Questa notizia potrebbe esserci utile :-)
Andrea
---------- Forwarded message ---------- From: David Gerard dgerard@gmail.com Date: Tue, Dec 15, 2015 at 11:02 AM Subject: [Wikimedia-l] UK confirms that copies of public domain images do not create a new copyright To: Wikimedia Foundation Mailing List wikimedia-l@lists.wikimedia.org
The NPG may be *less than delighted*:
news: http://www.communia-association.org/2015/12/04/1761/ PDF: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/48...
Are digitised copies of older images protected by copyright?
Simply creating a copy of an image won’t result in a new copyright in the new item. However, there is a degree of uncertainty regarding whether copyright can exist in digitised copies of older images for which copyright has expired. Some people argue that a new copyright may arise in such copies if specialist skills have been used to optimise detail, and/or the original image has been touched up to remove blemishes, stains or creases.
However, according to the Court of Justice of the European Union which has effect in UK law, copyright can only subsist in subject matter that is original in the sense that it is the author’s own ‘intellectual creation’. Given this criteria, it seems unlikely that what is merely a retouched, digitised image of an older work can be considered as ‘original’. This is because there will generally be minimal scope for a creator to exercise free and creative choices if their aim is simply to make a faithful reproduction of an existing work.
- d.
_______________________________________________ Wikimedia-l mailing list, guidelines at: https://meta.wikimedia.org/wiki/Mailing_lists/Guidelines Wikimedia-l@lists.wikimedia.org Unsubscribe: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimedia-l, mailto:wikimedia-l-request@lists.wikimedia.org?subject=unsubscribe
Grazie andrea, l'ho girata ora anche su aib-cur. v.
On 15 December 2015 at 12:39, Andrea Zanni zanni.andrea84@gmail.com wrote:
Questa notizia potrebbe esserci utile :-)
Andrea
---------- Forwarded message ---------- From: David Gerard dgerard@gmail.com Date: Tue, Dec 15, 2015 at 11:02 AM Subject: [Wikimedia-l] UK confirms that copies of public domain images do not create a new copyright To: Wikimedia Foundation Mailing List wikimedia-l@lists.wikimedia.org
The NPG may be *less than delighted*:
news: http://www.communia-association.org/2015/12/04/1761/ PDF: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/48...
Are digitised copies of older images protected by copyright?
Simply creating a copy of an image won’t result in a new copyright in the new item. However, there is a degree of uncertainty regarding whether copyright can exist in digitised copies of older images for which copyright has expired. Some people argue that a new copyright may arise in such copies if specialist skills have been used to optimise detail, and/or the original image has been touched up to remove blemishes, stains or creases.
However, according to the Court of Justice of the European Union which has effect in UK law, copyright can only subsist in subject matter that is original in the sense that it is the author’s own ‘intellectual creation’. Given this criteria, it seems unlikely that what is merely a retouched, digitised image of an older work can be considered as ‘original’. This is because there will generally be minimal scope for a creator to exercise free and creative choices if their aim is simply to make a faithful reproduction of an existing work.
- d.
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Bibliotecari mailing list Invio messaggi in lista: Bibliotecari@wikimedia.it Configurazione utente: http://mailman.wikimedia.it/listinfo/bibliotecari
Andrea Zanni, 15/12/2015 12:39:
Questa notizia potrebbe esserci utile :-)
L'abbiamo già pubblicizzata quando è uscita: https://twitter.com/WikimediaItalia/status/672704703399124992
Sempre sul pubblico dominio: * https://twitter.com/WikimediaItalia/status/672801034864082948 * https://twitter.com/WikimediaItalia/status/673071858153951232 * https://twitter.com/communia_eu/status/675416432717402112 * https://twitter.com/hashtag/PubblicoDominio
Nemo
Da: Bibliotecari [mailto:bibliotecari-bounces@wikimedia.it] Per conto di Andrea Zanni Inviato: martedì 15 dicembre 2015 12:39 A: Lista dei bibliotecari toscani in collaborazione con Wikimedia Italia. Oggetto: [Bibliotecari] Fwd: [Wikimedia-l] UK confirms that copies of public domain images do not create a new copyright
Simply creating a copy of an image won’t result in a new copyright in the new item.
Questa notizia capita proprio a proposito perché succedono cose contrastanti, come dimostra la causa recentemente intentata a Wikimedia dai Reiss Engelhorn Museen di Mannheim (https://blog.wikimedia.org/2015/11/23/lawsuit-public-domain-art/, notizia riportata anche in diversi altri siti, ma non in quello del museo http://www.rem-mannheim.de/) per l’uso di immagini di dipinti nel pubblico dominio.
In questo caso secondo il museo sussisterebbero i diritti sulle immagini perché “the museum hired the photographer who took some of them and it took him time, skill, and effort to take the photos” (cito dal sito Wikimedia).
Se l’argomentazione è effettivamente questa è risibile perché l’uso di tempo, abilità e fatica di per sé non distingue un’opera creativa da un’operazione puramente tecnica (anche un ottimo imbianchino addetto a dare il bianco ai muri del museo ci metterebbe tempo, abilità e fatica, ma non per questo potrebbe rivendicare i diritti d’autore su alcunché).
D’altra parte le immagini riportate su https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Images_subject_to_Reiss_Engelhor... non denotano alcun particolare carattere creativo ma appaiono di natura strettamente documentaria, ossia intese solamente a documentare con precisione le caratteristiche dell’opera originale.
Però secondo me in casi come questi possono essere in questione due tipi di vincoli, che possono non venire adeguatamente distinti o per errore o perché a qualcuno conviene.
Uno è quello del diritto d’autore. L’altro invece è un vincolo che mi pare che si potrebbe definire di tipo contrattuale e deriva da una situazione del genere. Supponiamo:
1) che un museo (o un’altra istituzione, o anche una persona fisica) possieda delle opere d’arte nel pubblico dominio,
2) che possieda anche le immagini delle stesse
3) che non sia tenuto per legge a renderle pubbliche, e se lo fa non sia tenuto ad applicare certe condizioni piuttosto che certe altre
Che cosa impedirebbe a questa istituzione di chiedere a chi vuole una copia delle immagini, oltre ad un eventuale pagamento, di attenersi a determinate condizioni restrittive, ad esempio usare l’immagine solo a scopo personale, non distribuirla, non pubblicarla ecc.?
Mi pare che sul piano giuridico non ci sia nulla che lo impedisca, perché qui non sono in questione i diritti sull’immagine intesa come opera dell’ingegno, ma le condizioni di accesso ai file immagine, che sono in possesso dell’istituzione.
Naturalmente qui non parliamo di ciò che è meglio ai fini del progresso culturale della società, ma di ciò che è possibile in termini strettamente giuridici.
Posto che però l’opera in sé è nel pubblico dominio, non mi è chiaro se sarebbe valida una clausola con cui l’utilizzatore si impegna a non utilizzare neppure l’opera, ad esempio dipingere una copia del quadro originale e poi pubblicarla o venderla. Forse qualche giurista può darci indicazioni?
Beppe
However, there is a degree of uncertainty regarding whether copyright can exist in digitised copies of older images for which copyright has expired. Some people argue that a new copyright may arise in such copies if specialist skills have been used to optimise detail, and/or the original image has been touched up to remove blemishes, stains or creases.
However, according to the Court of Justice of the European Union which has effect in UK law, copyright can only subsist in subject matter that is original in the sense that it is the author’s own ‘intellectual creation’. Given this criteria, it seems unlikely that what is merely a retouched, digitised image of an older work can be considered as ‘original’. This is because there will generally be minimal scope for a creator to exercise free and creative choices if their aim is simply to make a faithful reproduction of an existing work.
- d.
_______________________________________________ Wikimedia-l mailing list, guidelines at: https://meta.wikimedia.org/wiki/Mailing_lists/Guidelines Wikimedia-l@lists.wikimedia.org Unsubscribe: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimedia-l, <mailto:wikimedia-l-request@lists.wikimedia.orgmailto:wikimedia-l-request@lists.wikimedia.org?subject=unsubscribe>
(Ci ho messo un po' a capire che il testo del messaggio era nel mezzo dell'inoltro.)
Pavoletti Giuseppe Carlo, 16/12/2015 11:05:
1)che un museo (o un’altra istituzione, o anche una persona fisica) possieda delle opere d’arte nel pubblico dominio,
2)che possieda anche le immagini delle stesse
3)che non sia tenuto per legge a renderle pubbliche, e se lo fa non sia tenuto ad applicare certe condizioni piuttosto che certe altre
Che cosa impedirebbe a questa istituzione di chiedere a chi vuole una copia delle immagini, oltre ad un eventuale pagamento, di attenersi a determinate condizioni restrittive, ad esempio usare l’immagine solo a scopo personale, non distribuirla, non pubblicarla ecc.?
Niente. Però tali clausole sono poco utili perché non vincolano i riutilizzatori e a differenza del copyright non hanno un sistema internazionale di applicazione. Wikimedia Foundation, in particolare, se ne infischia altamente.
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Portrait_Gallery_and_Wikimedia_Founda...
Nemo
-----Messaggio originale----- Da: Bibliotecari [mailto:bibliotecari-bounces@wikimedia.it] Per conto di Federico Leva (Nemo) Inviato: mercoledì 16 dicembre 2015 12:10 A: Lista di discussione per bibliotecari e wikipediani Oggetto: Re: [Bibliotecari] R: Fwd: [Wikimedia-l] UK confirms that copies of public domain images do not create a new copyright
(Ci ho messo un po' a capire che il testo del messaggio era nel mezzo dell'inoltro.)
E' colpa mia perché ho dimenticato di cancellare l'ultimo pezzo del messaggio originario.
Che cosa impedirebbe a questa istituzione di chiedere a chi vuole una copia delle immagini di attenersi a determinate condizioni restrittive
Niente. Però tali clausole sono poco utili perché non vincolano i riutilizzatori
Siamo proprio sicuri? Potrebbe determinarsi un rapporto di tipo contrattuale che uno assume liberamente ma una volta assunto diventa vincolante: se io accetto di acquisire le immagini mi sottopongo ai vincoli richiesti. Il presupposto infatti è sempre che il detentore delle immagini non sia di per sé tenuto a distribuirle.
Lo so che ci sono dei diritti a cui uno non può rinunciare (ad esempio, non si può fare un contratto per rinunciare al diritto di voto oppure, per rimanere nel nostro campo, ai diritti morali dell'autore, art. 22 L. 633/1941) ma non mi è molto chiaro che questo avvenga nel caso di cui parliamo.
Beppe
Il giorno mer, 16/12/2015 alle 11.25 +0000, Pavoletti Giuseppe Carlo ha scritto:
Siamo proprio sicuri? Potrebbe determinarsi un rapporto di tipo contrattuale che uno assume liberamente ma una volta assunto diventa vincolante: se io accetto di acquisire le immagini mi sottopongo ai vincoli richiesti. Il presupposto infatti è sempre che il detentore delle immagini non sia di per sé tenuto a distribuirle.
(A differenza del diritto d'autore, che esiste per legge) sono vincolanti per chi ha firmato il contratto, ma non per chiunque altro. Se la persona in questione pubblica le immagini da qualche parte (anche violando l'accordo), quelle sono effettivamente immagini nel pubblico dominio, ed io posso farci quel che mi pare.
Lorenzo
-----Messaggio originale----- Da: Bibliotecari [mailto:bibliotecari-bounces@wikimedia.it] Per conto di Laurentius Inviato: sabato 19 dicembre 2015 13:01 A: bibliotecari@wikimedia.it Oggetto: Re: [Bibliotecari] R: R: Fwd: [Wikimedia-l] UK confirms that copies of public domain images do not create a new copyright
Il giorno mer, 16/12/2015 alle 11.25 +0000, Pavoletti Giuseppe Carlo ha scritto:
Siamo proprio sicuri? Potrebbe determinarsi un rapporto di tipo contrattuale che uno assume liberamente ma una volta assunto diventa vincolante: se io accetto di acquisire le immagini mi sottopongo ai vincoli richiesti. Il presupposto infatti è sempre che il detentore delle immagini non sia di per sé tenuto a distribuirle.
(A differenza del diritto d'autore, che esiste per legge) sono vincolanti per chi ha firmato il contratto, ma non per chiunque altro. Se la persona in questione pubblica le immagini da qualche parte (anche violando l'accordo), quelle sono effettivamente immagini nel pubblico dominio, ed io posso farci quel che mi pare.
Però la pubblicazione in violazione del contratto sarebbe illecita, quindi ho qualche dubbio che possa essere lecito l'uso da parte di terzi.
Questo però certamente potrebbe essere fatto valere solo dalla controparte del contratto (cioè da chi ha fornito le immagini), e non dalla SIAE o altri.
Tuttavia potrebbe esserci il rischio di ricevere richieste di risarcimenti molto pesanti (come di fatto è successo), e se il fornitore è dotato di risorse potrebbe avviare una causa civile anche complicata e costosa che l'altra parte non è in grado di sostenere, anche se magari la vincerebbe se arrivasse in fondo.
Beppe
Pavoletti Giuseppe Carlo, 22/12/2015 09:52:
Tuttavia potrebbe esserci il rischio di ricevere richieste di risarcimenti molto pesanti (come di fatto è successo), e se il fornitore è dotato di risorse potrebbe avviare una causa civile anche complicata e costosa che l'altra parte non è in grado di sostenere, anche se magari la vincerebbe se arrivasse in fondo.
In Italia non esiste rule of law, quindi ovviamente tutto è possibile. Resta il fatto che chi volesse inventarsi soluzioni di quasi-copyright per opere nel pubblico dominio farebbe un danno sicuro a sé e ai propri utenti, senza alcun effetto sui presunti "cattivi" (specie se esteri).
Al solito, l'efficacia di una protezione dipende da quali minacce e obiettivi si hanno.
Federico
Il giorno mar, 15/12/2015 alle 12.39 +0100, Andrea Zanni ha scritto:
Questa notizia potrebbe esserci utile :-)
È una notizia interessante, anche perché il Regno Unito è la nazione in cui era considerata più valida la dottrina dello "sweat of the brow" (cioè, il copyright non dipenderebbe solo dall'originalità ma anche dall'impegno necessario nella creazione).
Lorenzo
bibliotecari@liste.wikimedia.it