di fuori dell’ambito del diritto d’autore, perché non si vede come potrebbero essere esclusi dal Capo V ma rientrare nelle disposizioni generali.
A proposito di miti, un’altra idea che circola è quella che le riproduzioni di beni culturali, in particolare quelle realizzate ai sensi dell’art. 108 del codice, debbano essere corredate da watermark, cosa che io non ho trovato in alcuna norma (o mi è sfuggito qualcosa?).
Ho provato a fare alcuni ragionamenti su questi argomenti in questo articolo: http://riviste.aib.it/index.php/vedianche/article/view/11421 che qualcuno potrebbe aver voglia di leggere anche se è noioso e in alcuni punti potrebbe essere migliorato (siccome è sotto CC BY chiunque può migliorarlo, o – se preferisce - anche peggiorarlo).
Beppe
Bibliotecari mailing list Invio messaggi in lista: Bibliotecari@wikimedia.it Configurazione utente: http://mailman.wikimedia.it/listinfo/bibliotecari